Stabile organizzazione: modifiche dalla legge di bilancio 2018

Stabile organizzazione: modifiche dalla legge di bilancio 2018

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L'Italia con la legge di bilancio cerca di recepire nell'ordinamento nazionale la nuova versione dell'art. 5 del modello OCSE, in materia di stabile organizzazione così come recentemente modificato a seguito dell'Action 7 del BEPS. In effetti, l'intervento, almeno nella versione attualmente disponibile, riforma sostanzialmente l'art. 162 del Tuir sotto tre profili:

  • rivede integralmente il comma 4 del predetto articolo, inserendo il concetto di disponibilità dei beni e dei luoghi, concetto presente nel nuovo commentario OCSE. Il comma 4 come si ricorda definisce i casi in cui la sede fissa d'affari non è considerata stabile organizzazione. La nuova norma utilizza un'espressione diversa, in quanto viene previsto che il termine stabile organizzazione non comprende tutti i casi in cui l'impresa non residente dispone in Italia di luoghi destinati al mero deposito, ai soli fini di acquistare beni o merci o di raccogliere informazioni per l’impresa ovvero per svolgere attività di carattere preparatorio o ausiliario;
  • introduce nel nostro ordinamento il contenuto del nuovo paragrafo 4.1 dell'art. 5 dell'OCSE che è diretto a sterilizzare gli effetti della frammentazione delle attività anche nell'ambito dei gruppi ai fini della valutazione del carattere preparatorio o ausiliarie delle medesime. In particolare, costituisce stabile organizzazione una sede d'affari che sia utilizzata o gestita da un'impresa se la stessa impresa o un’impresa strettamente correlata svolge la sua attività nello stesso luogo o in un altro luogo del territorio dello Stato;
  • viene modificato il concetto di stabile organizzazione personale e viene stabilito che se un soggetto agisce nel territorio dello Stato per conto di un’impresa non residente e abitualmente conclude contratti o porta alla conclusione di contratti senza modifiche sostanziali essa costituisce stabile organizzazione del soggetto non residente. In effetti, in questo caso l’Italia si conforma con la convenzione multilaterale.

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