Il ricorso alla nuova procedura di ruling doganale apre la strada agli operatori per fissare, nei casi in cui intervengano elementi o variazioni di costi successivi alle operazioni di sdoganamento, il valore in modo forfettario. L’Agenzia delle Dogane proprio attraverso la procedura di ruling infatti, può concordare con gli operatori una tassazione forfettaria, senza necessità di rettifiche di valore e revisioni a posteriori. Con la circ. 5/D/2017, la Dogana interviene e rinnova la precedente prassi per disciplinare il processo di dichiarazione del valore in dogana, tenendo debitamente conto del nuovo quadro normativo unionale recato dal Reg. UE n. 952/13 (Codice Doganale UE - CDU).
Accade spesso, infatti, che il valore doganale delle merci non possa essere determinato, in tutto o in parte, in quanto la base primaria del valore di transazione, ovvero alcuni dei costi comunque rilevanti in dogana, si formano in momenti successivi alle operazioni doganali. È il caso tipico, tra gli altri, delle rettifiche di transfer pricing, oppure delle royalties o degli altri elementi c.d. intangibles che sono calcolati dopo le operazioni doganali; si pensi ai contratti di licenza con fee calcolate sul venduto, agli stampi da valorizzare con riferimento a più prodotti ed operazioni o, ancora, agli aggiustamenti di prezzo che, periodicamente, le multinazionali pongono in essere.
In tutti questi casi si pone dunque il problema della dichiarazione doganale delle merci, per la Dogana risolvibile secondo due modalità operative.
Anzitutto, la dichiarazione incompleta, che permette di “chiudere” le operazioni in momenti successivi, determinando periodicamente, e tuttavia bolletta per bolletta, la fissazione degli elementi della dichiarazione.
In secondo luogo, anche per ovviare alle difficoltà operative della dichiarazione incompleta, solo per il regime dell’importazione, è utilizzabile lo strumento di cui all'art. 73 del Codice, attraverso il quale, “nel riconoscimento dell’“arm’s length principle” e dell’analisi di comparabilità ad esso sottesa”, è possibile operare una forfettizzazione non più solo di alcuni elementi del valore, ma anche la sua stessa base primaria costituita dal valore di transazione.
La dichiarazione incompleta rimane, invece, strumento utilizzabile per gli aggiustamenti all'export, che rilevano anche ai fini della corretta costituzione del plafond IVA, sebbene in questi casi sarebbe opportuno prevedere strumenti di rettifica cumulativi.
Ad ogni modo, la circolare identifica i requisiti oggettivi e soggettivi necessari per l’accesso alle procedure di valore a forfait, standardizzando i moduli per l’istanza.
Dal punto di vista oggettivo, l’art. 73 CDU può essere anzitutto attivato se i criteri alternativi di sospensione della dichiarazione del valore, come spesso accade, recano un costo gestionale ed amministrativo sproporzionato. In secondo luogo, il valore in dogana forfetizzato non deve risultare significativamente differente da quello altrimenti determinato; ciò a dire che, in effetti, differenze naturali possono anche realizzarsi, ossia possono essere considerate sulla base di un criterio di economicità e tolleranza, purché i divari tra quanto dichiarato a forfait e quanto in astratto dichiarabile a posteriori non diverga in forma significativa.
Dal punto di vista soggettivo, invece, il richiedente: a) non deve avere precedenti per reati gravi o violazioni alla normativa doganale e fiscale; b) deve dar prova di utilizzare un sistema contabile che faciliti i controlli doganali mediante audit; c) avere una organizzazione e un controllo interno per individuare transazioni illegali o irregolari. Tutti questi criteri sono presunti se il soggetto è certificato AEO.
Insomma, un iter autorizzativo articolato, ma accessibile e assolutamente necessario, soprattutto in quei casi dove, in assenza di ruling, il valore all'importazione non è materialmente dichiarabile in maniera corretta, con tutti i rischi del caso in ipotesi di controllo e accertamento.
Nuova procedura di ruling doganale
12 maggio 2017