Split payment per i professionisti

Split payment per i professionisti

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Due sono i fronti sui quali opera l’estensione  della disciplina dello split payment: da un lato l’estensione alle fatture emesse dai professionisti  e dall’altro un assai ampio allargamento della platea dei soggetti coinvolti nel proprio ciclo passivo. Non solo: la bozza di decreto prevede un avvio lampo,  fissato per le fatture che saranno emesse dal prossimo 1° maggio.

I professionisti. Il comma 2 dell’art. 17-ter del Dpr 633772, oggi, dispone che la disciplina dello split non trovi applicazione per le prestazioni di servizi assoggettate a ritenuta alla fonte: tra queste, la casistica maggiormente frequente è quella dei lavoratori autonomi esercenti arti e professioni, ma non dobbiamo dimenticare anche le prestazioni di intermediazione, le cessioni di brevetti e tutte le altre fattispecie per le quali il Dpr 600/73 prevede l’obbligo, per il committente, di operare ritenuta a titolo d’imposta o di acconto ai fini Irpef o Ires. La novella normativa cancellerà il predetto comma 2, coinvolgendo di conseguenza nel regime dello split tutti i soggetti che oggi ne sono esclusi in quanto emettono fatture con assoggettamento a ritenuta (ovviamente il regime di split opererà per le fatture emesse nei confronti dei destinatari indicati dalla norma). Quanto sopra implica tutta una serie di conseguenze, sicuramente negative in termini di gestione degli adempimenti e della liquidità, sul mondo delle professioni.
In primo luogo occorrerà adeguare le modalità di emissione delle fatture e della liquidazione dell’Iva: l’Iva continuerà ad essere esposta in fattura, ma non verrà incassata e dunque non genererà debito nei confronti dell’Erario; le fatture non saranno più emesse con Iva ad esigibilità immediata o differita, ma in regime di “scissione dei pagamenti”. Nel caso di fatture elettroniche trasmesse a mezzo SdI dovrà essere compilato con “S” lo specifico campo; per le fatture cartacee, invece, dovrà essere esposta la dicitura “scissione dei pagamenti”. Salvo diverse indicazioni normative, saranno coinvolti anche i soggetti che hanno optato per il regime della cosiddetta “Iva per cassa” ex art. 32-bis del D.L. 83/12; essi, con ogni probabilità, perderanno gran parte del beneficio dell’opzione nella misura in cui emettono fatture verso soggetti destinatari di split. Solo i professionisti in regime forfettario o dei minimi non saranno toccati dal problema in quanto le loro fatture non recano addebito di Iva.
Le conseguenze in termini di liquidità sono evidenti: l’incasso della fattura avverrà sempre al netto della ritenuta, ma anche al netto dell’Iva; contestualmente, per i professionisti che generano buona parte del proprio fatturato con enti e società destinatarie di split, si potranno determinare situazioni di credito Iva nei confronti dell’Erario. E’ vero che l’art. 30 del Dpr 633/72 prevede la possibilità di richiesta di rimborso dell’Iva per i contribuenti che pongono in essere operazioni in split; parimenti, è possibile utilizzare la procedura della richiesta di rimborso o di compensazione trimestrale; si tratta però di adempimenti ulteriori e che, comunque, generano uno sfasamento temporale significativo nella fase di prima applicazione.
Si ricorda infine che, pur a fronte del meccanismo dello split, il professionista rimane il debitore dell’imposta nei confronti dell’Erario: eventuali accertamenti, con il relativo recupero di Iva, derivanti ad esempio da errori di fatturazione (un’ipotesi potrebbe essere quella di errore sull’aliquota applicata), continueranno ad essere emessi nei confronti del professionista.

Destinatari dello split. A rendere ancora più pesante l’impatto della manovra vi è un sensibile allargamento della platea dei soggetti destinatari e dunque dei soggetti nei confronti dei quali i professionisti dovranno emettere fattura in split. Il nuovo comma 1 dell’art. 17-ter comprenderà infatti tutti i soggetti di cui all’art. 1 co. 2 della L. 196/09: si tratta, in buona sostanza, di tutti i soggetti che oggi sono destinatari di fattura elettronica a mezzo SdI per obbligo; entreranno quindi molti enti pubblici oggi esclusi, quali ad esempio tutti gli enti di ricerca, gli enti per il diritto allo studio, Consob, Sogei spa, Consip spa. Non solo: saranno comprese nel perimetro tutte le società quotate, le società controllate (direttamente o indirettamente) dallo Stato, le società controllate direttamente dagli enti territoriali e le società ed enti controllati (direttamente o indirettamente) dalle predette società. In concreto, mentre oggi il perimetro dei soggetti coinvolti nello split è molto più circoscritto di quello dei soggetti obbligati a ricevere fattura elettronica, con le nuove disposizioni si invertiranno le proporzioni: la platea dei soggetti destinatari di split sarà assai più vasta di quella dei soggetti destinatari di fattura elettronica.
Tutto ciò genererà sicuramente gettito per l’Erario nel primo anno di entrata in funzione (come era stato nel 2015), ma occorre considerare che l’impatto sugli operatori sarà sicuramente pesante.

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