Modifiche allo Split payment: doppio regime per le PA

Modifiche allo Split payment: doppio regime per le PA

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La moratoria introdotta per i versamenti da split payment delle Pubbliche amministrazioni dal decreto attuativo non coprono tutte le operazioni e mettono fuori gioco la liquidazione dell’imposta per le operazioni soggette allo specifico meccanismo prima del 1 luglio 2017.     

Le modifiche stabilite alla disciplina, in relazione alla tipologia di operazioni soggette a split payment, operano dal 1° luglio 2017, come espressamente indicato dall’art. 1, comma 4 del D.L. 50/2017 e tutte le previsioni innovative contenute nel Decreto 27 giugno 2017, si applicano dalla medesima data, come affermato dall’art. 2, comma 1 dello stesso e tale ultima indicazione è quella di maggiore impatto per i cessionari, anche a livello d’impostazione contabile.

In effetti, l’applicazione delle nuove regole dal 1 luglio può provocare alcune difficoltà operative a carico delle PA che già applicavano il regime dello Split Payment fino dal 1° gennaio 2015 (per semplicità qui definite “vecchie PA”) introducendo, di fatto, un doppio regime a carico delle vecchie PA, salvo che queste ultime non vogliano rinunciare ad una serie di facilitazioni previste in via transitoria. Infatti le norme da osservare per le fatture emesse dai fornitori delle vecchie PA fino al 30 giugno 2017 sono quelle stabilite dall’art. 17-ter, nella formulazione ante modifiche e dal Decreto 23 gennaio 2015, al netto delle modifiche introdotte dal Decreto 27 giugno 2017, dal momento che le nuove disposizioni, ivi comprese quelle transitorie, operano solo per le fatture emesse dai fornitori a partire dal 1° luglio 2017.

L’art. 5, comma 1 del Decreto 23 gennaio 2015, nel testo innovato, in relazione agli obblighi di versamento, prevede che le PA e le società che effettuano acquisti di beni e servizi nell’esercizio di attività commerciali, in relazione alle quali sono identificate agli effetti dell’IVA, possono annotare le fatture di acquisto, oltre che nel registro degli acquisti, anche nel registro corrispettivi o fatture, facendo partecipare l’IVA dovuta alla liquidazione periodica del mese o trimestre (in base alla periodicità di liquidazione) dell’esigibilità (comma 2 non modificato). La facoltà non opera per le vecchie PA, relativamente alle fatture emesse dai loro fornitori fino al 30 giugno 2017 per le quali si applica la disposizione nella versione ante modifiche con obbligo, in questo caso, di procedere alla registrazione delle fatture di acquisto e di vendita nei registri fatture e corrispettivi.

Per le PA, l’art. 2, comma 2 del Decreto 27 giugno 2017, stabilisce che fino all'adeguamento dei processi e dei sistemi informativi relativi alla gestione amministrativo contabile e, comunque, non oltre il 31 ottobre 2017, è possibile procedere all’accantonamento delle somme occorrenti per il successivo versamento dell’IVA da Split Payment, da effettuarsi in ogni caso entro il 16 novembre 2017. Si osserva però che la moratoria in argomento riguarda solo le fatture emesse dai fornitori a carico delle PA dal 1° luglio 2017 divenute esigibili nel periodo fino al 31 ottobre 2017, ma, in considerazione di quanto stabilito dal comma 1 dell’art. 2 in argomento, la moratoria non è applicabile alle vecchie PA almeno per le fatture emesse a loro carico fino al 30 giugno 2017 e per queste fatture dovrà effettuarsi il versamento entro il termine ordinario di esigibilità rilevabile dall’art. 3 del Decreto 23 gennaio 2015 secondo la versione antecedente alle modifiche stabilite dal Decreto 27 giugno 2017.

Quindi, ad esempio, entro il 16 settembre 2017:

  • le PA che sono state introdotte nell’obbligo del regime Split Payment dal 1° luglio 2017 non sono obbligate al versamento dell’IVA relativa al regime divenuta esigibile nel mese di agosto 2017, potendo effettuarlo entro il 16 novembre 2017 (in ragione della moratoria);
  • le vecchie PA, non sono obbligate al versamento dell’IVA relativa al regime divenuta esigibile nel mese di agosto 2017 solo a condizione che si riferisca a fatture emesse dal 1° luglio 2017, mentre sono invece tenute ad inserire nella liquidazione ed al relativo pagamento, l’IVA divenuta esigibile nel mese di agosto 2017, riferibile a fatture di acquisto emesse dai fornitori fino al 30 giugno 2017 a cui non trova applicabilità la moratoria. Sul punto si segnala che il testo del Decreto potrebbe estendere l’obbligo anche alle fatture dopo il 1 luglio ma questa interpretazione ci sembra non condivisibile perché tradisce la ragione della moratoria stessa (si pensi agli adeguamenti che devono essere fatti per i professionisti e per l’applicazione delle ritenute).  

Marco Magrini

Benedetto Santacroce

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