L’inclusione, tra i soggetti sottoposti allo split payment delle società partecipate e delle società quotate al FITSE MIB comporta una rivisitazione del meccanismo di ripartizione della responsabilità fiscale tra fornitore e cliente per eventuali violazioni Iva.
Per affrontare il tema responsabilità bisogna considerare, la normativa e l’interazione dei decreti del 25 gennaio 2015 e del 27 giugno del 2017 che permettono di:
- stabilire che le disposizioni del vecchio decreto operano fino alle operazioni fatturate fino al 30 giugno 2017, mentre il nuovo decreto si applica dalle operazioni fatturate dal 1° luglio 2017;
- individuare i soggetti cessionari, sottoposti all’applicazione del regime dell’art. 17-ter del Decreto Iva, in due diverse categorie: le pubbliche amministrazioni e le società (controllate o incluse nell’indice FTSE MIB) che, ormai, sono indicate in modo puntuale negli elenchi pubblicati dal Dipartimento delle Finanze del Mef.
Gli obblighi di versamento dell’Iva da split payment sono collegati all’esigibilità dell’imposta. Da ciò deriva che la detrazione dell’Iva sugli acquisti Split Payment da parte dei soggetti cessionari dovrà essere posticipata e resa coerente con il corrispondente versamento dell’Iva ovvero in alternativa con il ricevimento della fattura ovvero con la sua registrazione.
Non paiono invece sussistere condizioni di moratoria in merito all’individuazione e applicazione della responsabilità sulla violazione delle regole Iva (emissione di fattura fuori dai termini di legge, irregolare, con regime Iva inidoneo, ecc.) da parte dei cedenti.
Sotto questo profilo il quadro normativo permette di operare una classificazione dei soggetti sottoposti allo split payment basata su tre distinti gruppi collegati alla soggettività passiva:
- pubbliche amministrazioni non soggetti passivi, in quanto non svolgenti attività commerciale per tutti i loro acquisti che sono integralmente riferibili alla sfera istituzionale;
- pubbliche amministrazioni titolari di partita Iva, quindi soggetti passivi per i soli acquisti relativi alla sfera commerciale, per i quali è consentita la detrazione dell’imposta nella gestione Iva commerciale, in coerenza con i principi generali, stabiliti in materia di esigibilità dell’Iva, dall’art. 6 del Dpr. 633/1972;
- società, soggetti passivi Iva per tutti i loro acquisti.
Sulla base di quanto anche indicato dall’Agenzia delle entrate con la circolare n. 6/E/2015, punto 8.6, pare potersi sostenere che, in presenza di fatture emesse dai fornitori in violazione delle regole Iva in ragione della soggettività passiva Iva in capo all’acquirente, operino le disposizioni previste dall’art. 6, comma 8 del D.lgs. 471/1997, ma, stante la carenza di soggettività passiva, l’obbligo non pare ricada sulle PA, per gli acquisti istituzionali soggetti allo split payment, dal momento che, in questo caso, il regime sanzionatorio che accompagna la nuova disciplina dello split payment a carico delle PA, è delimitato al mero versamento Iva da scissione, ai sensi dell’art. 13 del D.lgs. 471/1997, come stabilito espressamente dall’art. 1, comma 633 della Legge 190/2014.
La responsabilità e le sanzioni, in presenza delle predette violazioni, ricade invece ordinariamente sulle società e sulle PA cessionarie, operanti gli acquisti nello svolgimento delle attività commerciali in veste di soggetto passivo Iva, e si deve ritenere che, sotto questo profilo, non operi alcun differimento e non sussista possibilità di collegamento alla moratoria sui tempi dell’esigibilità e del pagamento dell’Iva split payment. Salvo differente orientamento interpretativo, da confermare espressamente, saranno applicabili responsabilità e sanzioni corrispondenti, ad esempio, all’errata aliquota Iva indicata in fattura da parte del fornitore.