Modifiche al regime dello Split payment: aspetti contabili dei cessionari

Modifiche al regime dello Split payment: aspetti contabili dei cessionari

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Lo split payment per le PA e le società che entrano nel particolare regime modifica sostanzialmente le impostazioni contabili che risentono delle regole di gestione: in particolare tali differenze sono evidenti per le differenze che esistono fra PA in regime di contabilità finanziaria e PA e società in regime di contabilità civilistica.

In particolare, le PA e le società in regime di contabilità civilistica si troveranno ad operare come segue:

- per le fatture di acquisto necessarie ai fini istituzionali (per le PA), la rilevazione del costo per natura dovrà comprendere anche l’IVA, che non è detraibile per carenza del presupposto soggettivo IVA, che verrà pagata direttamente all'erario, mentre il debito in stato patrimoniale dovrà essere sdoppiato fra fornitore (per l’ammontare imponibile) e erario (per l’ammontare dell’IVA) o con un automatismo o con una rilevazione di giroconto;

- per fatture di acquisto relative all’attività commerciale (per le PA e le società), la rilevazione del costo per natura sarà limitata all'imponibile ed alla parte di IVA non detraibile, per presenza di specifiche disposizioni in materia di limitazione oggettiva della detraibilità IVA; la rilevazione dell’IVA detraibile acquisti rimarrà nell'apposito conto di contabilità IVA c/acquisti per essere detratta dal debito IVA derivante dalle attività commerciali nel conto IVA c/vendite; anche in questo caso il debito in stato patrimoniale dovrà essere sdoppiato fra fornitore (per l’ammontare imponibile) e erario (per l’ammontare dell’IVA);

- su tutte le fatture di acquisto (istituzionali e commerciali indifferentemente), come detto, con automatismo o con apposito giroconto contabile, è necessario procedere alla chiusura dal singolo fornitore con giroconto in contabilità dell'ammontare dell'Iva in un conto debiti dedicato, ad esempio "Debiti Iva split payment"; su tale posta verrà emesso uno o più ordinativi per il pagamento dell'Iva all'erario.

Registri ed aspetti contabili ai fini Iva

In merito ai registri, anche in riferimento alla nuova disciplina, per gli acquisti relativi all’attività istituzionale delle PA non risulta fra gli obblighi la tenuta di un apposito registro, anche se questo potrebbe essere utile al fine di consentire le attività di controllo sia interno che esterno.

Per quanto riguarda la gestione Iva dell'attività commerciale e delle attività istituzionali derivanti da acquisti esteri (intra ed extra-ue), le novità del regime split payment non comportano alcuna variazione, sia per le PA che per le società rispetto alle ordinarie attività contabili.

In sostanza l'Iva rilevabile dalle fatture emesse dai fornitori che si riferiscono all'attività commerciale resta detraibile sulla base delle ordinarie dinamiche ed impostazioni già presenti in ciascuna PA e società, con la necessità di annotare nel registro IVA vendite o corrispettivi le fatture per far partecipare il debito IVA alla liquidazione periodica unitamente all’ordinaria registrazione nel registro acquisti per consentire la detrazione dell’IVA.

Si realizzerà però l'esigibilità dell'IVA, agli effetti della detraibilità, all'esito dell'avvenuto pagamento della stessa secondo il regime split payment per gli acquisti che vi siano soggetti.

Quindi in contabilità il debito IVA, per le PA e società in contabilità civilistica, verrà rilevato in differenti conti del passivo patrimoniale in ragione del diverso riferimento di provenienza.

 

Marco Magrini

Benedetto Santacroce

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