temi del DL Fiscale che si sta innestando sul regime nazionale delle accise

temi del DL Fiscale che si sta innestando sul regime nazionale delle accise

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Le somme dovute a titolo di accise da parte dei depositi fiscali potranno essere oggetto di rateizzazione, mentre cambiano i termini per i rimborsi e gli accertamenti degli Uffici, con l’estensione del periodo di prescrizione e l’obbligo rafforzato di tutela del contraddittorio.

Sono questi, in estrema sintesi, i temi del DL Fiscale che si sta innestando sul regime nazionale delle accise, ridisegnandone alcuni profili di carattere sostanziale.

Le modifiche, in effetti, non sono poche ed intervengono tutte sul Testo Unico delle Accise n. 504/95 (TUA), aggiornandone alcuni aspetti più datati agli ultimi sviluppi della prassi e della giurisprudenza non solo propria dell’imposizione sui consumi.

Anzitutto, il tema della rateizzazione del debito, prima inesistente in materia di accise. Con le nuove regole il deposito fiscale che si trovi in condizioni oggettive e temporanee di difficoltà economica può presentare istanza di rateizzazione. La norma ha un impatto relativo, ma apre la strada in una materia che, fino ad ora, soffriva di un estremo rigore  che in presenza di una mera constatazione di un mancato pagamento dell’accisa portava come conseguenza al divieto di estrazione dei beni dal deposito fiscale.

Vengono poi ridefiniti alcuni aspetti dei rimborsi di accise, estendendo la disciplina dell’art. 14 TUA anche alle richieste di agevolazioni accordate sotto forma di restituzione di quanto versato, ovvero con altra modalità.

Più importante ancora, poi, è il termine per i recuperi di imposta, ora rimodulato. Per la prescrizione del diritto all'imposta, il termine per la notifica dell’avviso di pagamento è di cinque anni, ora aumentato a dieci nei casi di violazioni per cui vi è obbligo di denuncia. Questa ultima integrazione estende la portata della norma e potrebbe essere di particolare sfavore per i contribuenti, in considerazione del fatto che nel sistema delle accise il rischio di caduta in fattispecie di tipo penale è molto elevato. Piuttosto, sarebbe auspicabile arrivare ad una ridefinizione dell’intero impianto sanzionatorio valido ai fini delle accise, ormai per molti veri disallineato dal sistema tributario nazionale generale.

Stessi termini sono poi formalizzati per la conservazione dei documenti rilevanti ai fini accise, prescritti per i cinque anni successivi a quello di imposta (dieci per i tabacchi lavorati).

Prima dell’avviso di pagamento, finalmente, è formalizzato l’obbligo di notifica del PVC per permettere al contribuente di presentare memorie e osservazioni, innovazione questa fondamentale per i molti potenziali coobbligati in solido.

Altre novità di interesse attengono ai depositi commerciali di carburanti ed ai depositi fiscali di bevande alcoliche.

Per i primi, viene integrato il sistema delle licenze con un sistema di autorizzazioni per stoccaggi e/o distribuzione, mentre sono ridefinite le regole di registrazione di carichi e scarichi anche per le ipotesi di self service. A ciò si aggiungono le aliquote agevolate per i gasolio commerciale impiegato in sostanza per il trasporto di cose e persone.

Per i secondi, invece, si registrano importanti innovazioni. In primo luogo, si chiarisce che la produzione e la fabbricazione degli alcolici sono effettuate in regime di deposito fiscale, previo rilascio della licenza di esercizio. Sono poi indicati i casi in cui il deposito fiscale può essere autorizzato in quanto funzionale a soddisfare oggettive condizioni di operatività dell'impianto, o anche per i magazzini di commercianti all'ingrosso di prodotti soggetti ad accisa, ove la detenzione di prodotti in regime sospensivo risponde ad adeguate esigenze economiche.

In ultimo, si rammenta la straordinaria sanatoria intervenuta in materia di accise, per cui, in caso di giudizi pendenti circa fatti avvenuti prima del 2010, il contribuente può chiudere ogni contesto, previa definizione con le Dogane, con il pagamento di una somma riducibile fino all’80% dell’imposta, senza applicazione di interessi e sanzioni.

 

Benedetto Santacroce

Ettore Sbandi

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