di Benedetto Santacroce e Alessandro Mastromatteo
L’emanazione ieri del provvedimento che disciplina i distributori automatici privi di porta di comunicazione (decreto dirigenziale dell’agenzia delle entrate n 61936/17) conclude il quadro di riferimento dei soggetti che non partiranno dal 1 aprile 2017 ma dal 1 gennaio 2018 ovvero, come i distributori di carburanti, che saranno regolati con un ulteriore provvedimento. Sempre sul piano soggettivo si evidenzia che con la risoluzione n 116/E/2016 l’Agenzia delle Entrate ha specificato che non vi è alcun obbligo di memorizzazione e trasmissione per i corrispettivi ottenuti mediante l’utilizzo di distributori meccanici (privi di allacciamento elettrico e di una scheda elettronica) nonché per quelle macchine che, pur rientrando nella definizione tecnica di distributore automatico, non erogano beni o servizi ma rilasciano solo l’attestazione o la quantificazione di servizi resi in altro modo o tempo (pedaggi autostradali). Sono altresì, esclusi dall’obbligo di memorizzazione e trasmissione, le biglietterie automatiche per il trasporto e quelle per la sosta regolamentata (e cioè per i parcheggi nelle “strisce blu”), nonché tutte le altre apparecchiature che sono alle stesse riconducibili, come quelle che consentono l’acquisto di skipass.
Per i distributori privi della porta di comunicazione di cui al provvedimento di ieri le attività di accreditamento dei gestori e di censimento dei loro dispositivi (che potranno iniziare dal 1 settembre 2017 e concludersi entro il 1 gennaio 2018) sono identiche a quelle già delineate dal provvedimento del 30 giugno 2016.
Il provvedimento, appena emanato, contiene ulteriori due “semplificazioni” molto rilevanti:
- la prima è costituita dalla possibilità per i soggetti che hanno aderito all’opzione di trasmissione telematica dei corrispettivi - di cui all’art. 2, comma 1, del Dlgs 127/2015 – di adempiere all’obbligo di memorizzazione e trasmissione dei corrispettivi da distributore automatico utilizzando un Registratore telematico; tale semplificazione riguarderà esclusivamente i corrispettivi generati da distributori automatici presenti nella medesima unità locale dell’attività commerciale dove è ubicato il Registratore telematico.
- la seconda è rivolta ai Comuni che gestiscono direttamente distributori automatici che possono adempiere all’obbligo di trasmissione utilizzando i canali sicuri già esistenti e funzionanti nel dialogo tra PPAA.
L’Agenzia delle entrate dovrà, infine, emanare un ulteriore provvedimento che disciplinerà le caratteristiche tecniche dei distributori automatici nella fase “a regime” che, come indicato in entrambi i provvedimenti “transitori”, avrà efficacia dal 1 gennaio 2023.