Opzione per invio telematico fatture: termine del 31 marzo

Opzione per invio telematico fatture: termine del 31 marzo

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di    Alessandro Mastromatteo e Benedetto Santacroce

Entro il 31 marzo 2017 i contribuenti, anche alla luce del provvedimento del 27 marzo scorso dell’Agenzia delle Entrate, sono chiamati a valutare e a  esercitare l’opzione per la trasmissione telematica dei dati delle fatture riferite al periodo di imposta 2017 e ai quattro successivi: si tratta di un adempimento opzionale il cui esercizio esclude tuttavia, di per sé, l’obbligatorio invio dei dati di fatturazione di cui all’art. 21 del decreto-legge n. 78 del 2010.  Sempre entro il 31 marzo è possibile fare l’opzione dei corrispettivi anche se è del tutto inefficace fino  a quando non risulteranno disponibili i registratori telematici che ad oggi non sono stati ancora validati dall’Agenzia delle Entrate. 

La convenienza ad esercitare o meno l’opzione deve essere valutata in base a molteplici fattori, non ultimi i benefici di natura fiscale correlati e riconosciuti solamente in caso di trasmissione dei dati opzionali nonché il diverso trattamento sanzionatorio in caso di mancato o errato invio delle informazioni. L’adempimento per opzione e quello obbligatorio si caratterizzano innanzitutto per l’identità dei dati informativi da trasmettere nonché per l’utilizzo del medesimo formato strutturato per veicolare le informazioni delle fatture attive e passive. Inoltre, dopo l’emanazione del provvedimento citato anche la tempistica di trasmissione è stata definitivamente equiparata. L’obiettivo, però, che l’impresa deve perseguire è di rendere digitalizzato l’intero ciclo degli acquisti, assicurando una maggiore efficienza e celerità negli scambi commerciali. Per questi motivi qualsiasi azienda, pur non dotata di sistemi elettronici di fatturazione, sarà tenuta a strutturare in un determinato formato le informazioni da trasmettere sia opzionalmente che in via obbligata. Ciò determinerà inevitabilmente l’avvio di un circolo virtuoso dove il ricorso alla fatturazione elettronica, in formato xml strutturato, sarà finalmente percepito come l’elemento aggregatore in grado di garantire l’immediata disponibilità di dati, la loro estrazione ed elaborazione così da rispondere in maniera puntuale all’esigenza di trasmettere le informazioni richieste, sia obbligatoriamente che a seguito di opzione. La partita della scelta tra esercizio o meno dell’opzione si gioca quindi non tanto e non solo sul grado di evoluzione dei sistemi informatici utilizzati e sulle necessità di un loro aggiornamento, quanto sui benefici anche di natura fiscale che derivano dall’opzione di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo n. 127 del 2015. Intanto i termini ordinari di accertamento fiscale per IVA e imposte dirette, sebbene per queste ultime limitatamente al reddito di impresa o di lavoro autonomo, si riducono di due anni a condizione di garantire la tracciabilità dei pagamenti, effettuati e ricevuti, per importi superiori a trenta euro e comunicando, con riguardo a ciascun periodo di imposta, l’esistenza dei presupposti per la riduzione dei termini di decadenza nella relativa dichiarazione annuale ai fini delle imposte sui redditi. Con riguardo al limite per la tracciabilità, in seno al Forum nazionale per la fatturazione elettronica è emersa l’intenzione e la necessità di allineare la soglia a quella dei 2.999,99 euro già prevista a fini antiriciclaggio. Esercitare l’opzione permette inoltre di ottenere i rimborsi IVA in via prioritaria entro i tre mesi successivi alla presentazione della dichiarazione annuale. Infine dovrebbe essere escluso, in attesa di indicazioni sul punto da parte dell’Agenzia delle entrate, l’obbligo di presentazione per tutto il 2017 dei modelli Intrastat acquisti di beni e servizi, ripristinato per tutti i contribuenti con il decreto c.d milleproroghe n. 244 del 2016 intervenendo solamente nel corpo del decreto-legge n. 193 del 2016 e non anche nell’articolo 3 del decreto legislativo n. 127 del 2015. Per i contribuenti mensili, che esercitano l’opzione, resterà tuttavia dovuto l’invio del modello relativamente alla parte statistica.

Certamente per vedere dei benefici nella scelta opzionale è necessario avere una visione strategica dell’impresa totalmente digitalizzata. Al contrario, una visione limitata ai benefici fiscali, può, come chiaramente sottolinea Assonime con la circolare 8 del 24 marzo scorso, scoraggiare le imprese che non vedono nella scelta delle utilità immediate e che tendenzialmente tenderanno a rinviare al 2018 la scelta.

 

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