Lo split payment, con decorrenza dalle fatture emesse dal 1 gennaio 2018, cambia nuovamente il perimetro soggettivo di applicazione. L'intervento, contenuto nel decreto legge fiscale appena approvato, allarga ulteriormente l'applicazione dello specifico meccanismo di riscossione dell'IVA, anche se, per alcuni soggetti, la revisione comporterà il venir meno dell'adempimento. In effetti, come vedremo in dettaglio, lo scopo della norma è duplice: (i) Omogeneizzare, rispetto ai principi della specifica regola, l'applicazione della norma; (ii) escludere dall'obbligo tutti quei soggetti per i quali l'applicazione della regola risulta incoerente o addirittura inapplicabile.
La nuova disposizione, che sostituisce integralmente il comma 1-bis dell'art. 17-ter del Decreto IVA, rispetto al passato, in primo luogo, troverà applicazione per le cessioni verso tutti gli enti pubblici economici nazionali, regionali e locali, comprese le aziende speciali e le aziende pubbliche di servizi alla persona. L'intervento ha lo scopo di allargare l'operatività della norma, in modo omogeneo, a tutti quei soggetti che non rientrano direttamente nel perimetro del comma 1 dell'art. 17 ter del Dpr 633/72 e che, prima, risultavano solo parzialmente inclusi nell'elenco ISTAT ovvero nell'obbligo della fatturazione elettronica, ma che per natura assolvono a finalità pubbliche di carattere economico. La norma specifica, chiarendo rispetto al passato, che rientrano nell'adempimento tutte le aziende speciali.
La seconda modifica riguarda l'ampliamento dello split payment alle fondazioni partecipate da pubbliche amministrazioni per una percentuale complessiva non inferiore al 70% del fondo di dotazione. In questo modo si sono ricomprese nell'obbligo, ad esempio, tutte le fondazioni di diritto privato create dagli enti locali per attività teatrale ovvero artistica, nonché per altre finalità strumentali agli obiettivi degli enti (come ad esempio le fondazioni universitarie).
In terzo luogo, viene introdotta una nuova categoria di soggetti ricompresi nello specifico obbligo rappresentata dalle società partecipate per una percentuale complessiva non inferiore al 70% da pubbliche amministrazioni, da enti pubblici economici e da società controllate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, dai ministeri ovvero dagli enti locali. Anche questo intervento ha lo scopo precipuo di allargare la portata della norma.
SPLIT PAYMENT |
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o se acquisto in attività istituzionale versa nelle casse dell'erario l'imposta sul valore aggiunto che ha trattenuto ovvero o se acquisto in attività commerciale liquida l'imposta direttamente nella propria contabilità registrando l'operazione anche nei registri vendita di cui agli art. 23 e 24, oltre che nel registro acquisti di cui all'art. 25 del Dpr 633/72 (comportamento opzionale). |
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Il nuovo perimetro soggettivo dell'art. 17-ter |
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Pubbliche Amministrazioni Comma 1 |
Sono soggetti allo split payment gli enti inseriti nell'elenco I.P.A. sito www.indicepa.gov.it, esclusi i "Gestori di pubblici servizi" |
Enti Comma 1-bis, lett. 0a) |
Enti pubblici economici nazionali, regionali e locali, comprese le aziende speciali e le aziende pubbliche di servizi alla persona |
Fondazioni Comma 1-bis, lett. 0b) |
Partecipate per una percentuale complessiva non inferiore al 70% del fondo di dotazione da pubbliche amministrazioni |
Società Comma 1-bis, lett. a), b), c) |
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Operatività della nuova normativa |
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In effetti, in questo ultimo caso, come per le fondazioni, il legislatore pone un tetto oggettivo di partecipazione (non inferiore al 70%) che consente di escludere dall'adempimento tutte quelle società in cui la partecipazione limitata del soggetto pubblico o dell'ente o della società controllata dalla pubblica amministrazione non determina quella affidabilità necessaria per riporre su di essa il carico del versamento dell'imposta.
Ultima modifica riguarda tutte le società quotate per le quali, oltre ad essere inserite nell'indice FTSE MIB della Borsa italiana, devono risultare identificate ai fini IVA. Questo ultimo riferimento utilizzato dal legislatore non è del tutto chiaro, ma si ritiene che l'identificazione IVA deve essere riferita all'Italia e possa essere realizzato anche con la nomina di un rappresentante fiscale. Quello che risulta chiaro è che la società quotata non residente deve comunque avere in Italia una posizione IVA in Italia.
Come già sottolineato in precedenza, il nuovo perimetro soggettivo opererà solo per le operazioni per le quali è emessa fattura a decorrere dal 1 gennaio 2018. Quello che si comprende poco è la necessità di prevedere, inoltre, per l'attuazione della modifica soggettiva l'emanazione, entro 45 giorni dall'entrata in vigore del Decreto Legge, di un Decreto del Ministro dell'Economia e finanze. Probabilmente il provvedimento rinterverrà (come è successo quest'anno in attuazione del Dl 50/2017) sul Decreto del 15 gennaio 2015 riscrivendo per l'ennesima volta le modalità di funzionamento dell'istituto e la definizione dei nuovi elenchi.