La dichiarazione per l'estrazione dei beni dai Depositi IVA

La dichiarazione per l'estrazione dei beni dai Depositi IVA

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di Benedetto Santacroce

A conclusione del difficile iter di approvazione delle nuove regole che disciplinano il regime del deposito Iva, l’Agenzia delle Entrate ha provveduto ieri ad emanare il provvedimento che definisce il modello di dichiarazione sostitutiva di atto notorio con  il quale chi estrae i beni immessi in libera pratica da un Paese terzo evita la prestazione della prevista garanzia. La dichiarazione che viene consegnata al depositario dovrà essere trasmessa via PEC alla direzione regionale competente in base al domicilio fiscale del gestore del deposito. Questa trasmissione ha lo scopo, come prevede la norma, di attivare i successivi controlli  circa la correttezza delle dichiarazioni prodotte.

La dichiarazione sostitutiva

L’art. 50 bis comma 6 del Dl 331/93 prevede che l’estrazione da un deposito Iva di beni immessi in libera pratica  precedentemente introdotti nel deposito stesso   può avvenire con autofattura a condizione che chi estrae rispetti le modalità e le tempistiche di presentazione di una apposita garanzia imposte dal Decreto ministeriale del 23 febbraio 2017. In effetti, il Decreto, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 17 marzo scorso, prevede che la garanzia debba essere prestata solo da coloro che non rispettano i seguenti  requisiti:

  • corretta presentazione della dichiarazione Iva, se obbligato, nei tre periodi d’imposta antecedenti l’operazionedi estrazione;
  • corretta esecuzione dei versamenti, se dovuti, relativi all’Iva sulla base delle ultime tre dichiarazioni presentate alla data dell’operazione di estrazione. Sono corretti i versamenti, anche in forma rateale, di definizione delle comunicazioni di irregolarità ai sensi dell’art. 54 bis del Dpr 633/72;
  • assenza di un avviso di rettifica o di accertamento definitivo per il quale non sia stato effettuato il pagamento per violazioni relative   ad emissione e utilizzazione di fatture false notificati nel periodo d’imposta in corso ovvero nei tre periodi antecedenti l’operazione di estrazione;
  • assenza della formale conoscenza dell’inizio di procedimenti penali o di condanne o di applicazione della pena a norma dell’ert. 444 del cpp, a carico del rappresentante legale per uno dei delitti previsti dagli articoli 2,3,5,8,10, 10ter, 10 quater e 11 del Dlgs 74/2000 e dall’art. 261 del RD 16 marzo 1942 n 267.  

Per attestare il rispetto delle predette condizioni il regolamento prevede che chi estrae deve produrre all’atto della prima estrazione una dichiarazione sostitutiva di atto notorio al depositario, dichiarazione che è valida per l’intero anno solare di presentazione. Il provvedimento in esame  dell’Agenzia, proprio a questo scopo approva il modello della dichiarazione sostitutiva

I controlli dell’amministrazione

La dichiarazione sostitutiva viene, poi, trasmessa, come previsto dalle istruzioni al modello, dal depositario via PEC alla direzione Regionale competente per territorio in base al domicilio fiscale del depositario. Le stesse istruzioni specificano che la dichiarazione si considera presentata alla data risultante dalla ricevuta di avvenuta consegna.

La trasmissione all’Agenzia delle Entrate, come fissato dal citato decreto, consente agli uffici di procedere, anche sulla base di analisi del rischio di evasione o di frode, ad opportuni controlli ivi compresi quelli connessi alla verifica dell’effettiva sussistenza dei requisiti di garanzia dichiarati dal contribuente. A questo scopo le direzioni regionali che ricevono  la dichiarazione sostitutiva la trasmettono sempre via PEC alle direzioni provinciali territorialmente competenti in base al domicilio fiscale del soggetto che estrae. Le direzioni provinciali procederanno a campione a verificare la veridicità delle dichiarazioni presentate. Se dovesse essere riscontrata una difformità tra i dati dichiarati e quelli reali  il soggetto che estrae decadrà dai benefici e l’ufficio comunicherà tempestivamente via PEC al gestore del deposito l’anomalia riscontrata; provvederà inoltre in caso di false attestazioni  nei confronti del dichiarante a inviare una apposita comunicazione di notizia di reato alla procura della repubblica.  

Sempre in relazione ai controlli le direzioni regionali comunicheranno periodicamente alla direzione centrale un elenco riepilogativo con i codici fiscali dei soggetti che estraggono.

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