Domande e risposte fornite al Telefisco 2017 dall'Agenzia delle Entrate sul tema dell'assegnazione agevolata:
AGENZIA DELLE ENTRATE
15) Ipotizziamo il caso di assegnazione agevolata di un bene merce con costo storico di 100, valore catastale di 80 e valore normale di 120. Se in sede di assegnazione si sceglie di adottare il valore catastale di 80, la componente negativa fiscale di 20 sarà deducibile?
Risponde Valeria Russo, DC Normativa
Si ribadisce quanto evidenziato nella circolare n. 37/E del 2016, in base alla quale il differenziale negativo di reddito - rilevato in contabilità (ricavi e costi) e che deriva dall’assegnazione di beni merce - assume rilevanza ai fini della determinazione del reddito d'impresa sempre che il componente positivo sia stato determinato in misura pari al valore normale ai sensi dell'articolo 9 del TUIR (cfr. art. 85 del TUIR). Nel caso di specie, quindi, la componente negativa di 20 non è deducibile.
16) Poniamo il caso di un bene bene iscritto in contabilità a 100, con valore catastale di 120 e valore normale di 200. Si chiede di confermare che sarà possibile effettuare l’assegnazione agevolata di tale bene quando le riserve presenti nell’ultimo bilancio sono pari a 100. In sostanza si ritiene che non debbano esserci riserve pari al valore normale del bene (200 nell’esempio) qualora si decida di utilizzare il valore di libro, ai fini contabili, in sede di assegnazione.
Risponde Valeria Russo, DC Normativa
Si ribadisce che è possibile fruire della disciplina agevolativa in esame solo se vi siano riserve disponibili di utili e/o di capitale almeno pari al valore contabile attribuito al bene in sede di assegnazione. Si ricorda, inoltre, che il comportamento contabile adottato dall'impresa deve essere coerente con i principi contabili di riferimento (cfr. circolare n. 37/E del 2016).