Ipotesi speciale di rateizzazione del debito per i depositi fiscali.

 Ipotesi speciale di rateizzazione del debito per i depositi fiscali.

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Il DL Fiscale interviene sull’art. 3 del Testo Unico delle Accise n. 504/95 (TUA) introducendo una innovativa ipotesi speciale di rateizzazione del debito per i depositi fiscali.

Si tratta di un tema molto controverso e dibattuto, rispetto al quale il legislatore pone un primo passo in favore degli operatori, sebbene si ritenga che la disposizione possa avere ulteriori margini di miglioramento.

Con le novità introdotte, infatti, il deposito fiscale di prodotti energetici o di alcole e bevande alcoliche che si trovi in condizioni oggettive e temporanee di difficoltà economica può presentare istanza di rateizzazione.

L’istanza deve essere presentata entro la scadenza fissata per il pagamento delle accise e deve però essere relativa alle immissioni in consumo effettuate nel mese precedente alla predetta scadenza. Permanendo le medesime condizioni di difficoltà, poi, possono essere presentate istanze di rateizzazione relative ad un massimo di altre due scadenze di pagamento successive a quella di cui al periodo precedente, mentre non sono ammesse ulteriori istanze prima dell'avvenuto integrale pagamento dell'importo già sottoposto a rateizzazione.

Appare di tutta evidenza la ridotta applicabilità della norma, almeno in termini temporali, laddove a poter essere differiti sono i pagamenti relativi ad un numero ridotto di mensilità.

Pure positiva in termini fisiologici, la norma non appare rispondere pienamente alle esigenze rappresentate dagli operatori anche ai tavoli di lavoro dedicati.

In primo luogo, infatti, si continua ad individuare quale unico e solo obbligato dell’imposta il deposito fiscale, conclusione questa molto discussa, visto l’ampio regime di solidarietà che regola la materia, non solo a livello nazionale (art. 2, co.4, TUA), ma – e soprattutto – a livello UE (art. 8, Dir. 2008/118).

In secondo luogo, e soprattutto, la norma non appare rispondere ancora alle ipotesi di tipo patologico, quelle ad esempio dove il depositario è vittima di accertate frodi da parte di uno o più depositanti. In questi casi, il debito di imposta può essere troppo elevato e non permettere la rateizzazione di poche rate di importi mensili, con la conseguenza del blocco delle estrazioni, che poi è il vero punto chiave della vicenda.

È noto infatti che, in caso di mancato pagamento delle imposte, per disposizione di legge prevista dall’art. 3 del TUA, il deposito fiscale non può di fatto operare, con pregiudizio enorme in primis per l’erario e, quindi, per il deposito stesso, i terzi che hanno merci ivi stoccate e, in genere, l’indotto collegato alle attività in sospensione di imposta.

Soprattutto nei casi di ipotesi fraudolente, la risposta normativa si ritiene eccessiva rispetto allo scopo prefissato, senza contare che un fermo di un deposito paralizza una operatività generale non solo con i danni diretti di cui si è detto, ma anche con l’ulteriore aggravio di porre il debitore nell’impossibilità di operare anche ai fini della soddisfazione debito fiscale.

 

Benedetto Santacroce

Ettore Sbandi

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