L’abolizione del regime doganale dell’esportazione per i bunkeraggi, prevista dal nuovo codice doganale UE, supera la disciplina dell’art. 8 del DPR IVA, rendendo applicabile il regime di non imponibilità di cui all’art. 8-bis. A mente del predetto art. 8-bis, inoltre, in applicazione prospettica e sulla base del principio di effettività, possono essere importate in esenzione dall’imposta anche le imbarcazioni commerciali adibite alla navigazione in alto mare.
Ad integrazione delle rispettive recenti pronunce, con una Risoluzione congiunta (n. 1/D/17 - 69/E/17), l’Agenzia delle Dogane e l’Agenzia delle Entrate tornano così sul tema dei bunkeraggi, con importanti novità e precisazioni su una serie di temi che, dopo gli ultimi interventi di prassi, hanno sollecitato molteplici richieste di chiarimento da parte degli operatori del settore.
Per quanto attiene ai profili doganali, trova anzitutto conferma l’applicazione, ai casi in questione, dell’art. 269 del nuovo Codice doganale, che ha escluso il ricorso al regime dell’esportazione per le forniture esenti da Iva (e/o accise). In questi casi, dunque, devono unicamente essere adempiute le formalità doganali quali prova dell’avvenuto approvvigionamento; tali formalità constano essenzialmente della presentazione di una dichiarazione doganale, che può essere omessa per le ipotesi di forniture esenti anche da accisa ex DM 225.15, per le quali – come era già noto – è sufficiente procedere acquisendo il memorandum di imbarco e chiudendo il DAS di accompagnamento.
Maggiori novità, poi, sono introdotte in materia di Iva, dove la Risoluzione in commento muove da una premessa che pare meritevole di approfondimento. Per il Fisco, il superamento del regime doganale dell’esportazione rende non più applicabile, alle forniture in esame, la disciplina (genus) dell’art. 8 DPR IVA, ma solo quella (species) dell’art. 8-bis. Questa conclusione non pare in realtà così immediata e lascia aperti alcuni temi di esportazione semplice, ad esempio per i c.d. pleasure yacht. In proposito, pure peculiare è il fatto che la risoluzione richieda l’adempimento doganale per le ipotesi di forniture a navi UE ed extra UE che navigano in acque extra territoriali, senza però riferirsi alle navi nazionali.
Estremamente interessante, aprendo la strada ad un settore di business di enorme rilievo, è il tema del trattamento IVA per le imbarcazioni in importazione. In applicazione di un criterio prospettico, sarà possibile ottenere la non imponibilità anche per le importazioni di navi commerciali adibite alla navigazione in alto mare, incluse le unità adibite ad esclusivo scopo commerciale mediante contratto di noleggio, subordinatamente alla presentazione, da parte dell’importatore, di una dichiarazione dell’armatore di destinare la nave almeno per il 70% in viaggi in alto mare.
Con riferimento alla Ris. 1/E/17, è stata poi risolta la questione del c.d. “doppio trader”: poiché sono non imponibili sia le cessioni da un fornitore ad un trader, sia quelle da un trader ad un armatore, purché la fornitura avvenga direttamente dal primo al terzo soggetto, viene mantenuta la non imponibilità, alle medesime condizioni, anche nelle ipotesi di intervento di due trader. Ancora, è interessante notare la precisazione per cui l’identificazione ai fini Iva di detti traders, di regola dovuta, non è obbligatoria per le ipotesi di cessione ad armatori nazionali i quali saranno obbligati agli oneri Iva.
Sull’alto mare (Ris. 2/E/17) , viene in ultimo precisato che si considera tale il mare oltre le 12 miglia calcolate dalla linea di base (Conv. Montego Bay), mentre la soglia di viaggi superiore al 70% calcolata sull’anno precedente è confermata. Su questo ultimo punto, tuttavia, si insiste nel ritenere comunque preferibile, in quanto primario, un principio di effettività che valuti l’impiego attuale delle navi, ricorrendo al “criterio storico” solo in caso di incertezze operative.