Michele Brusaterra
Marco Magrini
Benedetto Santacroce
La permuta di beni e servizi tra due operatori economici non genera mai l'applicazione dello split payment e darà origine all'emissione di due fatture in regime ordinario se non sono previsti conguagli da parte del cessionario soggetto a split payment.
L'articolo 11 del DPR 633 del 1972, stabilisce che in presenza di cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate in corrispettivo di altre cessioni di beni o prestazioni di servizi, per entrambe le operazioni va applicata l'imposta nei modi ordinari a nulla valendo che l'una o l'altra operazione comportino il venire meno del pagamento.
E' evidente come entrambe le parti coinvolte nella permuta debbano emettere fattura e che, di conseguenza, qualora una di loro risulti rientrare nel campo di applicazione del meccanismo della scissione dei pagamenti, risulta fondamentale capire se tale regime continui a trovare, comunque, applicazione.
Se, da un punto di vista normativo, la risposta dovrebbe essere positiva, visto che l'articolo 17-ter del DPR 633 del 1972, al primo comma, dispone semplicemente che lo split payment si applica alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi, senza entrare nel merito delle modalità di pagamento del corrispettivo che le accompagna, in un'ottica di semplificazione degli adempimenti, attraverso la circolare 27/E dell'8 novembre scorso, l'Agenzia delle entrate le ha invece escluse.
In presenza, infatti, di permuta e di applicazione della scissione dei pagamenti, il fornitore avrebbe dovuto versare l'imposta al cliente che, a sua volta, sarebbe stato tenuto a versarla all'Erario con una serie di operazioni e di movimenti finanziari che, non solo avrebbero comportato costi di gestione ingiustificati, ma che, come evidenziato dalla menzionata circolare, avrebbero altresì sminuito e vanificato il negozio permutativo.
Afferma, però, sempre la circolare, che in presenza di un conguaglio in denaro, torna applicabile ancora una volta l'istituto dello split payment, con riferimento, naturalmente, al conguaglio stesso. In questo caso occorre, però, fare una importante distinzione.
Solo ove il conguaglio, infatti, sia a favore del fornitore, il meccanismo in commento può, in realtà, trovare applicazione visto che il cliente, rientrante, naturalmente, tra i soggetti indicati come destinatari dello split payment, si trova a dover pagare una parte del corrispettivo composto da imponibile ed imposta. Proprio con riferimento a quest'ultima, quindi, il debitore/cessionario dovrà effettuare il versamento all'Erario applicandosi l'articolo 17-ter del DPR 633 con notevoli complicazioni operative.
Viceversa, ove il conguaglio dovesse essere a favore del cliente e, quindi, dovesse essere il fornitore a dover versare una parte del corrispettivo, comprensivo dell'imposta, la scissione dei pagamenti non può trovare applicazione visto che il debitore d'imposta è già, comunque, un soggetto che rientra naturalmente nel perimetro di applicazione dello split payment.
Split payment: questioni e le soluzioni |
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LA QUESTIONE |
LA SOLUZIONE |
La fattura semplificata |
La nostra società, destinataria delle disposizioni contenute nell'articolo 17-ter del DPR 633/72 e cioè della scissione dei pagamenti, riceve fatture semplificate per alcuni servizi soprattutto legati a trasferte. E' corretto che l'imposta sia versata dal fornitore? Non dovrebbe invece trovare applicazione lo split payment trattandosi di fattura? |
In base anche a quanto di recente chiarito dall'Agenzia delle Entrate attraverso la circolare 27/E dello scorso 8 novembre, è corretto che in presenza di fattura semplificata, di cui all'articolo 21-bis della legge IVA, DPR 633/72, l'imposta sia ordinariamente liquidata dal fornitore. Come avviene per gli scontrini e per le ricevute fiscali, escluse anch'esse dalla scissione dei pagamenti, anche la fattura semplificata non vi rientra. |
Reverse charge |
Nell'ambito dell'attività svolta dalla nostra impresa, che svolge attività di pulizia di locali, è stata emessa fattura con inversione contabile per prestazioni effettuate presso locali gestiti direttamente dalla PA committente. Ci è stato segnalato che la fattura è errata in quanto anziché a reverse charge, come da noi indicato, doveva essere soggetta a scissione dei pagamenti. E’ corretto? |
Partendo dal presupposto che i locali siano gestiti istituzionalmente dal Comune committente, l'eccezione sollevata è corretta. Il reverse charge, infatti, trova applicazione, prevalendo sullo split payment, solo ove il committente sia un soggetto passivo ai fini IVA. Qualora il soggetto agisca, invece, in veste istituzionale ossia non come soggetto passivo d'imposta, trova applicazione lo split payment. |
Registrazione fattura |
Nel momento in cui un soggetto agisce come fornitore di pubbliche amministrazioni, deve emettere fattura soggetta al regime della scissione dei pagamenti. L'imposta, quindi, viene versata direttamente dal cliente all'Erario. In questo caso la fattura può esser registrata solo in contabilità generale senza andare ad interessare il registro IVA vendite? |
La risposta è negativa. Ancorché, infatti, l'imposta materialmente venga versata dal cliente direttamente all'Erario, come chiarito anche dalla circolare 27/E/2017 dell'Agenzia delle Entrate, la fattura deve comunque essere registrata ai fini IVA anche dal fornitore (che il debitore IVA) con la sola avvertenza di non fa concorrere l'imposta alla liquidazione periodica IVA, al fine di evitare duplicazioni. |
Fattura intestata al dipendente |
La nostra azienda, che rientra nello split payment, manda spesso in trasferta i propri dipendenti. Nell'ambito di tali spostamenti il singolo dipendente, a cui va riconosciuto un rimborso spese analitico, spesso fa intestare la fattura di alberghi e ristoranti a proprio nome. In questo caso come può l'azienda applicare il predetto regime? |
Come chiarito dalla recente circolare 27/E dell'Agenzia delle Entrate, nel caso prospettato vanno distinti due diversi atteggiamenti: il primo consiste nel fare intestare la fattura direttamente all'azienda, il secondo nel fare intestare la fattura direttamente al dipendente che usufruisce del servizio. Solo nel primo caso deve essere applicata la scissione dei pagamenti. Nel secondo caso, che è quello manifestato nel quesito, lo split payment non si applica. |
Compensazione parziale |
Spesso la nostra società, che rientra tra quelle che devono applicare lo split payment, emette piccole fatture nei confronti dei propri fornitori perché essi, a loro volta, sono nostri clienti. Viene posta in essere, quindi, la così detta compensazione parziale di partite. Dovendo noi ancora una parte di corrispettivo al fornitore, come ci si deve comportare? |
Il tema è stato oggetto di specifico chiarimento da parte dell'Amministrazione Finanziaria – circ. 27/E/2017 – che ha chiarito sostanzialmente che in presenza di compensazione tra fornitore – non split payment – e cliente – split payment – deve comunque essere applicata la scissione dei pagamenti. Pertanto, nel caso di specie, il cliente deve versare all'erario tutta l'imposta, indipendentemente dalla compensazione. |