Tabellone riepilogativo 19 ottobre 2017

Tabellone riepilogativo 19 ottobre 2017

CONDIVIDI SU

 

ART. 17 TER DEL DPR 633/72 - SPLIT PAYMENT – EVOLUZIONE

Fatture emesse dal 1 gennaio 2015

L 190/2014

Fatture emesse dal 1 luglio 2017

DL 50/2017

Fatture emesse dal 1 gennaio 2018

DL 148/2017

Durata del regime fino al 30 giugno 2020

Decisione Consiglio UE 784/2017

 

SPLIT PAYMENT: NORME DI ATTUAZIONE

Fatture emesse dal 1 gennaio 2015

Decreto MEF 23 gennaio 2015

Fatture emesse dal 1 luglio 2017

Decreti MEF 27 giugno 13 luglio 2017

Fatture emesse dal 1 gennaio 2018

Decreto da pubblicare entro 30 novembre 2017 (45 gg da entrata vigore)

 

I soggetti

Pubbliche Amministrazioni soggetti split payment dal 1° luglio 2017

Art. 17-ter, comma 1

Art. 5-bis Decreto 23 gennaio 2015 modificato dal Decreto 13 luglio 2017

Sono soggetti allo split payment gli enti inseriti nell'elenco I.P.A. sito www.indicepa.gov.it, esclusi i "Gestori di pubblici servizi" quali:

  • i soggetti indicati ai fini statistici nell'elenco contenuto nel comunicato dell'Istat pubblicato entro il 30 settembre di ogni anno;
  • le PA di cui all'art. 1, comma 2 Dlgs 165/2001 (Amministrazioni dello Stato, anche a ordinamento autonomo e loro aziende, Regioni, Province, Comuni, Comunità montane, Camere di commercio, Università, Aziende sanitarie, ecc., fino alla revisione organica della disciplina di settore, anche il CONI);
  • le Autorità indipendenti;
  • le Amministrazioni autonome;
  • le Aziende speciali

Società soggetti split payment dal 1° luglio al 31 dicembre 2017

Art. 17-ter, comma 1-bis

Art. 5-ter Decreto 23 gennaio 2015 modificato dai Decreti 27 giugno 2017 e 13 luglio 2017

Elenchi definitivi per il 2017

Sono soggette le società indicate negli elenchi provvisori pubblicati dal Dipartimento Finanze nel proprio sito (www.finanze.it):

Elenco 2 delle società controllate di diritto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dai Ministeri e delle società controllate da queste ultime;

Elenco 3 delle società controllate di fatto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dai Ministeri e delle società controllate da queste ultime;

Elenco 4 delle società controllate di diritto dalle regioni, province, città metropolitane, comuni, unioni di comuni e delle società controllate da queste ultime;

Elenco 5 delle società quotate inserite nell'indice FTSE MIB della Borsa italiana.

 

Società e altri soggetti split payment dal 1° gennaio 2018

Art. 17-ter, comma 1-bis

Enti

Comma 1-bis, lett. 0a)

Enti pubblici economici nazionali, regionali e locali, comprese le aziende speciali e le aziende pubbliche di servizi alla persona.

Fondazioni

Comma 1-bis, lett. 0b)

Partecipate per una percentuale complessiva non inferiore al 70% del fondo di dotazione da pubbliche amministrazioni.

Società

Comma 1-bis, lett. a), b), c)

  • società controllate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dai Ministeri;
  • società controllate direttamente e indirettamente da amministrazioni pubbliche, e da enti e società soggette allo split payment;
  • società partecipate per una percentuale non inferiore al 70% del capitale da amministrazioni pubbliche, da enti e società soggette allo split payment;
  • società quotate inserite nell'indice FTSE MIB della Borsa italiana e identificate ai fini IVA.

Operatività del nuovo comma 1-bis

  • dalle operazioni per le quali la fattura è emessa dal 1 gennaio 2018;
  • emanazione entro 45 giorni dall'entrata in vigore del decreto legge di un Decreto di attuazione del ministro dell'Economia e finanze

ELENCHI

Efficacia elenchi

Prima applicazione dal 1.7.17 al 31.12.17: Fatture in split payment nei confronti delle società controllate o quotate alla data del 24 aprile 2017 indicate nell'elenco pubblicato sul sito del Dipartimento delle finanze del MEF.

Dal 2018 e seguenti: Fatture in split payment nei confronti delle società controllate o quotate che risultano tali in data 30.9 dell'anno precedente.

Pubblicazioni elenchi società controllate e quotate

  • Entro il 20.10 di ciascun anno il Dipartimento delle finanze del MEF pubblica un elenco provvisorio.
  • Entro 15 gg dalla pubblicazione dell'elenco le società segnalano errori od incongruenze.
  • Entro il 15.11 di ciascun anno il Dipartimento delle finanze del MEF pubblica l’elenco definitivo.
  • L’elenco ha effetto a partire dall'anno successivo.

Controllo/inclusione indice FTSE MIB in corso d'anno

Se l'inclusione avviene:

Entro il 30 settembre: Fatture in split payment nei confronti delle nuove società a partire dal 1°gennaio dell'anno successivo.

Dopo il 30 settembre: Fatture in split payment nei confronti delle nuove società a partire dal 1°gennaio del secondo anno successivo.

No controllo/esclusione indice FTSE MIB in corso d'anno

Se l'esclusione avviene:

Entro il 30 settembre: Fatture in split payment nei confronti delle società fino al 31.12 dello stesso anno.

Dopo il 30 settembre: Fatture in split payment nei confronti delle società fino al 31.12 dell’anno successivo.

SOGGETTI INCLUSI

PER LE OPERAZIONI CON EMISSIONE DELLA FATTURA DAL 1 GENNAIO 2018

Da verificare se confermate le Eccezione alle regole precedenti per formazione Elenchi:

DECRETO ATTUATIVO - ART. 3 COMMA 2 DL 148/2017.

Necessità nuovi elenchi per le fondazioni e revisione per le società.

Individuazione soggetti a split payment a richiesta

I cedenti e prestatori possono richiedere ai cessionari/committenti una attestazione da cui risulti che gli stessi sono soggetti al particolare regime dello split payment.

I cedenti/prestatori in possesso di tale attestazione sono tenuti all'applicazione dello specifico regime.

(art. 17-ter, comma 1-quater)

 

SPLIT PAYMENT – Modalità operative confermate ed esigibilità

MODALITÀ OPERATIVE

  • il cedente/prestatore emette fattura e addebita l'IVA esercitando la rivalsa ai sensi dell'art. 18, D.P.R. n. 633/1972 pur non facendo partecipare l'imposta alla liquidazione di periodo indicando obbligatoriamente nel documento "scissione dei pagamenti";
  • la PA e società cessionario/committente effettua il pagamento dell'importo al suo fornitore trattenendo a sé l'imposta sul valore aggiunto, e:

se acquisto in attività istituzionale, versa nelle casse dell'erario l'imposta sul valore aggiunto che ha trattenuto ovvero

se acquisto in attività commerciale, liquida l'imposta direttamente nella propria contabilità, registrando l'operazione anche nei registri vendita di cui agli art. 23 e 24, oltre che nel registro acquisti di cui all'art. 25 del Dpr 633/72 (comportamento opzionale).

ESIGIBILITÀ IVA

  • regola generale: l’IVA relativa alle cessioni di beni e prestazioni soggette a split payment diviene esigibile al momento del pagamento dei corrispettivi relativi;
  • comportamento opzionale: PA e società cessionarie/committenti possono optare per l'esigibilità dell'imposta anticipatamente al momento della ricezione della fattura o all'atto della registrazione della medesima (in quest'ultimo caso se in attività d’impresa).

SPLIT PAYMENT – Riepilogo operazioni escluse

OPERAZIONI ESCLUSE

DALLA NORMA

  • operazioni in relazione alle quali l'ente pubblico o la società cessionario/committente è debitore dell'IVA con il meccanismo dell’inversione contabile di cui all'art. 17, commi 5 e 6, ed all'art. 74, D.P.R. n. 633/1972 ovvero per le operazioni con soggetti non residenti

OPERAZIONI ESCLUSE

DALLA PRASSI

  • operazioni certificate con ricevuta fiscale o scontrino;
  • operazioni soggette a regimi speciali IVA (regime del margine, editoria e agenzie di viaggio, regime SIAE, agriturismo), nonché gli acquisti delle società esportatori abituali tramite utilizzo del plafond.

MORATORIA E VERSAMENTI PER I SOGGETTI A SPLIT PAYMENT

REGIMI TRANSITORIO – fatture emesse dal 1 luglio 2017

PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

  • Il termine di versamento, in relazione alle fatture emesse dal 1 luglio 2017 la cui esigibilità si determina entro il 31 ottobre 2017, è il 16 novembre 2017

LE SOCIETÀ

  • Il termine di versamento, in relazione alle fatture emesse dal 1 luglio 2017 la cui esigibilità si determina entro il 30 Novembre 2017, è il 18 dicembre 2017

ACCONTO 2018

PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI E SOCIETÀ

  • Entro il 27 dicembre 2017 effettuano il versamento dell'acconto annuale IVA, se determinato sulla base del versamento effettuato nell'anno precedente, tenendo conto delle operazioni per le quali l’esigibilità si è verificata nel mese di novembre 2017

 

IL VERSAMENTO DELL'IVA DELLE PA E DELLE SOCIETÀ A REGIME

Termine versamento IVA da scissione pagamenti a regime

Acquisti istituzionali

Acquisti commerciali o promiscui contribuenti mensili

Acquisti commerciali o promiscui contribuenti trimestrali

entro 16 del mese successivo all'esigibilità

entro 16 del mese successivo all'esigibilità con liquidazione IVA commerciale

entro 16 del secondo mese successivo al trimestre di l’esigibilità con liquidazione Iva commerciale

Modulistica versamenti split payment – ris. 15/E/2015

IVA istituzionale

F24 EP, codice 620E

F24 Ordinario, codice 6040

 

IVA commerciale

F24 EP, codice 603E (ad esempio marzo)

F24 Ordinario, codice 6003 (ad esempio marzo)

 

Tipologia PA

Mezzo di pagamento

PA titolari di conti presso la Banca d'Italia

Modello F24EP

PA pubbliche amministrazioni autorizzate a detenere un conto corrente presso una banca convenzionata con l'Agenzia delle Entrate ovvero presso Poste Italiane

Modello F24 Ordinario

Altre PA

Versamento diretto all'entrata del bilancio dello Stato – capitolo 1203 (articolo di nuova istituzione)

 

Sanzioni split payment

Fattispecie irregolarità vecchie PA

(già in regime split payment)

Misura sanzione e norma

Irregolarità versamenti fino al 16 novembre 2017 (su acquisti fatture emesse dal 1° luglio 2017 che rientrano nel nuovo regime split payment, IVA esigibile entro il 31 ottobre 2017)

Nessuna sanzione (art. 2, comma 2 D.M. 27/06/2017)

Irregolarità versamenti dal 16 novembre 2017 (IVA esigibile dal 1° novembre 2017)

Sanzione 30% (art. 13 Dlgs 471/1997)

Irregolarità versamenti sugli altri acquisti

Sanzione 30% (art. 13 Dlgs 471/1997)

Omissione regolarizzazione acquisto attività istituzionale

Nessuna sanzione – circ. n. 6/E/2015, risp. 8.6

Omissione o irregolare annotazione acquisto attività commerciale

Sanzione 90% dell'imposta minimo euro 250,00 (art. 6, comma 1, Dlgs 471/1997)

Omissione regolarizzazione acquisto attività commerciale

Sanzione 100% dell'imposta minimo euro 250,00 (art. 6, comma 8, Dlgs 471/1997)

Fattispecie irregolarità nuove PA

(entrate in regime split payment dal 1° luglio 2017)

Misura sanzione e norma

Applicazione indebita del regime split payment su acquisti con IVA esigibile dal 1° al 24 luglio 2017

Nessuna sanzione (art. 2, comma 2 D.M. 13/07/2017)

Irregolarità versamenti fino al 16 novembre 2017 (IVA esigibile entro il 31 ottobre 2017)

Nessuna sanzione (art. 2, comma 2 D.M. 27/06/2017)

Irregolarità versamenti dal 16 novembre 2017 (Iva esigibile dal 1° novembre 2017)

Sanzione 30% (art. 13 D.lgs. 471/1997)

Omissione regolarizzazione acquisto attività istituzionale

Nessuna sanzione – circ. n. 6/E/2015, risp. 8.6

Omissione o irregolare annotazione acquisto attività commerciale

Sanzione 90% dell’imposta minimo euro 250,00 (art. 6, comma 1, Dlgs 471/1997)

Omissione regolarizzazione acquisto attività commerciale

Sanzione 100% dell'imposta minimo euro 250,00 (art. 6, comma 8, Dlgs 471/1997)

Fattispecie irregolarità Società

(che entrano in regime split payment dal 1° luglio)

Misura sanzione e norma

Applicazione indebita del regime split payment su acquisti con IVA esigibile dal 1° al 24 luglio 2017

Nessuna sanzione (art. 2, comma 2 D.M. 13/07/2017)

Irregolarità versamenti e annotazione fino al 18 dicembre 2017 (IVA esigibile entro il 30 novembre 2017)

Nessuna sanzione (art. 2, comma 3 D.M. 27/06/2017)

Irregolarità versamenti dal 18 dicembre 2017 (IVA esigibile dal 1° dicembre 2017)

Sanzione 30% (art. 13 Dlgs 471/1997)

Omissione o irregolare annotazione acquisto

Sanzione 90% dell'imposta minimo euro 250,00 (art. 6, comma 1, Dlgs 471/1997)

Omissione regolarizzazione acquisto attività commerciale

Sanzione 100% dell'imposta minimo euro 258,00 (art. 6, comma 8, Dlgs 471/1997)

Fattispecie irregolarità Fornitore

Misura sanzione e norma

Applicazione indebita del regime split payment su acquisti con IVA esigibile dal 1° al 24 luglio 2017

Nessuna sanzione (art. 2, comma 2 D.M. 13/07/2017)

Irregolarità mancata indicazione "scissione pagamenti" in fattura IVA esigibile dal 25 luglio 2017

Sanzione da euro 1.000,00 (art. 9, comma 1, Dlgs 471/1997)

Irregolarità mancata indicazione "scissione pagamenti" in fattura su indicazione del cessionario con IVA assolta

Nessuna sanzione – circolare n. 15/E/2015, par. 13

Omessa o irregolare fatturazione (IVA inferiore al dovuto, tardiva emissione) dal 1° luglio 2017

Sanzione dal 90% al 180% dell'imposta minimo 250,00 (art. 6, comma 1, Dlgs 471/1997)

 

ESEMPIO SCRITTURE CONTABILI PA e SOCIETÀ CESSIONARIE

Acquisto integralmente destinato alla sfera istituzionale PA con IVA a costo indetraibile

Descrizione conto

Dare

Avere

Costo acquisto (conto economico)

122,00

 

Debiti verso fornitori (stato patrimoniale)

 

100,00

Debiti IVA split payment (stato patrimoniale)

 

22,00

Fattura acquisto beni destinati alla sfera istituzionale emessa dal 1° luglio 2017

 

Acquisto integralmente destinato alla sfera commerciale PA o società con Iva detraibile

Descrizione conto

Dare

Avere

Costo acquisto (conto economico)

100,00

 

Erario c/IVA acquisti non esigibile (stato patrimoniale)

22,00

 

Debiti verso fornitori (stato patrimoniale)

 

100,00

Erario c/IVA vendite (stato patrimoniale)

 

22,00

Fattura acquisto beni destinati alla sfera commerciale emessa dal 1° luglio 2017

 

ESEMPIO SCRITTURE CONTABILI FORNITORI di PA e SOCIETÀ

Cessione di beni o servizi con fattura emessa a decorrere dal 1° luglio 2017.

Il cedente dei beni registra la fattura nel registro IVA vendite e nella contabilità, rilevando, contemporaneamente, l'IVA a debito con uno specifico c/numerario ed il suo storno:

  • nel primo esempio lo storno dell'IVA a debito viene effettuato nella stessa registrazione contabile con il c/numerario "Storno IVA C/Split Payment");
  • nel secondo esempio lo storno dell'IVA a debito viene effettuato "a valere" sul conto acceso nei confronti del cliente, che così chiude per il solo importo del ricavo delle vendite.

In entrambi i casi l'IVA a debito non concorre alla liquidazione periodica.

Prima modalità di contabilizzazione

Descrizione conto

Dare

Avere

Crediti v/clienti PA

100,00

 

Storno IVA c/split payment

22,00

 

Ricavi vendite

 

100,00

Debiti IVA split payment

 

22,00

Descrizione: Fattura vendita a PA in split payment

 

Descrizione conto

Dare

Avere

Storno IVA c/split payment

 

22,00

Debiti IVA split payment

22,00

 

Descrizione: giroconto chiusura debito IVA split payment

Seconda modalità di contabilizzazione

Descrizione conto

Dare

Avere

Crediti v/clienti PA

122,00

 

Ricavi vendite

 

100,00

Debiti IVA split payment

 

22,00

Descrizione: Fattura vendita a PA in split payment

 

Descrizione conto

Dare

Avere

Crediti v/clienti PA

 

22,00

Debiti IVA split payment

22,00

 

Descrizione: giroconto chiusura debito IVA split payment

 

Acquisto parzialmente destinato alla sfera commerciale PA con IVA detraibile in ragione dell’afferenza commerciale (50%)

Descrizione conto

Dare

Avere

Costo acquisto (conto economico)

111,00

 

Erario c/IVA acquisti non esigibile (stato patrimoniale)

11,00

 

Debiti verso fornitori (stato patrimoniale)

 

100,00

Erario c/IVA vendite (stato patrimoniale)

 

22,00

Fattura acquisto beni destinati alla sfera commerciale al 50% emessa dal 1° luglio 2017

 

Acquisto intracomunitario PA istituzionale

Descrizione conto

Dare

Avere

Costo acquisto (conto economico)

122,00

 

Debiti verso fornitori (stato patrimoniale)

 

100,00

Costo acquisto (conto economico)

22,00

 

Debiti IVA acquisti esteri intra-CE (stato patrimoniale)

 

22,00

Fattura acquisto intra-CE beni destinati alla sfera istituzionale emessa indifferentemente prima o dal 1° luglio 2017

 

Acquisto da professionista integralmente destinato alla sfera istituzionale PA con IVA a costo indetraibile

Descrizione conto

Dare

Avere

Costo acquisto (conto economico)

122,00

 

Debiti verso fornitori (stato patrimoniale)

 

122,00

Fattura acquisto professionista destinato alla sfera istituzionale emessa prima del 1° luglio 2017

 

Acquisto da professionista da parte di Società

Descrizione conto

Dare

Avere

Costo acquisto (conto economico)

100,00

 

Erario c/IVA acquisti non esigibile (stato patrimoniale)

22,00

 

Debiti verso fornitori (stato patrimoniale)

 

100,00

Erario c/IVA vendite (stato patrimoniale)

 

22,00

Debiti verso fornitori (stato patrimoniale)

20,00

 

Debiti ritenute alla fonte Irpef (stato patrimoniale)

 

20,00

Fattura acquisto professionista emessa dal 1° luglio 2017

 

Pagamento dell'IVA a debito split payment istituzionale PA

Descrizione conto

Dare

Avere

Debiti IVA split payment (stato patrimoniale)

22,00

 

Istituto bancario cassiere (stato patrimoniale)

 

22,00

Pagamento periodico IVA split payment istituzionale

 

Esigibilità IVA commerciale (PA e Società) per effetto pagamento delle fatture acquisto soggette a split payment, liquidazione IVA periodica e pagamento

Descrizione conto

Dare

Avere

Erario c/IVA vendite (stato patrimoniale)

66,00

 

Erario c/IVA liquidazione (stato patrimoniale)

 

66,00

Erario c/IVA acquisti (stato patrimoniale)

55,00

 

Erario c/IVA acquisti non esigibile (stato patrimoniale)

 

55,00

Erario c/IVA acquisti (stato patrimoniale)

 

55,00

Erario c/IVA liquidazione (stato patrimoniale)

55,00

 

Erario c/IVA liquidazione (stato patrimoniale)

11,00

 

Istituto bancario cassiere (stato patrimoniale)

 

11,00

Pagamento periodico IVA debito attività commerciale

 

Pagamento dell'IVA a debito acquisti intra-UE

Descrizione conto

Dare

Avere

Debiti IVA acquisti esteri intra-CE (stato patrimoniale)

22,00

 

Istituto bancario cassiere (stato patrimoniale)

 

22,00

Pagamento periodico IVA debito acquisti esteri intra–CE

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