A cura di Benedetto Santacroce
L’intreccio inaspettato tra il sistema opzionale dell’invio telematico delle fatture elettroniche e delle comunicazioni dei dati di cui al Dlgs 127/2015 e il sistema obbligatorio delle comunicazioni Iva previsto dal Dl 193/2016 impone alle imprese e ai professionisti una decisione rapida perché vincolata dal fatto che l’opzione per il sistema facoltativo deve essere esercitata entro e non oltre il 31 dicembre del 2016. L’intreccio è determinato dal fatto che i due sistemi previsti dalle citate disposizioni coincidono sia per tempistica, contenuto e formato di trasmissione; non coincidono invece per gli effetti premiali ( quello opzionale presenta almeno due benefici in più) e per l’impegno organizzativo e strutturale.
In effetti, dando per assodato che il regime opzionale è normativamente più conveniente la scelta che deve essere effettuata riguarda i vantaggi o svantaggi extranormativi che l’adesione al sistema facoltativo rispettivamente offre o determina.
Per fare la scelta è necessario conoscere in dettaglio il percorso e le condizioni richieste dal Dlgs 127/2015 per rispondere alla nuova procedura comunicativa. Solo dopo sarà possibile valutarne la convenienza. Seguendo questo approccio affrontiamo prima il percorso e poi (nell’altro commento in pagina) i vantaggi e gli svantaggi che il sistema può generare.
Il percorso
il sistema opzionale prevede due livelli di scelta che dipendono dalla struttura dell’operatore economico. Il primo livello è riferito a tutti i contribuenti che emettono e ricevono solo fatture. Questi contribuenti devono scegliere se adottare la fattura elettronica vera e propria con utilizzo o meno del sistema di interscambio (sistema previsto per la gestione della fattura PA e che dal 1 gennaio 2017 è esteso anche per lo scambio di fatture tra privati) ovvero se, in base all’art. 1 comma 3 del Dlgs 127/2015, intendono aderire al sistema opzionale solo trasmettendo i dati di fatturazione all’Agenzia delle Entrate.
Il secondo livello di scelta è relativo a coloro che gestiscono contemporaneamente fatture, ricevute e scontrini fiscali. Per questi oltre alla predetta scelta, l’opzione comporta anche la gestione dell’invio telematico dei corrispettivi al fisco. Quindi un impegno raddoppiato.
La scelta è direttamente condizionata dalle caratteristiche delle imprese e dalla capacità delle stesse di far fronte alle diverse esigenze. Quindi, per poter operare la scelta è necessario valutare in dettaglio ciò che implicano in termini di adeguamento le diverse soluzioni normative.
In effetti l’adeguamento se si sceglie di adottare la fattura elettronica propriamente detta con l’utilizzo del sistema di interscambio comporta una revisione del processo di emissione delle fatture sia in termini di struttura della fattura (è necessario adottare il formato XML previsto per la fattura PA con qualche ulteriore adattamento); sia in termini di rapporto con i terzi ( è utile adottare un pre accordo contrattuale almeno per fissare le regole di trasmissione ovvero il corretto indirizzamento telematico del documento informatico). Ovviamente si potrebbe anche adottare la fattura elettronica senza l’utilizzo del sistema di interscambio, ma come vedremo nel successivo approfondimento sulla convenienza la scelta non è proprio ottimale.
Se si sceglie di optare non per la fattura elettronica, ma per il semplice scambio dei dati di fatturazione l’impegno è sicuramente ridotto perché l’adeguamento comporterà solo l’acquisizione delle informazione dai registri vendite e acquisti con trasformazione del formato e invio del dato all’Agenzia delle Entrate.
A questo primo livello di scelta e di adeguamento si aggiunge per chi ha anche la gestione dei corrispettivi l’obbligo di invio telematico dei corrispettivi al fisco. Anche qui i costi d’implementazione possono essere diversi. La soluzione più onerosa è per coloro che hanno esercizi pubblici soggetti allo scontrino fiscale perché l’adeguamento comporta la fiscalizzazione “fisica del registratore telematico” attraverso uno specifico processo di omologazione con integrazione del supporto hardware.
Le scelte e l’adeguamento dei sistemi sono condizionati da due specifiche scadenze: la prima è quella dell’opzione che deve essere realizzata entro il 31 dicembre 2016 con un apposito servizio on line presente sul sito dell’Agenzia delle Entrate; la seconda è collegata al primo invio dei dati che dovrà avvenire per il primo trimestre del prossimo anno entro il 31 maggio 2017.
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