Marco Magrini
Benedetto Santacroce
Le imprese e i professionisti che cedono beni o prestano servizi a soggetti sottoposti al regime dello split payment e che emetteranno le relative fatture a decorrere dal 1 gennaio 2018 potrebbero avere non poche difficoltà ad individuare se il cessionario committente è o meno soggetto allo specifico obbligo. Alcune delle poche certezze relative all'ambito applicativo dell’art. 17 ter del Dpr 633/72 destinate a consolidarsi con l'emanazione degli elenchi definitivi entro il 15 novembre 2017, perderanno validità in conseguenza delle nuove regole imposte dal Decreto Legge 148/2017. Il decreto, infatti, con un intervento "chirurgico" ha ulteriormente modificato il perimetro soggettivo di applicazione della norma introducendo variabili che difficilmente potranno essere definite prima della sua conversione in legge e degli effetti del nuovo Decreto di attuazione.
L'intervento normativo sembrerebbe avere lo scopo precipuo di ricomprendere nell'obbligo tutti quei soggetti che direttamente o indirettamente (anche di fuori di alcuni rigidi schemi normativi) rientrano nella nozione allargata di pubbliche amministrazioni e/o nel loro raggio di interesse, ma l'effettività di applicazione deve necessariamente rispondere a regole e condizioni chiare.
Oltre al resto, sono almeno due sono i punti di palese criticità a cui dovrà rispondere il Decreto attuativo di prossima emanazione. Non si comprende la ratio della scelta del legislatore di ricondurre l’individuazione delle pubbliche amministrazioni soggette all'obbligo dello split payment a due differenti riferimenti nell'art. 17 ter, quali il comma 1 e il comma 1-bis, lettera 0a). A livello operativo appare veramente complesso l’iter di individuazione delle società, nonché delle fondazioni, sia per la numerosità dei casi da vagliare, sia in quanto il parametro dell’entità della partecipazione che stabilisce l’applicabilità o meno del regime split payment (partecipazione non inferiore al 70% del capitale sociale e fondo di dotazione) può subire continue modifiche.
Decorrenza e meccanismi di individuazione dei soggetti
Dopo la pubblicazione in gazzetta del Dl fiscale l'art. 17-ter ha già recepito le modifiche stabilite dall'art. 3 che riguardano unicamente il perimetro dei soggetti alla disciplina dello split payment. Attenzione però: le novità non si applicano immediatamente e nulla cambia nelle regole di fatturazione e di gestione dell’adempimento prima delle fatture emesse 1 gennaio 2018. Per le fatture emesse fino al 31 dicembre 2017 le nuove regole d’individuazione dei soggetti sono totalmente inefficaci per quanto stabilito dal comma 3 dell’art. 3 del Dl 148/2017. Quindi si dovrà attendere l’emanazione, entro il 30 novembre 2017 (45 giorni dall'entrata in vigore del Dl), del provvedimento del Ministro dell’Economia e finanze che stabilisca le modalità di attuazione delle nuove regole soggettive che presumibilmente riscriverà il calendario della formazione degli elenchi, a livello transitorio e definitivo e fornirà risposte ai vari interrogativi.
Entro il 20 ottobre del 2017 (cioè oggi) il Dipartimento delle finanze dovrebbe pubblicare un elenco provvisorio delle società che dal 1 gennaio 2018 sono soggette al regime dello split payment (ad eccezione delle pubbliche amministrazioni per cui gli elenchi non sono previsti). Entro 15 giorni dalla pubblicazione dell’elenco provvisorio le società segnalano errori e incongruenze, dopodiché il Dipartimento delle finanze del MEF, entro il 15 novembre 2017, pubblica gli elenchi definitivi con efficacia dal 1 gennaio 2018.
Con le modifiche apportate è chiaro che il predetto calendario salta e i tempi per rendere disponibili nuovi elenchi comprensivi di tutti i soggetti interessati sono strettissimi rispetto alla decorrenza dell’efficacia.
Questa situazione amplifica le già pesanti incertezze e difficoltà operative dei fornitori. E’ auspicabile che il Decreto emanando preveda esimenti e moratorie di adeguamento, sia per i fornitori, sia per i soggetti split payment cessionari, rispetto al periodo di prima applicazione. La possibilità, in base all'art. 17 ter, comma 1 quater, del Dpr 633/72, di richiedere ai cessionari/committenti un attestato da cui emerga o meno l’applicabilità del particolare regime, risulterà essere, per i fornitori, l’unica soluzione immediata per evitare dal 1 gennaio 2018 di commettere errori. Infatti il possesso di tale attestazione comporta l’applicazione del regime dello split payment senza poter attribuire ai fornitori alcuna responsabilità.