Benedetto Santacroce
Ettore Sbandi
Lotta all'evasione in tre mosse per il settore dei carburanti, oggetto di radicali interventi nella legge di bilancio di prossima approvazione. Il comparto, infatti, è da anni oggetto di pesanti fenomeni fraudolenti che hanno reso necessari interventi radicali, invocati anzitutto dagli stessi operatori, che subiscono la presenza di traders e soggetti estemporanei spesso utilizzati per soli fini evasivi.
La risposta del legislatore sta nell'obiettivo di identificare la filiera commerciale. Per questo, la lotta alle frodi si rafforza in primo luogo mediante la previsione, dal 1 luglio 2018, di un duplice obbligo: emissione di fatture elettroniche e trasmissione telematica dei corrispettivi. E’ stato infatti previsto l'obbligo di emissione di fattura elettronica per tutta la filiera commerciale dei carburanti, ossia per le cessioni di benzina o gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori. Analogamente, e con la medesima decorrenza, gli operatori dovranno memorizzare e trasmettere telematicamente anche i dati dei corrispettivi per le cessioni di benzina o gasolio effettuate.
Sempre ai fini identificativi, con il secondo intervento è stata poi introdotta una modifica alla disciplina delle accise, prevedendo una nuova, preventiva autorizzazione per i soggetti che intendono avvalersi, per lo stoccaggio dei prodotti energetici, di un deposito fiscale o di un destinatario registrato. In questo modo, gli operatori del settore che, di fatto, sono tenuti al pagamento dell’imposta (che in diritto è invece di competenza primaria del deposito fiscale) devono essere identificati ed autorizzati. Sarebbe importante continuare la tracciatura della filiera commerciale anche dopo l’estrazione dai depositi, ma questo obiettivo potrà comunque essere raggiunto dalla fatturazione elettronica e dalla telematizzazione dei documenti di scorta delle merci assoggettate ad imposta (DAS).
Con il terzo e forse più importante intervento, il legislatore ha infine congegnato un nuovo sistema applicativo dell’IVA, attivo a partire dal 1 febbraio 2018. Nel caso di estrazione da un deposito fiscale o da un deposito di destinatario registrato, qualunque sia la fonte di acquisto (nazionale, intra UE o extra UE), l’accisa e l’IVA sono dovute con pagamento mediante modello F24 senza diritto a compensazione.
Dunque, l’istituto tipico del sistema accise viene in funzione, per la verità in maniera ibrida e piuttosto peculiare, come fosse un deposito IVA, con pagamento dell’imposta in contanti. È evidente che l’aggravio finanziario per le imprese sarà molto netto, soprattutto per gli acquisti nazionali che liquideranno l’Iva sull'accisa con modello F24, invece dell’attuale liquidazione periodica.
Diverso è invece il discorso per gli acquisti intracomunitari, che identificano la forma maggiore dei flussi fraudolenti per il settore. In questi casi, la nuova norma introduce una deroga a doppio taglio. Nelle ipotesi intra UE, infatti, l’imposta deve essere corrisposta con modello F24 anche quando il deposito fiscale di transito obbligato è utilizzato anche come deposito IVA. In questi casi, però, la forma di pagamento potrebbe tornare quella ordinaria del reverse charge se l’estrattore si dimostra compliant con i requisiti di affidabilità da adottarsi con successivo Decreto Ministeriale. Su tale Decreto si giocherà molta parte della partita sull'antievasione, dovendosi evitare ipotesi di assolvimento semplificato per soggetti nuovi o poco identificati.
TABELLA CALENDARIO
- 1 luglio 2018: entra in vigore l’obbligo di emissione di fatture elettroniche e di trasmissione telematica dei corrispettivi, per tutte le cessioni B2B aventi ad oggetto carburanti e benzine.
- 1 febbraio 2018: le estrazioni da depositi fiscali di merce in sospensione dalle accise, qualunque sia la fonte di acquisto, comporteranno il pagamento delle accise e dell’IVA.
- 1 febbraio 2018: per gli acquisiti intracomunitari, in caso di utilizzo di depositi fiscali anche come depositi Iva, l’imposta sul valore aggiunto sarà pagata con F24, salvo che l’operatore non sia valutato affidabile.
- Entro 60 giorni dall’entrata in vigore del decreto, il MEF adotterà i criteri applicativi del regime autorizzativo per gli estrattori da depositi fiscali che, dunque, saranno preventivamente identificati.
- Entro 60 giorni dall'entrata in vigore del decreto, l’Agenzia delle Dogane adotterà i nuovi criteri applicativi per le indicazioni obbligatorie da introdurre nei DAS e nei dati contabili degli operatori.