Adesione e sospensione termini

Adesione e sospensione termini

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A cura di Benedetto Santacrocee Lorezo Lodoli

Il Legislatore riconosce la cumulabilità dei periodi di sospensione relativi alla fase di adesione con i periodi di sospensione feriale dei termini processuali con un intervento che avrà un impatto immediato anche sulle situazioni in corso sia presso l’amministrazione finanziaria che nell’ambito dei ricorsi pendenti.

La modifica interviene sulla decorrenza di termini per la presentazione di un ricorso in Commissione andando a disciplinare la cumulabilità dei termini di sospensione legati alla presentazione dell’istanza di accertamento con adesione (90 giorni ex artt. 6 e 12 del D. Lgs. 218/97) con la sospensione feriale dei termini processuali (dal 1° al 31 agosto ai sensi dell’art. 1 della L. 742/69). Si tratta pertanto di una norma di carattere procedurale, che disciplina una diversa regolamentazione dei termini processuali e, come tale, deve essere applicata non solo sulle situazioni future ma anche su quelle oggi già in essere.
Si ricorda infatti, come più volte sostenuto dalla stessa Amministrazione finanziaria (si veda la circ. 31/E del 30.12.2014), che il divieto di retroattività delle norme tributarie riguarda solo ed esclusivamente le norme che hanno natura sostanziale e non anche quelle che invece vanno ad incidere su termini processuali o che regolano gli atti della procedura che conduce all'imposizione.
La cumulabilità delle due sospensioni pertanto potrà produrre effetti anche per il passato in tutti i casi in cui vi sono adesioni aperte da parte del contribuente o giudizi pendenti in Commissione. Si pensi al caso di un avviso di accertamento notificato in data 29 giugno 2016 in relazione al quale il contribuente ha presentato istanza di accertamento con adesione il 28 luglio 2016. In tal caso, applicando la nuova normativa, il termine ultimo per la presentazione del ricorso in Commissione tributaria provinciale andrà a scadere il 27 dicembre 2016. Si applicheranno infatti i 60 giorni per il termine del ricorso, i 90 giorni di sospensione a seguito di adesione cumulabili con la sospensione feriale dal 1 al 31 agosto.
Si consideri poi il caso di un contribuente che ha presentato il ricorso in Commissione cumulando i termini dell’adesione con quelli della sospensione feriali e dove l’Agenzia delle Entrate, costituendosi, ha eccepito la tardività del ricorso in quanto presentato oltre i termini di legge. Anche in tal caso produrrà i suoi effetti il nuovo dettato normativo andando di conseguenza a sanare la possibile tardività del ricorso proposto dal contribuente.
Infine, anche se la lettera della norma non brilla per chiarezza e non è debitamente coordinata con il Dlgs 218/97 (norma che disciplina l’accertamento con adesione) si ritiene che i termini della sospensione feriale possano essere cumulati in fase di adesione al fine di trovare un punto di incontro con l’Ufficio permettendo, pertanto, alle parti di sottoscrivere un atto adesivo oltre i 90 giorni dalla presentazione dell’istanza usufruendo della sospensione feriale anche nella fase amministrativa. Questa procedura che, a dire il vero è già attuata da molti uffici territoriali dell’Agenzia delle Entrate è giustificata dal fatto che il processo di adesione (al di là della sospensione di 90 giorni) trova la sua naturale conclusione con il termine di impugnazione dell’atto termine in cui il contribuente deve scegliere la strada da intraprendere e successivamente al quale (terminando la fase amministrativa) se il ricorso viene presentato l’adesione lascia il passo alla conciliazione giudiziale.

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