Split payment: la contabilità del fornitore

Split payment: la contabilità del fornitore

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Il percorso dall’emissione della fattura da parte del cedente/prestatore alla sua registrazione da parte del soggetto sottoposto a split payment implica una serie di adempimenti fiscali e contabili che sia i fornitori, sia i loro clienti (amministrazioni pubbliche e società) debbono, già dal 1° luglio, prepararsi a gestire in automatico. In effetti, la questione risulta più complessa per il fornitore, in quanto mentre per il cliente sono stati previsti dei tempi specifici di adeguamento, al contrario per il fornitore si da per scontato che tutti siano pronti e che immediatamente siano in grado di gestire l’intero processo dalla fatturazione alla contabilizzazione delle specifiche transazioni in regime split payment.

Volendo analizzare l’intero percorso del fornitore ci accorgiamo che esistono degli adeguamenti e delle specificità forse non del tutto valutati dal legislatore. In primo luogo, i fornitori devono aggiornare l’anagrafica dei propri clienti andando a verificare negli elenchi predisposti e pubblicati dal Ministero dell’Economia e delle finanze se tra i propri cessionari/committenti esistono soggetti sottoposti al particolare regime. L’aggiornamento comporta anche la creazione di un nuovo processo di gestione degli ordini di acquisto e del loro trattamento contabile. In secondo luogo, i fornitori devono emettere la fattura nei confronti del cliente sottoposto a split payment indicando espressamente sul documento l’espressione “scissione dei pagamenti” ai sensi dell’art. 17-ter del Dpr 633/72. L’emissione della fattura avviene, nella maggior parte dei casi, con due modalità diverse. Infatti, l’emissione nei confronti dei clienti di cui all’art. 2 comma 2 della L 196/2009 (pubbliche amministrazioni) dovrà avvenire con modalità elettroniche. Come si ricorda dal 1 luglio per le amministrazioni pubbliche di cui alla predetta disposizione l’obbligo di applicare lo split payment e l’obbligo di fattura elettronica coincidono. Per emettere la fattura elettronica i fornitori devono adottare un formato XML predefinito, devono firmare digitalmente il documento e devono trasmettere la fattura attraverso il canale di trasmissione del Sistema di interscambio (SdI) dell’Agenzia delle Entrate, utilizzando tale canale dovranno inserire il codice “S” che indica sul tracciato fattura elettronica che la stessa è soggetta a split payment.

Questa forma di fatturazione non è, invece, richiesta obbligatoriamente nei confronti degli altri soggetti a split payment (quali società partecipate pubbliche ovvero società quotate FITSE MIB). Quindi, per questi soggetti la fattura potrà essere emessa in modo tradizionale o in via elettronica in base alla libera scelta del fornitore.

Il fornitore in relazione a tale fattura emessa non deve versare l’imposta. L’imposta sarà versata, infatti, dal cliente. Il fornitore, però rimane, comunque, nei confronti dell’erario, debitore dell’imposta indicata in fattura. In quanto debitore dell’imposta, il fornitore dovrà annotare le fatture emesse nel registro vendite (art. 23 del Dpr 633/72) ovvero nel registro dei corrispettivi (art. 24 del Dpr 633/72). A questo proposito la circolare 15/E/2015 specificava che il fornitore deve provvedere ad annotare in modo distinto la fattura emessa in regime di scissione dei pagamenti – ad esempio in un’apposita colonna ovvero mediante appositi codici - deve riportare l’aliquota applicata e l’ammontare dell’imposta.
Questo ammontare, comunque, non partecipa alla liquidazione di periodo e l’annotazione nei predetti registri dovrà trovare in contabilità (si veda gli esempi di contabilizzazione in tabella) una equivalente contropartita in una voce di c/numerari ovvero direttamente sul conto del cliente, finalizzata a “stornare” l’IVA a debito non più dovuta, che come tale non dovrà concorrere alla liquidazione IVA periodica.
Di conseguenza, il credito nei confronti del cliente verrà alimentato per il solo importo dei ricavi della vendita (o della prestazione di servizi), al netto dell’IVA, che verrà versata dal cliente.

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