Lo split payment e l'attesa di disposizioni attuative

Lo split payment e l'attesa di disposizioni attuative

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La nuova versione dello split payment a tre settimane dal suo debutto manca ancora delle regole attuative che devono sciogliere importanti dubbi per la liquidazione dell’imposta da parte dei soggetti che per la prima volta sono coinvolti nell'applicazione della specifica misura. Dal 1 luglio (come confermato dalla prima approvazione alla camera della legge di conversione del Dl 50/2017) tutte le amministrazioni pubbliche che concorrono alla formazione del bilancio dello Stato, le società controllate dalla presidenza del Consiglio dei ministri, dai ministeri e dagli enti locali, nonché le loro controllate e le società quotate al FTSE MIB della borsa italiana sono obbligate, pur non essendo debitori dell’imposta a versare in luogo dei loro fornitori l’imposta all'erario.

L’attuazione della specifica disposizione attende la pubblicazione di uno (o forse due) decreti del ministero dell’economia e finanze che definiscano le modalità attuative della specifica misura. Il decreto, specialmente con riferimento ai nuovi soggetti coinvolti, dovrà definire come dovrà essere operata la gestione del versamento dell’imposta all'erario. La problematica ha particolare rilievo perché in tempi brevi impone a grandi imprese (ad esempio: tutte le quotate) ovvero a gruppi complessi (ad esempio: Poste italiane, Enel e Ferrovie dello stato) di adeguare i propri sistemi informativi. Sotto questo profilo la scelta più opportuna è quella di consentire, anche a questi soggetti, come previsto dalle norme attuative della versione del 2015 di liquidare l’imposta relativa agli scambi commerciali attraverso una vera e propria liquidazione da split payment e non con un versamento diretto. In effetti, come previsto in precedenza per gli enti pubblici che svolgevano attività commerciale bisognerebbe autorizzare le predette società a registrare l’Iva sia nel registro vendite che in quello acquisti imponendo il versamento dell’imposta solo sul differenziale. Questo garantirebbe sempre un gettito, ma l’effetto finanziario sarebbe ridotto. Inoltre, bisognerebbe prevedere una particolare forma di liquidazione per chi opera con il consolidato Iva. In effetti, per questi ultimi si potrebbe immaginare (anche per non modificare l’attuale assetto) di liquidare l’imposta per singole società con trasferimento del debito o del credito Iva alla controllante che opererebbe, per tutte le imprese comprese nel consolidato, il versamento dell’imposta all'erario.

Sempre sul piano dei versamenti bisogna risolvere anche il caso dei soggetti strutturalmente esenti (si immagini le banche che operano nell'ambito dell’art. 36 bis del Dpr 633/72) per i quali bisognerebbe prevedere delle forme di semplificazione per il pagamento all'erario dell’Iva assolta sugli acquisti, ad esempio, attraverso versamenti cumulativi con cadenza trimestrale, semestrale o addirittura annuale.

Un altro profilo da risolvere riguarda per i nuovi soggetti coinvolti il termine di esigibilità dell’imposta. In effetti sotto questo profilo, seguendo quanto già adottato in passato (anche se allora la regola riguardava soggetti pubblici per lo più già ad Iva differita) si dovrebbe autorizzare i predetti soggetti a versare l’imposta (a loro scelta) con riferimento o al momento del ricevimento della fattura, o al pagamento della fattura ovvero alla registrazione della fattura del fornitore. Questa facoltà potrebbe, sul piano operativo, aiutare non poco i contribuenti interessati perché i sistemi informativi potrebbero in automatico gestire il fornitore e l’erario. In particolare, perché da quest’anno anche i professionisti e tutti i soggetti Iva a ritenuta d’acconto dovranno operare all'interno del sistema dello split payment e quindi il cessionario/committente soggetto alla specifica procedura dovrà gestire contemporaneamente tre forme di pagamento: verso l’erario, distintamente per l’Iva e le ritenute e verso il fornitore per l’imponibile (ovvero per i professionisti per l’imponibile al netto della ritenuta).

L’ampliamento soggettivo pone infine non pochi problemi di identificazione dei nuovi soggetti a split payment e quindi è necessario che i fornitori si attivino per tempo anche se ci si auspicherebbe la pubblicazione di un elenco che agevolerebbe non poco la comunicazione tra fornitore e cliente.

La soluzione dei predetti problemi impone comunque un ulteriore riflessione sulla necessità (come successo in passato) di far slittare almeno il termine dei versamenti di qualche mese.

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