Accise carburanti disciplinate dal D.M. 225/15

Accise carburanti disciplinate dal D.M. 225/15

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A cura di Benedetto Santacroce e Ettore Sbandi

L’uso del gasolio denaturato è esteso anche alla navigazione nelle acque extra Ue, mentre vengono tipizzate le procedure per l’accesso all’esenzione dalle accise sull’energia elettrica, prevista per le imprese c.d. energivore.

Con due distinti provvedimenti l’Agenzia delle Dogane continua il processo di intervento in materia di accise che già vede il legislatore nazionale impegnato su più fronti di diretto impatto per una vasta platea di operatori.

Anzitutto, il tema dei carburanti impiegati per la navigazione, con la Determinazione n. 124230.16 che introduce un’innovazione di portata enorme e dettata soprattutto da esigenze di controllo in un settore oggetto di particolari fenomeni fraudolenti.

Cogliendo l’occasione di un atteso provvedimento che regolasse la denaturazione degli oli lubrificanti, ora esentati da tale procedimento, e considerata invece l’elevata pericolosità tributaria del gasolio non denaturato destinato alla navigazione, l’Agenzia ha infatti deciso, in via generale per tutti gli impieghi che non danno luogo a versamento di accisa, l’adozione di misure volte a ridurre il rischio di distrazione dello stesso in usi maggiormente tassati.

In particolare, per assimilazione con quanto avviene per le esenzioni relative alla navigazione nelle acque nazionali e unionali, disciplinate ora dal recente (e discusso) DM n. 225/15, si è scelto di estendere gradualmente l’impiego di gasolio denaturato come carburante per la navigazione anche nelle acque marittime extra UE, prevedendo un termine di adeguamento biennale.

Pertanto, a decorrere dal 1 gennaio 2019, il gasolio impiegato come carburante per la navigazione è denaturato anche in relazione agli impieghi nelle acque marittime diverse da quelle marine comunitarie ed interne, mentre fino a quella data, ferma restando l’obbligatoria denaturazione del gasolio nei casi previsti dal decreto 15 dicembre 2015, n. 225, l’impiego del gasolio denaturato per la destinazione in acque extra UE è facoltativo.

L’intervento è di estremo interesse e potrebbe risolvere già ora diverse situazione di dubbio applicativo, come avviene ad esempio in materia di esportazioni ex art. 254, co. 1 e 2,  del DPR n. 43 del 1973, i cosiddetti bunkeraggi doganali, norma da esaminare di concerto con l’art. 269 del Reg. UE 952.15, recante il nuovo Codice Doganale UE.

Potrebbe in proposito essere sciolto il dubbio circa la tipologia di carburante utilizzabile per le forniture in questione, potendo essere utilizzato sia il gasolio bianco, sia il gasolio verde, fino al 2018, data oltre la quale il carburante da utilizzare sarà solo il verde, che garantisce al prodotto tracciabilità e maggiore facilità di controllo.

Meno innovativo, ma di interesse in termini di standardizzazione applicativa, è invece l’intervento operato dalla circolare 22/D/16 sulle esenzioni di cui all’art. 52, co. 2, lett. g), del Testo unico delle accise (TUA).

Per norma UE recepita dal legislatore nazionale, infatti, è esclusa l’imposizione sull’energia elettrica “impiegata per la realizzazione di prodotti sul cui costo finale, calcolato in media per unità, incida per oltre il 50 per cento”.

Già dalla lettura della norma appare evidente la difficoltà per gli operatori e per gli uffici locali di conferire una disciplina chiara ed uniforme per definire concetti generali come “prodotti”, “medie per unità” o “costi finali”.

In questo senso, la circolare armonizza anzitutto l’apparato documentale che l’operatore è tenuto a presentare all’ufficio nelle ipotesi di ricorso all’uso esente in questione e, quindi, i criteri di valutazione ed apprezzamento propri dell’ufficio.

Sono richieste relazioni tecniche sui prodotti e sulle tecniche produttive impiegate, documenti commerciali, fiscali e contabili, oltre che certificazioni ed autodichiarazioni; insomma, un apparato complesso per beneficiare di una agevolazione fondamentale per interi comparti industriali come i settori cimici o metallurgici.

 

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