Dl 193/2016 e le semplificazioni fiscali: sospensione feriale e accertamento con adesione

Dl 193/2016 e le semplificazioni fiscali: sospensione feriale e accertamento con adesione

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A cura di  Lorenzo Lodoli, Benedetto Santacroce, Ettore Sbandi

Come già evidenziato in premessa il legislatore con il Dl 193/2016 ha preso l’occasione per chiarire definitivamente il rapporto tra sospensione feriale dei termini processuali e sospensione derivante dalla procedura di accertamento con adesione rendendo i due termini perfettamente cumulabili. In tal modo si pone rimedio ad un orientamento della Corte di Cassazione che, come vedremo, aveva negato il cumulo della sospensione di 90 giorni prevista dagli artt. 6 e 12 del D. Lgs. 218/97 con la sospensione feriale dei termini processuali (dal 1° al 31 agosto ai sensi dell’art. 1 della L. 742/69) creando più di un dubbio tra gli operatori.

Si ricorda che a seguito della presentazione dell’istanza di accertamento con adesione il termine per la presentazione di un ricorso in Commissione passa dagli ordinari 60 giorni a 150 giorni decorrenti, sempre, dalla notifica dell’avviso di accertamento o rettifica.

Vi è sempre stata l’idea che tale termine potesse essere ancora più esteso nel caso in cui cadesse in quello previsto per la sospensione feriale dei termini processuali (tra i quali vi rientra senza dubbio il termine per la proposizione del ricorso). Tale certezza era supportata dalla prassi dell’Agenzia delle Entrate che, sia con la Risoluzione  n. 159/E dell’11 novembre 1999 che con la Circolare n. 65/E del 28 giugno 2001, aveva sostenuto l’applicazione della sospensione feriale sia nel caso in cui il termine di 90 giorni fosse venuto a cadere come termine iniziale o finale nel periodo feriale sia nel caso in cui il periodo feriale fosse ricompreso nel periodo di 90 giorni.

Dubbi sono recentemente sorti al riguardo a seguito di una sentenza della Corte di Cassazione, n. 11632 del 5 giugno 2015, la quale, contrariamente a quanto sostenuto dalla stessa Amministrazione finanziaria, ha statuito che i 90 giorni di sospensione derivanti dalla presentazione dell’istanza di adesione, trattandosi di un termine necessario per introdurre un procedimento amministrativo non sarebbero soggetti alla sospensione feriale dei termini processuali.

A titolo esemplificativo, applicando il ragionamento della Corte di Cassazione, se l'accertamento viene notificato il 25.5, il termine ordinario scade il 24.7 ed ai successivi 90 giorni non si dovrebbe applicare la sospensione feriale. Diversamente se l'accertamento è notificato il 2.6 il termine ordinario scade il 1°.8 e, quindi, ai 90 giorni si applica la sospensione.

Con l’intervento Legislativo in esame tale problematica non esiste più con la conseguenza che, quale sia il momento in cadono i 60 giorni per la presentazione del ricorso, vi sarà sempre la cumulabilità tra sospensione dei termini a seguito di adesione e sospensione feriale.

Si ritiene, peraltro, che la specifica disposizione abbia natura di norma procedurale, andando ad intervenire sulla decorrenza di termini processuali, e, come tale, deve essere applicata non solo per il futuro ma anche per il passato sia ai contribuenti che oggi si trovano in adesione sia ai contribuenti che si trovano in giudizio.

Si pensi al caso di un avviso di accertamento notificato in data 29 giugno 2016 in relazione al quale il contribuente presenta istanza di accertamento con adesione il 28 luglio 2016. In tal caso il termine ultimo per la presentazione del ricorso in Commissione tributaria provinciale andrà a scadere il 28 dicembre 2016. Si applicheranno infatti i 60 giorni per il termine del ricorso, i 90 giorni di sospensione a seguito di adesione cumulabili con la sospensione feriale dal 1 al 31 agosto.

Si consideri altresì il caso di un contribuente che sta in giudizio e dove l’Agenzia delle Entrate ha eccepito la tardività del ricorso proprio in relazione alla non cumulabilità dei termini di sospensione. Anche in tal caso si applicherà il nuovo dettato normativo andando di conseguenza a sanare la possibile tardività del ricorso.

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