A due mesi dalla scadenza del 30 settembre, la sanatoria sulle liti pendenti accise prevista dal Decreto legge 193/2016 trova finalmente le regole operative e le scelte interpretative che consentono agli uffici e ai contribuenti di finalizzare le singole istruttorie di definizione.
La legge di bilancio di quest’anno, infatti, consente di definire in maniera transattiva le controversie pendenti in giudizio con ad oggetto l’accisa e l’IVA afferente su prodotti energetici o alcole e bevande alcoliche, determinatisi a seguito di fatti precedenti al 1.4.2010 ed in relazione ai quali, nel procedimento penale che ne sia scaturito, non sia stata pronunciata una sentenza di condanna passata in giudicato in cui sia riconosciuto dolo o colpa grave dello stesso soggetto obbligato.
In presenza delle suddette condizioni, la norma consente all’Agenzia di definire le liti pendenti con apposite transazioni ed al soggetto obbligato di procedere al pagamento, anche a rate, dell’importo determinato in tale sede, che deve essere almeno pari al 20% dei tributi oggetto di lite, senza pagamento di interessi, more e sanzioni.
È evidente come la norma - tecnicamente una transazione e non un condono - si presenta comunque di grandissimo favore per i contribuenti; tuttavia, fin dall’approvazione del DL Fiscale, la sua applicazione ha posto rilevanti questioni sul piano sostanziale ed operativo. Sulla questione sostanziale, era in discussione la possibilità di definire tutti i giudizi vertenti in materia di accise, e non solo quelli sui furti, che considerate le date di applicazione sembrano quelli che hanno stimolato la sanatoria; sul punto operativo, invece, erano in discussione i criteri di riduzione dell’imposta (fino al 20%) e le competenze degli uffici.
Con la (molto attesa) nota 71066/17, sentita l’Avvocatura di Stato, su questi punti è finalmente intervenuta la Dogana, rilevando anzitutto che è ricompresa nell’alveo della disposizione normativa la generalità dei giudizi tributari pendenti volti al recupero dell’accisa e dell’IVA afferente, su prodotti energetici, alcole e bevande alcoliche.
Per quanto attiene al quantum definibile (dunque tra il 20% e il 100%), la Dogana rileva come questo non deve risultare sproporzionato rispetto alla pretesa originaria, assicurando anzitutto la parità di trattamento tra i soggetti interessati da situazioni simili. Oltre a ciò, si dovrà procedere all’apprezzamento dei profili di natura oggettiva ed a quelli soggettivi, relativi alla condotta del contribuente ed alla sfera patrimoniale del soggetto obbligato: “nella stima della congruità dell’importo si terrà conto dello stato e grado del contenzioso pendente, della durata della controversia, nonché dell’aleatorietà dell’esito dello stesso”.
Ancora, tornando alla questione furti, considerata la ratio della norma ad essi dedicata, per le ipotesi in questione la Dogana potrà in effetti, con maggiori margini di manovra, arrivare alla riduzione della pretesa fino al 20%.
In ultimo, si rileva come la nota in commento abbia regolato anche la procedura per l’accesso alla sanatoria, rigidamente tipizzata con l’intervento delle Strutture di vertice regionali della Dogana e dell’Avvocatura.