Responsabilità ridotta per il fornitore che fattura in split payment le operazioni che realizza verso un cliente che gli ha rilasciato una dichiarazione attestante il suo assoggettamento allo specifico meccanismo d’imposta. Questa è una delle novità che deriva dalla definitiva conversione in legge del DL 50/2017.
Uno dei problemi connessi con la nuova formulazione delle regole che informano lo split Payment o scissione dei pagamenti è sicuramente l’ampiezza e la variabilità dei soggetti che per la prima volta sono stati inclusi nello specifico metodo di liquidazione dell’imposta. La nuova formulazione dell’art. 17 ter del Dpr 633/72 prevede infatti che i soggetti inclusi nel meccanismo Iva della scissione dei pagamenti saranno:
- tutte le pubbliche amministrazioni e gli enti di cui all’art. 1, comma 2 della L 196/2009, vale a dire coloro che sono inseriti nell’elenco ISTAT pubblicato ogni anno entro il 30 settembre. In effetti, esso corrisponde a tutti quei soggetti per i quali i fornitori devono emettere la fattura elettronica;
- le società controllate, ai sensi dell’art. 2359, primo comma, numeri 1 e 2 del codice civile, direttamente dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dai Ministeri;
- le società controllate, ai sensi dell’art. 2359, primo comma, numero 1 del codice civile dalle regioni, province, città metropolitane, comuni e unioni di comuni;
- le società controllate direttamente o indirettamente, ai sensi dell’art. 2359, primo comma, numeri 1 del codice civile dalle società di cui ai punti b) e c);
- tutte le società quotate inserite nel FTSE MIB della Borsa italiana. Un elenco alternativo del mercato azionario potrà comunque essere scelto con un apposito decreto del ministro dell’economia e finanze.
Sempre sul piano soggettivo la legge di conversione ha escluso gli enti pubblici gestori di demanio collettivo, limitatamente, però, alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizio afferenti alla gestione dei diritti collettivi di uso civico.
Come si può comprendere il perimetro di applicazione del meccanismo dello split payment non è determinabile in modo semplice e in molte situazioni (a dire il vero come è capitato in passato) i fornitori potrebbero trovarsi in difficoltà. Proprio per questo la legge di conversione del Dl 50/2017 ha introdotto un meccanismo di tutela. In particolare, ha stabilito che: a richiesta dei cedenti o prestatori i cessionari o committenti soggetti allo split payment devono rilasciare un documento attestante la loro riconducibilità a soggetti per i quali si applicano le disposizioni dell’art. 17 ter del Dpr 633/72. I cedenti e prestatori in possesso di tale attestazione sono tenuti all’applicazione del regime della scissione dei pagamenti.
Da questa disposizione si evince. In primo luogo che i clienti soggetti allo split payment non hanno un obbligo giuridico di informare i propri fornitori. In secondo luogo che gli stessi soggetti se sollecitati con apposita richiesta da parte dei loro fornitori devono rilasciare una apposita attestazione. In terzo luogo che se i fornitori sono in possesso della predetta attestazione del cliente, essi sono obbligati ad emettere fattura con il particolare meccanismo dello split payment.
Proprio da questa ultima previsione si evince che il legislatore, per semplificare la vita dei fornitori, ha previsto una responsabilità diretta dei cessionari/committenti e un obbligo per i loro fornitori che dovrebbe escludere qualsiasi tipo di conseguenza (anche sanzionatoria) nel caso in cui l’attestazione del cliente dovesse poi essere considerata non veritiera.
In effetti, quello che si auspica è che proprio queste difficoltà spingano il legislatore ad approvare un apposito elenco in cui vengano indicati in modo specifico tutti i soggetti che saranno dal 1° luglio inclusi nel nuovo istituto.