A cura di Paolo Parodi e Benedetto Santacroce
Non danno pace agli enti pubblici le disposizioni connesse allo spesometro di cui all’art. 21 del D.L. 78/10, né con riferimento agli obblighi 2016 (in scadenza il 10 aprile 2017) né in relazione alle nuove disposizioni in vigore dal 1° gennaio 2017.
In vigenza del vecchio spesometro, con riferimento alle annualità precedenti il 2016, avevamo assistito ad esclusioni dell’ultima ora: in relazione al 2015, in particolare, l’esclusione è derivata dal Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate Prot.2016/49798 del 6.4.16, provvedimento che però – reiterando precedenti analoghe disposizioni e rivolgendosi alle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 – non aveva esteso l’esclusione allo spesometro 2016. Le motivazioni dell’esclusione erano però di carattere “permanente”, in un’ottica di progressiva semplificazione degli adempimenti di natura tributaria e al fine di non gravare di ulteriori incombenze gli enti pubblici, a fronte dell’introduzione della fatturazione elettronica e dello split payment.
Urge a questo punto un intervento normativo per estendere l’esclusione allo spesometro 2016: non avrebbe infatti senso, a fronte dei dati già in possesso dell’Amministrazione finanziaria attraverso il SdI, imporre al sistema degli enti pubblici costosi adeguamenti informatici per un obbligo che termina proprio con il 2016 e assume nuova veste con il 2017.
In relazione alle disposizioni afferenti il nuovo spesometro, gli enti pubblici soffrono invece del mancato coordinamento fra le disposizioni di cui al D.L. 193/16 e quelle di cui al D.Lgs. 127/15 (art. 1 co. 3). In particolare, nel caso in cui il contribuente (enti pubblici compresi) opti per trasmettere i dati di tutte le fatture emesse e ricevute anziché presentare il nuovo spesometro, il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate n. 182070 del 28.10.16, al punto 2,2, dispone che i dati delle fatture elettroniche inviate e ricevute mediante il Sistema di Interscambio possono non essere trasmessi in quanto l’Agenzia delle entrate acquisirà i dati contenuti nelle fatture elettroniche.
Ciò significa che, esercitando l’opzione di cui all’art. 1 co. 3 del D.Lgs. 127/15, si è esonerati dal nuovo spesometro ma si è altresì esonerati da trasmettere le fatture che transitano per il SdI, in quanto i dati delle stesse sono comunque già in possesso dell’Amministrazione Finanziaria. Occorrerebbe a questo punto un intervento chiarificatore per sancire definitivamente una disposizione di sistema: i dati delle fatture elettroniche che transitano per il Sistema di Interscambio possono non formare oggetto di alcun tipo di comunicazione, ivi compreso lo spesometro ex art. 21 del D.L. 78/10. Ciò assolverebbe ad una duplice finalità: non solo risolverebbe l’annosa questione spesometro per gli enti pubblici in relazione al ciclo passivo (lo spesometro verrebbe infatti limitato alle sole fatture di acquisto estere non elettroniche), ma darebbe altresì notevole impulso affinchè gli stessi enti pubblici adottassero la fatturazione elettronica per il proprio ciclo attivo nei confronti dei privati in quanto la stessa consentirebbe esonero da spesometro anche sulle fatture emesse.
La soluzione proposta sembra però non trovare conferma nelle posizioni espresse dall’Agenzia delle Entrate nel corso del V Forum nazionale della Fatturazione elettronica ed e-procurement, tenutosi il 17 gennaio scorso presso la Direzione centrale dell’Agenzia. L’Agenzia, riferendosi però al mondo privato, ha affermato che anche in caso della veicolazione di fatture elettroniche B2B (da un’impresa verso un’altra) attraverso il Sistema di interscambio e in caso di mancato esercizio dell’opzione per la trasmissione telematica dei dati ai sensi del D.Lgs. 127/15, i contribuenti saranno comunque obbligati alla comunicazione trimestrale. L’auspicio è che siffatta posizione venga rivisitata, quantomeno per gli enti pubblici.
Una certezza però esiste per gli enti pubblici: non c’è esonero dall’obbligo di comunicazione trimestrale delle liquidazioni Iva di cui al nuovo art. 21-bis del D.L. 78/10.