Alessandro Mastromatteo
Benedetto Santacroce
Trasmettere le fatture elettroniche tramite SdI in formato strutturato xml garantisce all'amministrazione finanziaria di implementare il proprio patrimonio informativo in tempo reale, superando nei fatti, oltre che attraverso la sua abrogazione esplicita, la necessità della comunicazione dati IVA di cui all'articolo 21 del decreto-legge n. 78 del 2010. Per questa via si realizza infatti in maniera piena e compiuta quello che era stato l'obiettivo di fondo perseguito dal Legislatore della Legge delega-fiscale n. 23 del 2014, cui si era tentato di dare attuazione con gli incentivi originariamente previsti con il decreto legislativo n. 127 del 2015, e cioè la messa a disposizione del Fisco dei dati delle operazioni rilevanti a fini impositivi anticipandone nel tempo conoscenza e possibilità di controllo prima della trasmissione delle dichiarazioni fiscali.
Al di là degli indubbi vantaggi di sistema che un processo completamente dematerializzato di gestione delle informazioni fiscali genera all'interno delle imprese, va sottolineato come tutto ciò che transita nel sistema di interscambio viene immediatamente acquisito e reso elaborabile da parte dell'amministrazione finanziaria, permettendo di far fronte anche a quelle iniziative di compliance fiscale e quindi di collaborazione tra Fisco e contribuenti sempre più al centro delle attenzioni delle normative di più recente adozione. Non è un caso infatti che il disegno di legge bilancio 2018 contenga non solo una norma ad hoc sulle semplificazioni amministrative e contabili correlate all'obbligo della fatturazione elettronica, ma disponga anche in merito alle attività di controllo riconoscendo una riduzione di due anni degli ordinari termini di accertamento fiscale, a condizione di garantire la tracciabilità dei pagamenti effettuati e ricevuti per importi superiori ai cinquecento euro. Il disegno di legge bilancio 2018 riscrive integralmente l'analoga misura ad oggi contenuta nel vigente articolo 3 del decreto 127 del 2017, il quale riconosce gli incentivi a condizione di avere esercitato le opzioni per la trasmissione telematica dei dati delle fatture e dei corrispettivi.
Semplificazioni. Gestire esclusivamente fatture elettroniche nonché, per i contribuenti obbligati, anche corrispettivi telematici permette di accedere ad un programma di assistenza on-line a cura dell'Agenzia delle Entrate. Utilizzando i dati delle operazioni rilevanti a fini IVA, quanto comunicato mensilmente per eventuali operazioni transfrontaliere, non gestite da SdI, ed i dati sui corrispettivi acquisiti telematicamente ai soggetti passivi IVA e alle imprese in contabilità semplificata, l'amministrazione finanziaria mette a disposizione non solo gli elementi informativi per predisporre i prospetti di liquidazione periodica IVA, ma anche una bozza di dichiarazione annuale ai fini IVA e imposte dirette, i prospetti riepilogativi dei calcoli effettuati, le bozze dei modelli di versamento F24 con imposte da versare, compensare o chiedere a rimborso. Avvalersi delle informazioni, e quindi utilizzarle per le proprie dichiarazioni e versamenti, fa venire meno l'obbligo di tenuta dei registri acquisti e vendite a fini IVA. Sul punto, dovrebbe probabilmente estendersi la disposizione ricomprendendo anche il registro dei corrispettivi, anch'essi a disposizione del Fisco.
In attesa delle disposizioni di dettaglio ed operative che saranno contenute in un apposito provvedimento direttoriale, le misure di semplificazione ricalcano in gran parte quelle già previste dall'articolo 10 del decreto-legge n. 201 del 2011 (cd. decreto Monti). Tale norma, mai resa applicabile in mancanza di regole attuative, disciplina il regime premiale per favorire la trasparenza e l'emersione della base imponibile, garantendo ai contribuenti una serie di benefici attraverso la semplificazione degli adempimenti amministrativi, l'assistenza nella loro realizzazione, l'accelerazione del rimborso o della compensazione dei crediti IVA nonché la riduzione dei termini di accertamento. Due le condizioni per accedere al regime premiale: il primo requisito comune alle norme di più recente adozione e cioè l'invio telematico al Fisco di corrispettivi, fatture emesse e ricevute, risultanze di acquisti e cessioni non soggetti a fattura; il secondo consistente nella istituzione di un conto corrente dedicato ai movimenti finanziari relativi all'attività artistica, professionale o di impresa esercitata.
Tracciabilità. In luogo del conto corrente dedicato all'attività, per beneficiare della riduzione di due anni dei termini ordinari di accertamento, la misura contenuta nel disegno di legge bilancio 2018 impone la piena tracciabilità di pagamenti ricevuti ed effettuati relativamente ad operazioni di ammontare superiore a 500 euro. La riduzione dei termini non opera per i soggetti che certificano le operazioni mediante il rilascio di corrispettivi, a meno che gli stessi non effettuino l’opzione per la loro trasmissione telematica. La misura non è una novità assoluta come anticipato. Il decreto ministeriale del 4 agosto 2016, nel dare infatti attuazione al vigente articolo 3 del decreto 127 del 2015, pone a 30 euro la soglia, di fatto molto limitativa in termini di rispetto della stessa, oltre la quale garantire la tracciabilità dei pagamenti effettuati e ricevuti al fine di beneficiare della riduzione dei termini di accertamento.