di Benedetto Santacroce
Il meccanismo normativo che informa la gestione documentale e contabile degli acquisti intracomunitari di beni potrebbe creare nel corso del 2018 non pochi problemi agli operatori per esercitare in modo neutro il diritto a detrazione Iva, nel rispetto del nuovo art. 19 del Dpr 633/72.
L’esigibilità dell’imposta nelle operazioni intracomunitarie di beni, siano esse cessioni o acquisti, si verifica, in base all’art. 39 del Dl 331/93, all’atto dell’inizio del trasporto o della spedizione dallo Stato membro di provenienza al cessionario o a terzi. La fattura della cessione intracomunitaria, che viene integrata dall’acquirente per norma unionale (art. 222 della direttiva 2006/112/CE) e per norma interna (art. 46, 2 comma del Dl 331/93) deve essere emessa entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione.
Il cessionario nazionale deve annotare gli acquisti intracomunitari di beni entro il 15 del mese successivo a quello di ricezione della fattura e con riferimento al mese precedente.
In base delle predette norme se volessimo considerare delle cessioni intracomunitarie con spedizione o consegna dei beni da un altro Stato membro nel mese di dicembre 2017, l’acquirente nazionale si potrebbe trovare nella seguente situazione:
- riceve la fattura relativa a dicembre 2017 il 20 di gennaio del 2018;
- annota, previa integrazione della fattura estera, l’acquisto a debito nel registro delle fatture emesse nel mese di febbraio del 2018 con riferimento al mese di gennaio;
- contemporaneamente annota la fattura nel registro degli acquisti, ma potendo (allo stato dell’attuale normativa e prassi) esercitare il diritto a detrazione solo nella dichiarazione annuale Iva, non potrà detrarre subito l’imposta, ma il credito corrispondente potrà partecipare con la prima liquidazione successiva alla presentazione della dichiarazione annuale.
- Immaginando che il contribuente presenti la dichiarazione ad aprile del 2018 il credito parteciperà con la liquidazione del 16 di maggio 2018.
Come si comprende nell’esempio sopra riportato l’applicazione di una detrazione nella dichiarazione relativa all’anno di esigibilità dell’imposta determina per il contribuente un disallineamento tra debito e credito non coerente con la specifica operazione. In effetti, l’obbligo di inversione contabile collegato ad un acquisto intracomunitario ha lo scopo precipuo di rilevare l’operazione e far sorgere l’imposta per consentire un controllo da parte delle singole amministrazioni finanziarie, ma ciò non toglie che la neutralità dell’imposta deve essere garantito in modo effettivo e immediato.
In fondo in questo modo stiamo reintroducendo nel nostro ordinamento un meccanismo di “décalage” come avvenne nel 1993 al momento dell’introduzione dell’Iva intracomunitaria. Décalage obbligatorio che non appare del tutto in linea con le attuali regole unionali.
Quindi se si vuole rispettare l’effettivo esercizio a detrazione sembra necessario prevedere un meccanismo operativo che lasci libero il contribuente di liquidare l’imposta mese per mese, con liquidazione della stessa esternamente alla contabilità nel modello F24.