Alessandro Mastromatteo
Benedetto Santacroce
Accanto all'obbligo di fatturazione elettronica anche la trasmissione dei dati dei corrispettivi è interessata da importanti novità secondo l'articolo 77 del disegno di legge recante la manovra di bilancio 2018. Innanzitutto dal 1 luglio 2018, accanto all'obbligo di fatturazione elettronica, nella filiera della distribuzione dei carburanti occorrerà memorizzare elettronicamente e trasmettere telematicamente anche i dati dei corrispettivi relativi alle cessioni di benzina o gasolio: si potenzia in questo modo la lotta all'evasione, andando ad intercettare le informazioni fiscalmente rilevanti sia a monte, e cioè all'atto della produzione e distribuzione all'ingrosso dei carburanti, sia a valle al momento della vendita al dettaglio.
La seconda novità interessa le imprese della grande distribuzione che hanno esercitato, entro il 31 dicembre 2016, la facoltà di trasmettere telematicamente all'Agenzia delle Entrate, distintamente per ciascun punto vendita, l'ammontare complessivo dei corrispettivi giornalieri delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi secondo quanto previsto dall'articolo 1, commi da 429 a 432 della Legge n. 311 del 2004. Tale regime opzionale che ha garantito la defiscalizzazione di tutti i punti vendita, e la cui abrogazione era stata inizialmente prevista per il 1 luglio 2017 e successivamente differita al 31 dicembre prossimo, continua perciò a restare in vigore sino al 31 dicembre 2018: in altri termini, le imprese della GDO potranno continuare ad emettere scontrini non fiscali e a comunicare al Fisco i dati dei corrispettivi, non dovendo né utilizzare i nuovi Registratori Telematici né esercitare l'opzione per la memorizzazione e trasmissione degli stessi prevista dall'articolo 2 del decreto legislativo n. 127 del 2015.
Quindi mentre nella documentazione delle cessioni e prestazioni con fattura si va verso un obbligo generalizzato di utilizzo della fatturazione elettronica, con contestuale eliminazione della possibilità di esercitare l'opzione per la trasmissione dei dati del ciclo attivo e passivo ed abrogazione dello spesometro, per le operazioni a corrispettivo la situazione è più complessa. Si assiste infatti ad uno stratificarsi di obblighi e facoltà correlati alla tipologia di soggetti passivi e di strumenti utilizzati. Più nello specifico, dal 1° aprile 2017 gli operatori IVA che effettuano cessioni di beni o prestazioni di servizi tramite distributori automatici, dotati di porta di comunicazione, sono obbligati alla memorizzazione elettronica e dell'invio telematico dei dati dei corrispettivi dopo avere censito le relative macchine, con rilascio al termine della procedura di un QRCode da applicare sulle stesse.
Per i distributori automatici non dotati di porta di comunicazione, dallo scorso 1 settembre 2017 vi è l'obbligo di censirli per poi procedere, dal 1 gennaio 2018, alla trasmissione telematica dei dati al momento della rilevazione dei dati di vendita, tramite un apposito dispositivo mobile oppure attraverso lo stesso distributore, se abilitato all'invio. L'operazione verrà confermata dall'emissione di una ricevuta da parte dell'Agenzia e i dati saranno "sigillati" elettronicamente, per garantirne l'autenticità, la sicurezza e la riservatezza. Dal 1 luglio 2018 anche le cessioni di benzina o gasolio dovranno essere certificate procedendo anche alla memorizzazione elettronica e alla trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi.
Dal 1 gennaio 2017 è invece possibile memorizzare elettronicamente e trasmettere telematicamente all'Agenzia i dati dei corrispettivi mediante Registratori telematici, esercitando l'opzione di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo n. 127 del 2015. Per la trasmissione telematica dei corrispettivi sarà necessario riadeguare i registratori di cassa ovvero munirsi di appositi registratori telematici, che devono essere approvati con apposito provvedimento direttoriale. I commercianti al minuto possono infatti optare per memorizzare elettronicamente e trasmettere telematicamente i dati dei corrispettivi giornalieri delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi. L'opzione va esercitata entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di inizio di memorizzazione e trasmissione e vincola per un quinquennio, estendendosi ogni volta di cinque anni salvo revoca da esercitarsi, così come l'opzione, avvalendosi delle funzionalità presenti sul sito web dell'Agenzia delle Entrate. Al momento della chiusura giornaliera, il Registratore Telematico genera un file XML, lo sigilla elettronicamente e lo trasmette telematicamente al sistema informativo dell'Agenzia delle Entrate. Gli stessi Registratori Telematici, se il contribuente non esercita l'opzione per la trasmissione dei dati, potranno comunque essere utilizzati come veri e propri registratori di cassa: gli apparecchi già esistenti potranno in ogni caso essere resi conformi alle specifiche tecniche per la memorizzazione e trasmissione telematica. Si va quindi nella direzione di nuova fiscalizzazione dei punti vendita, caratterizzata da un processo di censimento e certificazione degli strumenti misuratori. Gli operatori della grande distribuzione invece, in caso di esercizio dell’opzione di cui alla legge n. 311 del 2004, e sino al 31 dicembre 2018, potranno continuare a trasmettere i dati giornalieri all'Agenzia delle Entrate senza dovere necessariamente utilizzare un registratore telematico.
Trasmissione telematica corrispettivi |
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Grande distribuzione e imprese che hanno optato per la trasmissione telematica dei corrispettivi – L 311/2004 |
Proroga dell'obbligo con le vecchie modalità dal 31 dicembre 2017 al 31 dicembre 2018 |
Obbligo di telematizzazione dei corrispettivi per le cessioni di gasolio e benzine |
Dal 1 luglio 2018 |
Distributori automatici |
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Trasmissione dei corrispettivi |
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