CONSERVAZIONE DEI DOCUMENTI FISCALI

CONSERVAZIONE DEI DOCUMENTI FISCALI

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Termine unico di conservazione per i documenti fiscali e nessun obbligo di stampa su carta di fatture e bolle doganali ricevuti in formato digitale: con la risoluzione ministeriale n. 46/E pubblicata ieri, 10 aprile 2017, l’Agenzia delle Entrate conferma quanto già anticipato nei giorni scorsi, nel corso del Forum sulla conservazione AgID, circa l'unicità del termine entro cui procedere alla conservazione di tutti i documenti informatici a prescindere dalla loro rilevanza a fini reddituali o IVA. A seguito infatti dell'anticipazione al 28 febbraio 2017, e a regime dal 2018 entro il mese di Aprile, del termine di presentazione della dichiarazione IVA, rispetto al 30 settembre fissato per la dichiarazione reddituale, gli operatori sarebbero stati chiamati a completare la conservazione elettronica, ovvero la stampa, dei registri Iva e delle fatture entro il prossimo mese di Maggio per poi duplicare l’adempimento entro Dicembre per i documenti rilevanti ai fini delle imposte dirette.

L’articolo 3 del decreto ministeriale del 17 giugno 2014, sulle modalità di assolvimento degli obblighi fiscali per i documenti informatici, impone infatti il completamento del processo di conservazione entro il termine dell’articolo 7, comma 4-ter, del decreto-legge n. 357 del 1994, il quale a sua volta lo fissa al terzo mese successivo a quello di scadenza dei termini di presentazione delle dichiarazioni annuali relative alle singole imposte. Nonostante il disallineamento dei termini di presentazione delle dichiarazioni ai fini delle imposte dirette e dell’IVA, per ragioni di semplificazione ed uniformità del sistema, il momento di conclusione del processo di conservazione dei documenti fiscali coincide con il terzo mese successivo al termine di presentazione della dichiarazione reddituale e quindi entro il 31 dicembre di ciascun anno. Analoga tempistica vale per i contribuenti con esercizio a cavallo, con conservazione da completarsi entro il terzo mese successivo al termine di presentazione della dichiarazione reddituale.

Altro chiarimento riguarda la possibilità di portare direttamente in conservazione elettronica, senza necessità di materializzarli su carta per la loro validità giuridica, le fatture e le bolle doganali ricevute in formato elettronico, ad esempio in formato pdf: si tratta di documenti creati e/o inviati con strumenti elettronici per i quali, alla luce delle modifiche al CAD, non è necessario procedere alla loro stampa trattandosi di documenti che contengono la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti.

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