Obbligo di fatturazione elettronica: intreccio tra decorrenza, soggetti ed adempimenti

Obbligo di fatturazione elettronica: intreccio tra decorrenza, soggetti ed adempimenti

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Alessandro Mastromatteo

Benedetto Santacroce

Operatività dell'obbligo di fattura elettronica, anche nelle operazioni tra soggetti privati, da verificare in relazione al perimento soggettivo ed oggettivo di applicazione nonché alle tempistiche di avvio, tenuto anche conto dell'eliminazione dello spesometro e degli effetti correlati ai nuovi adempimenti comunicativi per le operazioni transfrontaliere. Il termine a decorrere dal quale opera l'obbligo generalizzato di fatturazione elettronica è infatti fissato al 1 gennaio 2019, fatte salve le anticipazioni previste dal 1 luglio 2018 per la filiera commerciale dei carburanti e per le prestazioni rese da subappaltatori e subcontraenti nel quadro di un contratto di appalti pubblici. Non va dimenticato inoltre l'oramai imminente avvio, dal 1 gennaio 2018, dell'obbligo di fattura elettronica per le operazioni emesse nell'ambito del tax free shopping ai sensi dell'art. 38 quater del DPR 633/72.

A prescindere dalla data di avvio dell'obbligo di emissione della fattura elettronica utilizzando il formato strutturato xml del Sistema di Interscambio per la sua veicolazione, ovvero lo standard europeo che sarà stabilito con apposito decreto ministeriale in recepimento del model data core invoice da utilizzare per le fatture degli appalti pubblici europei, si assiste nei fatti ad un intreccio e ad un sovrapporsi di vecchi e nuovi adempimenti, quale da ultimo la comunicazione dei dati delle operazioni transfrontaliere entro il 5 di ogni mese. Senza dimenticare la situazione dei contribuenti che entro lo scorso 31 marzo 2017 hanno esercitato, oppure entro il prossimo 31 dicembre 2017 potrebbero esercitare, l'opzione per la trasmissione dei dati fatture, la quale viene tuttavia espressamente abrogata.

Perimetro soggettivo. Dal 1 gennaio 2019 tutti i contribuenti saranno tenuti all'emissione di fattura elettronica per le operazioni intercorse con altri soggetti passivi IVA. Una fattura non veicolata tramite Sistema di Interscambio ed in formato strutturato xml (ovvero secondo lo standard del core invoice) si considera, per espressa previsione di legge, come non emessa con riflessi sanzionatori anche sul cessionario o committente che eserciti il diritto a detrazione dell'IVA in base ad una fattura passiva non elettronica. L'obbligo interesserà tutte le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti o stabiliti nel territorio dello Stato. Gli unici esonerati dall'emissione di una fattura elettronica saranno gli aderenti al regime fiscale forfetario per i contribuenti minori, di cui alla legge 190 del 2014, e al regime dei minimi previsto dal decreto legge n. 98 del 2011 per l'imprenditoria giovanile ed i lavoratori in mobilità.

Il venire meno dello spesometro è previsto invece con decorrenza dal 1 gennaio 2019. Ciò significa che la trasmissione dei dati permarrà ancora per tutto il 2018 e con riguardo a tutti i contribuenti, compresi gli obbligati dal prossimo luglio nella filiera dei carburanti ed i subappaltatori, nonché per le cessioni tax free shopping. Per questi operatori, a fronte dell'avvio dell'obbligo nel corso del 2018, la trasmissione della comunicazione dei dati IVA andrà comunque effettuata almeno sino all'ultimo trimestre 2018 entro il 28 febbraio 2019. Nel corso del 2018 lo spesometro non andrà invece trasmesso da chi, nel 2017, ha esercitato l'opzione per la trasmissione telematica dei dati delle fatture, per chi utilizza volontariamente il SdI per emettere e ricevere fatture elettroniche, per i contribuenti minori e per tutti gli altri soggetti già oggi esclusi dallo specifico adempimento (quali produttori agricoli ed amministrazioni pubbliche).

Perimetro oggettivo. Dal punto di vista oggettivo, dal 1 gennaio 2019 non andranno invece documentate obbligatoriamente con una fattura elettronica, le operazioni transfrontaliere e cioè le operazioni di cessione di beni e prestazioni di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, salvo quelle per le quali sia emessa una bolletta doganale ovvero siano emesse e ricevute fatture elettroniche in formato strutturato e tramite SdI. Per le operazioni transfrontaliere andrà comunque trasmesso una sorta di spesometro ridotto, entro il 5 del mese successivo a quello della data del documento emesso o a quello della data di ricezione del documento ricevuto. Per i documenti transfrontalieri passivi sarebbe stato più opportuno vincolare l'obbligo di comunicazione al momento della registrazione degli stessi e non a quella di ricezione lato passivo.

Una soluzione per gli operatori, tale da superare l'adempimento mensile, potrebbe essere quella di emettere per conto dei propri fornitori la fattura passiva, inviandola a se stessi attraverso il SdI ed in formato xml. Dal lato attivo, si potrebbe al contrario emettere la fattura elettronica destinata al proprio cliente non stabilito utilizzando il SdI ed indirizzandola ad un indirizzo PEC, appositamente creato ed indispensabile per la veicolazione tramite il sistema di interscambio, per poi materializzare il documento su carta, oppure allegarlo ad una email, ed inviarlo al proprio cliente non stabilito in Italia. Sino all'avvio di un sistema di veicolazione delle fatture interoperabile a livello europeo, ed al di là dell’auspicato utilizzo della struttura del "model data core invoice" comune a tutte le fatture che documenteranno fiscalmente le operazioni legate agli appalti pubblici europei, si riuscirebbe così a mettere a disposizione i dati delle fatture attive e passive anche tra privati attraverso il loro passaggio attraverso SdI.

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