Intrastat scadenza 25 febbraio: cosa fare?

Intrastat scadenza 25 febbraio: cosa fare?

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di Benedetto Santacroce

I modelli intrastat acquisti di beni e servizi rientrano a pieno titolo in esercizio fino al 31 dicembre del 2017, dal 1 gennaio 2018 solo gli intrastat servizi vengono abrogati mentre quelli relativi ai beni vengono semplificati,  ma nel frattempo i contribuenti si confrontano su cosa fare alla scadenza del prossimo 25 febbraio alla luce del comunicato Stampa congiunto di ieri dell’Agenzia delle Entrate, Agenzia delle dogane e ISTAT. Questi in estrema sintesi sono gli effetti che l’emendamento approvato dal Senato il 16 febbraio scorso  e il citato comunicato producono su un adempimento che il Dl 193/2016 aveva provato ad eliminare dall’agenda dei contribuenti. L’adempimento a dire il vero sembra immortale perché il legislatore sono anni che cerca di eliminarlo senza successo (art. 50 bis del Dl 69/2013).

L’aspetto più delicato da chiarire è quali siano i reali effetti giuridici e operativi dell’emendamento sul primo adempimento che, come evidenziato, in base all’art. 2 del DM 22 febbraio 2010, scatta il 25 febbraio 2017. In effetti, a questo interrogativo prova a dare risposta il comunicato congiunto, anche se la risposta, come vedremo è solo a metà.  

L’emendamento prevede, innanzitutto, che gli obblighi di comunicazione dei dati relativi agli acquisti di beni e servizi ricevuti da soggetti residenti in altri Stati membri di cui all’art. 50 , comma 6, del Dl 331/93, nel testo vigente al 24 ottobre del 2016 sono prorogati al 31 dicembre 2017. Quindi, l’emendamento, se verrà approvato definitivamente farà risorgere l’obbligo di presentare, per quanto riguarda i dati fiscali, gli elenchi riepilogativi delle operazioni intracomunitarie anche per gli acquisti di beni e servizi intraunionali.

In effetti, intervenendo l’emendamento in sede di conversione del Decreto Legge milleproroghe, avrà efficacia, in base all’art. 15 della L 400/1988, dal giorno successivo alla pubblicazione della legge di conversione in Gazzetta Ufficiale.

Nel frattempo con ogni probabilità dovrebbe scadere il primo termine di adempimento. In effetti, l’art. 2 del Decreto ministeriale 22 febbraio 2010 impone per tutti gli operatori che nei 4 trimestri precedenti e per ciascuna categoria di operazione abbiano realizzato acquisti di beni e servizi intracomunitari uguali o superiori a 50.000 € (si ricorda che analogo obbligo riguarda le cessioni di beni e le prestazioni di servizio rese) sono obbligati a presentare i relativi intrastat mensilmente entro il giorno 25 del mese successivo a quello di riferimento (vale a dire dalla data di registrazione delle singole operazioni). Quindi per tutte le operazioni di acquisti di beni e servizi intracomunitari registrati nel mese di gennaio scatterà l’obbligo di presentare i modelli entro il 25 di febbraio.

Pertanto,  se la norma verrà pubblicata dopo il 25 di febbraio l’adempimento sarà scaduto, l’obbligo al momento della scadenza non era ancora in vigore e allora bisognerà regolare come coprire il vuoto normativo. In effetti, si potrebbe sostenere che si tratta di un “nuovo” obbligo e lo si potrebbe far partire, in base allo statuto del contribuente solo dopo 60 giorni dall’entrata in vigore, prevedendo però di inserire tutte le operazioni a partire dal 1 gennaio 2017.

Questa soluzione che non è proprio giuridicamente perfetta, trova un ulteriore limite nel fatto che i modelli intrastat hanno due scopi uno fiscale e uno statistico e, come già evidenziato da queste pagine e ora definitivamente chiarito dal comunicato congiunto,  il Dl 193/2016 aveva abrogato i modelli Intrastat solo ai fini fiscali. Quindi ci troveremmo nella situazione che il 25 febbraio non esisterà (con ogni probabilità) l’obbligo di presentare l’intrastat fiscale, ma comunque dovremo presentare l’intrastat statistico. L’unico sollievo è che i soggetti che devono presentare l’intrastat statistico sono molto meno numerosi di quelli che devono presentare i modelli a fini fiscali. Sul punto comunque interviene il comunicato Stampa che chiarisce che per i contribuenti mensili l’obbligo statistico permane e che quindi questi soggetti devono a febbraio presentare il modello.  Il   comunicato, però, andando al di là dell’obbligo statistico e forse volendo pragmaticamente anticipare l’effetto oramai certo derivante dall’approvazione dell’emendamento approvato al milleproroghe specifica che i contribuenti interessati devono presentare il modello intrastat compilato integralmente (quindi sia parte statistica che fiscale). Quello che sembrano dire Entrate, Dogane e istat, integrando una norma in fase avanzata di approvazione, che gli operatori per togliersi da ogni imbarazzo e preoccupazione è meglio che entro il 25 febbraio presentino il modello Intra 2 integralmente compilato. Così facendo, infatti, da una parte assolvono gli obblighi statistici e dall’altra assolvono (anche se in mancanza della norma) agli obblighi fiscali. Forse questa soluzione (pragmaticamente orientata) è l’unica possibile. Direi  di più, per chi non vuole avere grattacapi forse sarebbe meglio, anche nel caso in cui  non fosse obbligato a  presentare il modello statistico, che presentasse  per il 25 febbraio   l’intrastat fiscale. 

Si segnala, infine, che dal 2018 l’emendamento prevede la cancellazione dell’obbligo di presentazione del modello intrastat per i servizi ricevuti, mentre mantiene inalterato l’adempimento per l’acquisto di beni. Inoltre, stabilisce  che, con un provvedimento direttoriale delle entrate di concerto con le dogane e l’Istat, si dovrà provvedere a semplificare l’intero adempimento.

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