La non imponibilità Iva dell’art. 8 bis del Dpr 633/72 in materia di imbarcazioni, anche dopo le risoluzioni 1/E, 2/E, 69/E dell’agenzia delle Entrate e 1/D dell’Agenzia delle Dogane (tutte rilasciate nel corso dei primi sei mesi del 2017) attende ancora ulteriori chiarimenti che sembrano vicini dall’essere varati. Alcune precisazioni sono relative all’applicazione del principio fissato nelle predette pronunce di prassi per il quale l’accesso all’esenzione Iva, delle forniture di carburante devono essere effettuate in favore di imbarcazioni che, nell’anno precedente, hanno effettuato viaggi oltre le 12 miglia in misura superiore al 70 per cento del totale.
Le risoluzioni hanno solo parzialmente chiarito l’annoso tema della definizione di “nave adibita alla navigazione in alto mare”, già oggetto di discussioni a livello unionale presso Commissione e Corte di Giustizia UE (sentenza Elmeka). Proprio per la definizione del concetto di “alto mare” viene adottato un criterio di “effettività e prevalenza”, che va oltre l’adozione di criteri meramente oggettivi relativi all’imbarcazione. Quest’ultima, in sostanza, non solo deve essere atta a poter navigare in alto mare – inteso quale mare oltre le 12 miglia dalla costa –, ma deve materialmente svolgere detta navigazione oltre tale soglia.
Tuttavia, le questioni ancora aperte non sono poche, avendo l’Agenzia scelto, per ora, di dare una sorta di “interpretazione minima” dell’art. 8bis, rinviando la soluzione di temi specifici a successivi interventi applicativi.
Anzitutto, un’annotazione sulla scelta del parametro del 70%. Questo dato pare in linea con la prassi di altri Paesi come la Francia che, prima dell’Italia, hanno “trattato” il tema con la Commissione UE, sebbene avrebbero anche potuto accogliersi, di principio, diverse ipotesi, ad esempio parametrate su criteri di maggioranza semplice.
In secondo luogo, si rileva che il dato di navigazione (70%) è ricondotto a dichiarazioni effettuate dagli armatori ai cedenti, basate su “documentazione ufficiale”. Qui sta, forse, il nodo maggiore della questione. È infatti difficile individuare, in maniera sicura e tipizzata, quale sia la documentazione ufficiale che deve essere a sostegno di dichiarazioni rese dagli armatori e quali siano le responsabilità dei cedenti in caso di imprecisioni, irregolarità o frodi commesse dai cessionari armatori.
Qui il profilo è duplice: l’Agenzia, infatti, si potrebbe pronunciare sul punto relativo alla documentazione ufficiale da tenere agli atti dell’armatore ed alle dichiarazioni da tenere da parte dei cedenti, queste ultime meglio se tipizzate, nella forma e nel contenuto, dalla stessa autorità di controllo.
Di contro, per la corresponsabilità dei cedenti, è auspicato un intervento in primis normativo a tutela di soggetti che, oggettivamente, non hanno i poteri di verifica e controllo propri della PA, come pure, sulla decorrenza della nuova disciplina, potrebbe essere esplicitata una clausola di salvaguardia, sui tributi e sulle sanzioni, per le forniture effettuate negli anni passati.
Altro tema interessante, sta nella definizione di viaggio. Ai fini del computo, dovrebbe considerarsi come viaggio quello intercorrente tra un carico e uno scarico di merci o passeggeri, considerandosi come viaggio internazionale quello nel quale si è superata, anche in piccola proporzione, la soglia delle acque territoriali italiane. A tal fine, la soglia delle acque territoriali è da intendersi con riferimento alla c.d. linea di base per il calcolo delle miglia marine, intese come extraterritoriali, comunque, le acque di un altro Stato, diverso da quello di partenza. Sul punto l’Agenzia si è espressa già con la risoluzione 69/E/2017 e con un ulteriore risoluzione rilasciata ad una associazione di categoria.
Resta dubbia, invece, la considerazione dei viaggi tecnici ai fini del calcolo del 70%, propedeutici all’attività commerciale (es. prove a mare), in quanto tali preferibilmente da escludere.
Altro tema interessante, ad ancora in valutazione, sta nella considerazione del c.d. “principio di effettività”, da applicarsi, ormai è chiaro, i prospettiva futura per le navi commerciali in importazione (dunque non imponibile) e per quelle in costruzione o lavorazione. Anche sul punto c’è stata un apertura da parte dell’Agenzia delle Entrate ritenendo da valutare in modo prospettico anche i cambi di proprietà e le lavorazioni in cantiere.