di Benedetto Santacroce e Mauro Magrini
Fornitori e PA a confronto sugli acquisti promiscui che entrano nella disciplina regime dello split payment. In effetti il particolare regime è applicabile a tutti gli acquisti effettuati dalle PA e società individuate dall’art. 17-ter e più precisamente dal Decreto 23 gennaio 2015 dopo le modifiche dei Decreti del 27 giugno 2017 e del 13 luglio 2017, sia come consumatore finale (PA), sia nell’esercizio di attività d’impresa (PA e società), con adempimenti contabili diversi al fine di consentire il versamento dell’IVA.
Le PA, quali enti non commerciali, possono operare acquisti totalmente o solo promiscuamente inerenti lo svolgimento di attività commerciale, rispettivamente con integrale o parziale diritto alla detrazione dell’Iva.
L’Agenzia, nella circolare n. 15/E/2015 (ed in materia di reverse charge anche nella circolare n. 14/E/2015), ha precisato che la PA dovrà preventivamente comunicare al fornitore la quota parte del bene o servizio acquistato da destinare alla sfera commerciale, determinata con criteri oggettivi e così realizzare adempimenti distinti.
Alla quota parte del bene o servizio acquistato come consumatore finale, da destinare alla sfera istituzionale non commerciale, tornerà applicabile il meccanismo della scissione dei pagamenti anche laddove soggetto al regime del reverse charge (ad esempio pulizie).
Tale procedimento, in particolare in riferimento ai casi di reverse charge, introduce evidenti complessità nei sistemi di fatturazione dei fornitori (aggravati nel caso di fattura elettronica).
La necessità, a carico del fornitore (e dei loro software) di dover distinguere, all’interno della stessa fattura e per lo stesso cliente, un trattamento Iva diverso ancorchè per lo stesso bene o servizio unitario ed una gestione differenziata fra split payment, istituzionale o commerciale del cessionario e reverse charge per il commerciale (o non reverse charge per l’istituzionale), potrebbe non risultare concretamente attuabile in tutti casi.
Per la PA committente, nella realtà operativa, dove gli acquisti promiscui sono la maggioranza, la soluzione della distinzione preventiva è, quasi del tutto, inapplicabile in quanto i criteri oggettivi d’imputazione non sono a priori disponibili / conoscibili, ma realizzabili in genere solo a posteriori.
E’ indispensabile una semplificazione a favore, sia del fornitore, sia della PA cessionaria, seppure nella piena garanzia del rispetto del limite della detrazione Iva.
Operando in linea con l’art. 5, comma 1 del Decreto, si potrebbe ipotizzare che le fatture per acquisti promiscui, in regime di scissione dei pagamenti o di reverse charge, vengano annotate per intero, contestualmente:
- nel registro delle fatture di vendita, senza determinare in modo distinto a priori la quota commerciale e istituzionale, assicurando così tempestivamente il gettito dell’Iva nella sua interezza;
- nel registro degli acquisti, sospendendo inizialmente la detrazione dell’Iva relativa e procedendo alla detrazione dell’Iva solo nella misura determinabile in base a criteri parametrici stabiliti anche a posteriori, purchè nei termini per godere dell’esigibilità dell’imposta.
Tale procedimento ha trovato un chiaro ed equilibrato precedente interpretativo nella risposta n. 7 della risoluzione n. 86/E/2002, per la casistica di un’Azienda del SSN.
Senza la conferma di necessarie semplificazioni, la rigidità dell’indirizzo della circolare n. 15/E/2015 sul punto crea un’ingiustificata limitazione del diritto alla detrazione Iva e gli enti, per acquisti ordinariamente soggetti a ripartizione con criteri proporzionali, saranno, per eccesso di prudenza, orientati a considerarli come integralmente istituzionali invece che promiscui.
In materia di reverse charge, tali complessità di ripartizione in sede di ordine al fornitore coinvolgono non solo le PA, ma anche gli enti non commerciali privati.
Si devono invece ritenere confermati, anche per le operazioni dal 1 luglio 2017, gli indirizzi di semplificazione per gli acquisti e piccole spese delle PA, inerenti lo svolgimento dell’attività commerciale, che consentono la detrazione dell’Iva e la non applicazione del regime della fattura elettronica (si vedano approfondimenti in tabella).