Split payment: definito l'ambito soggettivo

Split payment: definito l'ambito soggettivo

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L’ambito soggettivo dello split payment è finalmente definito. Il Ministero dell’economia e delle finanze, con decreto del 27 giugno, predispone gli elenchi delle pubbliche amministrazioni, degli enti e delle società, nei cui confronti, dal 1° luglio, sarà obbligatorio fatturare con il meccanismo della scissione dei pagamenti.

Sono risolti così i dubbi e le incertezze sollevati dagli operatori nei giorni passati circa il perimetro dei soggetti a cui è stata estesa la disciplina dello split. Come emerge dalla relazione illustrativa del decreto citato, tali elenchi - l’inclusione nei quali determina un effetto costitutivo ai fini della disciplina in commento - sono disciplinati in modo tale da permetterne un aggiornamento tempestivo e progressivo, al fine di garantire il più possibile una semplificazione delle procedure di fatturazione dei fornitori delle PP.AA., delle società da queste controllate e delle quotate.

Nel dettaglio, il decreto, nel modificare il precedente decreto del MEF del 23 gennaio 2015, introducendo gli artt. 5-bis e 5-ter, individua in maniera puntuale rispettivamente le pubbliche amministrazioni e le società, che hanno l’obbligo di versare l’Iva indicata in fattura direttamente all’Erario, in luogo dei loro fornitori.

Quanto alla prima categoria, per le fatture emesse dal 1° luglio 2017 al 31 dicembre 2017, lo split payment si applica a tutte le PP.AA. individuate dall’Istat secondo quanto disposto dalla L. 196/2009, indicate nell’elenco pubblicato nella G.U. dello scorso 30 settembre 2016. Dall’anno prossimo, e per anni successivi, lo split riguarderà gli stessi soggetti, così come elencati nella lista pubblicata in G.U. entro il 30 settembre dell’anno precedente.

Per quanto riguarda, invece, l’individuazioni delle altre società, per le operazioni per le quali è emessa fattura dal 1° luglio al 31 dicembre 2017, vanno in split quelle nei confronti delle società controllate o incluse nell’Indice FTSE MIB, che risultano, in data 24 aprile 2017 – data di entrata in vigore del DL 50/17 –, nell’elenco pubblicato sul sito del MEF. Per le cessioni/prestazioni per le quali è emessa fattura nel 2018, nonché negli anni successivi, la disciplina dello split payment riguarderà gli stessi soggetti – società controllate e quotate – risultanti tali al 30 settembre dell’anno precedente.

L’individuazione di questi soggetti è periodica e continua. Infatti, entro il 20 ottobre di ciascun anno è compito del MEF rendere pubblico il relativo elenco provvisorio, rispetto al quale le società possono, nel termine di 15 giorni dalla sua pubblicazione, segnalare eventuali errori od incongruenze. L’elenco definitivo, emanato con decreto, entro il 15 novembre di ciascun anno, ha effetti a partire dall’anno successivo.

Se l’inclusione negli elenchi avviene in corso d’anno entro il 30 settembre, la disciplina dello split coinvolgerà le nuove società controllate e quotate, nei cui confronti sono effettuate operazioni per le quali è emessa fattura a partire dal 1°gennaio dell’anno successivo; se l’inclusione avviene dopo il 30 settembre, la fatturazione in split nei confronti delle stesse è rinviata al 1°gennaio del secondo anno successivo. Viceversa, se il controllo/inclusione nell’indice FTSE MIB viene a mancare in corso d’anno, entro il 30 settembre continuerà ad applicarsi l’art. 17-ter DPR 633/72 alle fatture emesse fino al 31 dicembre dello stesso anno; dopo il 30 settembre, alle fatture emesse fino al 31 dicembre dell’anno successivo.

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