Novità dalla conversione del DL 193/2016 (Legge di Bilancio 2017)

Novità dalla conversione del DL 193/2016 (Legge di Bilancio 2017)

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In sede di conversione del decreto-legge n. 193/2016, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili, la Camera dei Deputati ha apportato rilevanti modifiche che toccano, tra i tanti, anche il settore doganale: tuttavia, la portata di tali modifiche non sempre appare chiara e rischia di alimentare la confusione in un momento in cui gli operatori si stanno già confrontando con le norme di depenalizzazione (d. lgs. n. 8/2016), la revisione del sistema sanzionatorio (d. lgs. n. 158/2015) e, soprattutto, il Codice doganale dell’Unione (Regolamento UE n. 952/2013 e relativa disciplina integrativa e di attuazione, in vigore dal 1° maggio 2016).

Uno degli aspetti problematici che qui preme segnalare riguarda l’art. 13 del decreto legislativo n. 472/1997, concernente la disciplina del ravvedimento operoso: il comma 1-bis dell’articolo 5 del decreto-legge, introdotto durante il passaggio parlamentare, prevede infatti l’applicazione anche “ai tributi doganali e alle accise” delle ipotesi di riduzione sanzionatoria di cui al comma 1-bis del menzionato articolo 13, “limitatamente alle lettere b-bis) e b-ter)”, relative a fattispecie nelle quali la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene da parte del contribuente, rispettivamente, entro oppure oltre i due anni dall’omissione o dall’errore.

Trattasi di una previsione che appare quantomeno oscura con riguardo ai tributi doganali (incluse dunque le accise se riscosse in relazione ad una operazione di importazione), in quanto per essi l’articolo 20, comma 4, della legge 449/1997 (che non risulta essere oggetto di esplicita abrogazione) statuisce che l’istanza del contribuente volta alla rettifica della dichiarazione comporta la non applicazione di sanzioni amministrative, anche qualora siano dovuti maggiori diritti: dunque, il Legislatore italiano ha previsto in campo doganale una peculiare forma di ravvedimento, comportante la non applicazione di alcuna misura punitiva, neppure in forma estremamente ridotta.

Non è chiaro, quindi, se con le modifiche all’articolo 13 il Legislatore abbia inteso abrogare implicitamente l’articolo 20, comma 4, citato, sicchè d’ora in avanti le istanze di parte finalizzate alla revisione delle dichiarazioni doganali comporteranno comunque l’applicazione di una sanzione (seppur minima); o se si sia trattato di una dimenticanza, che tuttavia sembra destinata a produrre un effetto abrogativo e conseguenze patrimoniali di non poco conto per gli operatori che presenteranno istanze di revisione dell’accertamento (involgendo spesso tali istanze un numero rilevante di dichiarazioni doganali).

Dalla relazione di maggioranza sul decreto-legge svolta in Assemblea alla Camera Dei deputati il 14 novembre scorso non si ricavano indicazioni sicure, in quanto si afferma solo che “la riduzione della sanzione in caso di ravvedimento e di regolarizzazione degli errori e delle omissioni, per determinate ipotesi, viene estesa anche ai tributi doganali ed alle accise”.

Alessandro Fruscione

Benedetto Santacroce

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