A pochi giorni dalla scadenza naturale dell’obbligo di presentazione della comunicazione delle liquidazioni periodiche Iva (31 maggio 2017) e in attesa ancora del provvedimento che sposti il predetto termine di presentazione al 12 giugno, l’Agenzia delle Entrate pubblica sul proprio sito le risposte ai quesiti più frequenti che sono pervenuti dai contribuenti e dalle associazioni di categoria. I quesiti spaziano dalle modalità di indicazione nel modello del credito dell’anno precedente (VP9) ovvero del periodo precedente (VP8) all'individuazione delle regole di rappresentazione delle operazioni soggetti a regimi e a regole particolari.
Più in dettaglio, per il riporto del credito viene specificato, tra l’altro, che nel modulo relativo al mese di gennaio il contribuente non è tenuto ad indicare in VP9 l’intero ammontare del credito Iva dell’anno precedente se non intende utilizzarlo nella relativa liquidazione periodica. Comunque, se nel mese di gennaio viene riportato tutto il credito dell’anno precedente, ma non lo si utilizza integralmente, l’eventuale eccedenza va riportata nel rigo VP8 (credito periodo precedente) del mese di febbraio.
Per quanto riguarda le operazioni con regole speciali viene chiarito: che in caso di emissione di fatture in regime di split payment il cedente/prestatore deve riportare il solo imponibile delle operazioni attive (rigo VP2) senza considerare l’imposta nell’Iva esigibile (rigo VP4). Per le pubbliche amministrazioni che ricevono
fatture in regime di split payment devono riportare nell’Iva esigibile (VP4) soltanto l’Iva dovuta sugli acquisti di beni e servizi effettuati nell’esercizio di attività commerciali e non anche quella subita per operazioni passive effettuate nell’ambito dell’attività istituzionale.
Per le operazioni in cui il cessionario o committente è debitore dell’imposta (ad esempio per le operazioni a reverse charge o per gli acquisti intracomunitari) è necessario compilare solo i righi relativi agli acquisti e non quelli delle operazioni attive. In particolare, il cessionario/committente dovrà indicare l’imponibile tra le operazioni passive (VP3) e la relativa imposta nell’Iva esigibile (VP4) e nell’Iva detratta (VP5). Ovviamente per VP5 la compilazione dovrà avvenire solo nel caso in cui l’iva sia effettivamente detraibile. Al contrario, per il cedente l’operazione dovrà essere riepilogata solo tra le operazioni attive (rigo VP2).
Le operazioni escluse ex art. 74, comma 1 del Dpr 633/72 (quali le operazioni relative ai tabacchi) non vanno ricomprese tra le operazioni attive (VP2). Attenzione che per i soggetti che applicano uno dei regimi monofase nel predetto rigo VP2 devono indicare l’imponibile relativo alle operazioni per le quali risultano debitori dell’imposta (ad esempio l’editore deve indicare l’imponibile relativo alle operazioni per le quali è debitore dell’imposta al netto, però, della riduzione spettante).
Infine viene confermato che nel caso in cui non sia stata registrata nel periodo di riferimento alcuna operazione rilevante ai fini Iva l’obbligo di comunicazione non sussiste. Al contrario l’obbligo di compilazione del modello sussiste nell'ipotesi in cui occorra dare evidenza del riporto di un credito proveniente dal trimestre precedente.
Presentazione della comunicazione delle liquidazioni periodiche Iva: FAQ
30 maggio 2017