Il decreto collegato alla legge di Bilancio, fedele alle più antiche tradizioni nazionali, è un insieme del tutto scollegato di provvedimenti che cercano con logiche, in alcuni casi del tutto contraddittorie, di far dialogare le esigenze di gettito e di lotta all’evasione con quelle di semplificazione. Il tentativo produce quale effetto una miriade di novità piccole e grandi che vanno ben conosciute perché incidono con effetti diversi su tutta la platea dei contribuenti partendo dalle persone fisiche fino ad arrivare alle multinazionali.
In questo intervento, lasciando a successivi approfondimenti la valutazione in dettaglio delle misure di maggior impatto (le nuove comunicazioni Iva e le liquidazioni periodiche; la rottamazione dei ruoli; la nuova versione della voluntary disclosure; i depositi Iva; le novità in materia di accise e la sanatoria speciale) cerchiamo di fare il punto sulle semplificazioni introdotte in sede di conversione con particolare riferimento alla cumulabilità tra sospensione feriale dei termini e accertamento con adesione, nonché sulle interessanti modifiche introdotte in materia di ravvedimento operoso e dichiarazioni integrative a favore e a sfavore.
Le semplificazioni
La giungla normativa che caratterizza l’ordinamento tributario italiano necessiterebbe di un intervento di semplificazione ampio e sistematico, anche per ripristinare alcuni diritti fondamentali che, per far fronte al dilagare di un’evasione fiscale preoccupante, sono stati inopinatamente calpestati. Al contrario, le semplificazioni introdotte dal Dl 193/2016 sono dei piccoli interventi chirurgici che rispondono, però, all’esigenza immediata di consentire un riequilibrio del rapporto fisco contribuente con lo scopo principale di eliminare presunzioni e adempimenti che non sono più in linea con l’attuale quadro normativo ovvero che non sono giustificate in relazione alle informazioni che l’amministrazione finanziaria già dispone di ciascuno di noi. Le semplificazioni previste, inoltre, risolvono alcuni problemi operativi nati dall’interpretazione della norma. Infine, le semplificazioni rendono più fluide le comunicazioni tra fisco e contribuente estendendo a tutte le notifiche l’utilizzo della Posta elettronica certificata (PEC).
Senza entrare nel dettaglio delle singole misure mi sembra importante evidenziarne alcune per comprendere meglio lo spirito che le informa e per stimolare il legislatore ad alcune ulteriori riflessioni.
È innanzitutto necessario evidenziare che a fronte di un ampliamento smisurato dei poteri di controllo e di accertamento dell’amministrazione finanziaria, integrati da un patrimonio informativo messo a disposizione dei verificatori attraverso l’anagrafe tributaria che è alimentata in modo continuativo, non si è intervenuti in modo sostanzioso per ridurre gli oneri a carico del contribuente. In particolare si ritiene che il sistema delle presunzioni ovvero i casi in cui il fisco possa usufruire di meccanismi di inversione dell’onere della prova siano del tutto ingiustificati in presenza degli attuali strumenti di informazione che dispone l’amministrazione finanziaria. Sotto questa logica va sicuramente salutato con soddisfazione (anche se si auspicherebbe un intervento più significativo) il fatto che il decreto cancelli definitivamente le presunzioni bancarie previste dall’art. 32 del Dpr 600/73 in materia di prelevamenti per i professionisti (già implicitamente abrogate dalla Corte Costituzionale sentenza 228/2015) e che le limiti per le imprese a prelevamenti superiori a 1.000 euro giornalieri ovvero 5.000 euro mensili.
Inoltre sul piano più eminentemente operativo è importante l’equiparazione del procedimento di accertamento con adesione agli altri procedimenti preprocessuali. In effetti, viene previsto che i termini di sospensione relativi a procedure di accertamento con adesione si intendono cumulabili con la sospensione feriale dell’attività giurisdizionale. Pertanto, se il termine di sospensione dei 90 giorni previsto per l’accertamento con adesione cade nel periodo feriale lo stesso si sospende ulteriormente per l’intero periodo feriale (si veda infra lo specifico focus). Sempre in materia di sospensione bisogna segnalare la sospensione prevista dal 1 agosto al 4 settembre dei termini di 30 giorni per la definizione agevolata degli avvisi bonari da controlli automatici e formali ovvero la sospensione per lo stesso periodo dei termini per la trasmissione dei documenti e delle informazioni richiesti ai contribuenti dall’Agenzia delle Entrate o da altri enti impositori (da tali sospensioni sono escluse le richieste fatte dal fisco in sede di verifica nonché per le procedure di rimborso IVA).
Infine sul piano delle comunicazioni tra fisco e contribuenti la previsione di estendere dal 1 luglio 2017 a tutti gli atti di accertamento del fisco l’utilizzo della PEC, semplifica notevolmente l’attività dell’amministrazione finanziaria che può ricorrere in modo più ampio all’utilizzo di documenti informatici. Come si ricorda l’Agenzia delle Entrate con due note dell’8 e 12 agosto scorso aveva già sottolineato la sua intenzione di adeguarsi agli obblighi imposti dal Codice dell’Amministrazione digitale per tutti gli atti propri tra cui proprio gli atti di accertamento. Questa regola, però, impone ai contribuenti operatori economici (imprese, società e professionisti) di gestire in modo più attento e puntuale la propria casella di PEC per evitare di perdersi qualche termine.
Art. 7-quater DL 193/2016 |
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Riferimento normativo |
Novità e termini di applicazione |
Art. 60 DPR 600/73 – Inserito un nuovo comma per le Notifica a mezzo Pec |
Notifiche Novità: Le notifiche degli avvisi di accertamento e degli altri atti che per legge devono essere notificati alle imprese individuali o costituite in forma societaria o ai professionisti possono avvenire tramite Pec all’indirizzo del destinatario risultante dall’INI-PEC
Decorrenza: Avvisi ed atti notificati dal 1 luglio 2017
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Art. 26 DPR 602/73 – Notifica cartelle di pagamento a pec risultanti da INI-PEC |
Novità: le cartelle di pagamento devono essere notificate all’indirizzo di Pec risultante dall’INI-PEC |
Art. 37, comma 11-bis, DL 223/2006 – Sospensione per trasmissione dei documenti e delle informazioni da parte dei contribuenti |
Novità: I termini per la trasmissione dei documenti e delle informazioni richiesti ai contribuenti dall’Agenzia delle Entrate o da altri enti impositori sono sospesi dal 1 agosto al 4 settembre di ogni anno. Sono esclusi quelli chiesti in sede di verifica nonché per le procedure di rimborso IVA
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Art.2, coma 2, e 3, comma 1 D. Lgs. 462/1997 – Sospensione termini per versamento somme da controlli automatici dal 1.8 al 4.9 |
Novità: Sono sospesi dal 1 agosto al 4 settembre i termini di 30 giorni per effettuare il pagamento delle somme dovute a seguito dei controlli automatici ed a seguito dei controlli formali ed a seguito delle liquidazioni delle imposte sui redditi assoggettati a tassazione |
D. Lgs. 218/97 – Sospensione feriale per i termini dell’adesione |
Novità: I termini di sospensione relativi alla procedura di accertamento con adesione si intendono cumulabili con il periodo di sospensione feriale dell’attività giurisdizionale. Quindi i 90 giorni per l’adesione sono sospesi dal 1 al 31 agosto |