Per i bunkeraggi vale un particolare regime di doppia non imponibilità nelle ipotesi di forniture di carburante per il tramite di trader, mentre le importazioni di imbarcazioni commerciali è comunque esente da Iva.
Superati i precedenti orientamenti, con la Ris. 1/E/17, l’Agenzia delle Entrate ha anzitutto deciso che l’esenzione da Iva può essere applicata sia alle cessioni effettuate direttamente nei confronti dell’armatore, che alle precedenti operazioni di cessioni effettuate nei confronti di trader, nazionali o esteri, purché questi ultimi, con riferimento ai termini di resa, non entrino in possesso dei beni. Peraltro, questa posizione, come stabilito dalla Ris. 69/E/17, condivisa con la Dogane, è applicabile anche nel caso di intervento di più trader nella medesima operazione.
Con quest’ultima decisione, inoltre, è stata aperta la strada ad un settore di business di enorme rilievo, definendo il trattamento IVA per le imbarcazioni in importazione. In applicazione di un criterio prospettico, è ora infatti possibile ottenere la non imponibilità anche per le importazioni di navi commerciali adibite alla navigazione in alto mare, incluse le unità adibite ad esclusivo scopo commerciale mediante contratto di noleggio, subordinatamente alla presentazione, da parte dell’importatore, di una dichiarazione dell’armatore di destinare la nave almeno per il 70% in viaggi in alto mare.
Questi interventi sono stati sollecitati dalla recente riforma dell’art. 269 del Codice Doganale UE, a mente del quale il regime doganale di esportazione non si applica, tra l’altro, alle merci unionali fornite, esenti da IVA o da accise, per aeromobili o navi, indipendentemente dalla loro destinazione, per cui è necessaria una prova di approvvigionamento.
Muovendo da questi principi innovativi, le Agenzie fiscali hanno deciso che per queste operazioni devono unicamente essere adempiute le formalità doganali quali prova dell’avvenuto approvvigionamento; tali formalità constano essenzialmente della presentazione di una bolletta doganale, che può essere addirittura omessa per le ipotesi di forniture esenti da accisa ex DM 225.15 (effettuabili con DAS e memorandum di imbarco).
Dubbi tecnici e sostanziali, tuttavia, permangono sulle operazioni di bunkeraggio di esportazione, che paiono anzitutto negate ai depositi fiscali speciali dedicati alle forniture esenti da accisa, oltre ad essere foriere di un ulteriore tema estremamente interessante. Per il Fisco, infatti, il superamento del regime doganale dell’esportazione rende non più applicabile, alle forniture in esame, la disciplina (genus) dell’art. 8 DPR IVA, ma solo quella (species) dell’art. 8bis. Questa conclusione non pare in realtà così immediata e lascia aperti alcuni temi di esportazione semplice, ad esempio per i c.d. pleasure yacht. In proposito, pure peculiare è il fatto che la Ris. 69/E/17 richieda l’adempimento doganale per le ipotesi di forniture a navi UE ed extra UE che navigano in acque extra territoriali, senza però riferirsi alle navi nazionali.