Molti i temi del valore doganale affrontati dalla circolare 5/D/17 che fornisce delle soluzioni, talvolta ancora da semplificare, ma sicuramente utili agli operatori che non di rado si trovano a dover risolvere problematiche legate alla determinazione dello specifico dato dichiarativo. Anzitutto, si rileva ancora l’impossibilità di procedere con una qualsiasi forma di forfettizzazione all'export, per il quale l’agenzia riserva di fatto la sola ipotesi della dichiarazione incompleta. Con tale modalità operativa, è possibile sospendere l’accertamento doganale fino a quando l’elemento mancante (il valore) non sia determinabile. Se il sistema si presenta in molti casi utilissimo, diverso è istituzionalizzarne un uso “a regime”, in ipotesi di centinaia o migliaia di operazioni, da chiudere bolletta per bolletta.
Dal punto di vista normativo la posizione delle Dogane è ineccepibile (il sistema del valore è, ex lege, il sistema dell’import), ma occorre ora interrogarsi su come gestire i flussi di rettifica per le ipotesi di esportazione.
Il tema non è – o può non essere – di carattere solo formale, atteso il fatto che è la stessa circolare a richiamare il solo sistema della dichiarazione incompleta quale strumento utilizzabile per gli aggiustamenti all’export, che rilevano anche ai fini della corretta costituzione del plafond IVA.
In questi casi, sarebbe opportuno prevedere espressamente, in maniera uniforme, strumenti di rettifica cumulativi, ricorrendo alla revisione dell’accertamento o a modalità tecniche di gestione della dichiarazione incompleta. A parte il tecnicismo, insomma, si ritiene utile ragionare su un sistema condiviso che assicuri sicurezza e speditezza non solo agli operatori, ma alle stesse autorità di controllo.
Oltre a ciò, è interessante il richiamo effettuato dalla circolare al criterio dell’arm's length, ora espressamente fatto proprio dalle Dogane nella determinazione del valore di transazione e degli aggiustamenti, ossia degli elementi da addizionare o meno al transaction value.
Pure di rilievo è l’esplicitazione effettuata circa il tema delle vendite in deposito, questione solo in parte chiarita dalla prassi UE e che resta foriera di alcune questioni applicative che la Dogana in parte affronta ed in parte rilancia. Viene infatti richiamata l’importanza del deposito doganale anche per le ipotesi di e-commerce; in questi casi, può anticiparsi la determinazione del valore, riducendone l’impatto fiscale, per le estrazioni dal deposito per la vendita al dettaglio.
Interessante notare, poi, il richiamo all’art. 140 del Reg. 2447/15, che per le autorità resta la clausola di salvaguardia per i controlli sul valore, con l’attenzione, però, che il ricorso a tale norma (che fa abdicare il transaction value) si fonda su elementi di sospetto certi e non, ad esempio, da valori minimi estrapolati da database pubblici o privati.
Resta infine la questione dell’Iva, l’altro grande nodo da sciogliere – nell'an e nel quantum – anche nelle ipotesi di forfettizzazione, dal CDU riservata al computo dei soli dazi.
Valore in dogana delle merci: le semplificazioni della Circolare 5/D
12 maggio 2017