Ripresa dello split payment: la circolare 27/E/2017

Ripresa dello split payment: la circolare 27/E/2017

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Marco Magrini

Benedetto Santacroce

La conversione in legge del Dl 148/2017 rimetterà ancora in discussione dal 2018 le liste dei soggetti coinvolti dall'adempimento dello split payment, ma, nonostante la precarietà degli elenchi, le Entrate considerano la richiesta di attestazione per i fornitori non più utilizzabile.

In particolare, la circolare n. 27/E/2017, sotto il profilo dell'individuazione dei soggetti a cui si applica la disciplina dello split payment, non tiene conto delle modifiche introdotte dall'art. 3 del Dl 148/2017 nell'art. 17-ter del Dpr. 633/1972 e si sofferma esclusivamente sulla disciplina della scissione dei pagamenti applicabile dal 1° luglio 2017, in continuità con la medesima finalità di contrasto all'evasione. E' chiaro quindi che l'Agenzia delle entrate dovrà ritornare sul delicato tema dopo l'attuazione delle nuove regole applicabili dal 1° gennaio 2018, ad opera del Decreto MEF atteso per fine novembre, dal momento che l'estensione della scissione dei pagamenti coinvolgerà, in base al comma 1-bis dell'art. 17-ter del Dpr. 633/1972, i vecchi soggetti, ma anche i nuovi, quali ad esempio le fondazioni partecipate da PA pubbliche per una percentuale complessiva del fondo di dotazione non inferiore al 70%.

Per le fatture emesse dal 1 luglio al 31 dicembre 2017 i soggetti destinatari del regime dello split payment, a parte le PA a cui si applica il riferimento della fatturazione elettronica obbligatoria (con elenco nell'indice IPA), esclusi i soggetti classificati fra i “Gestori di pubblici servizi”, coincideranno con quelle indicati nei quattro elenchi pubblicati nel sito dal Dipartimento finanze, dal momento che questi assicurano certezza giuridica ai soggetti coinvolti nelle anzidette operazioni e l'inclusione nei quali determina un effetto costitutivo.

Tenuto conto che gli elenchi definitivi sono stati pubblicati il 31 ottobre scorso si può dire che la loro tassatività, rispetto alle responsabilità in capo ai fornitori dei soggetti split payment, come favorevolmente indicato nella circolare, opera solo per i mesi di novembre (dopo il 7) e dicembre 2017.

La circolare, inoltre, attribuisce una utilità solo transitoria alla disposizione contenuta nel comma 1-quater dell'art. 17-ter ove si prevede che i fornitori possano richiedere ai loro acquirenti un'attestazione circa la riconducibilità o meno al regime split payment dal momento che la stessa avrebbe rilevanza solo in sede di prima applicazione della nuova disciplina fino alla emissione degli elenchi definitivi.

A giudizio dell'Agenzia delle entrate, la puntuale individuazione dei soggetti riconducibili nell'ambito di applicazione della scissione dei pagamenti deriva solo dagli elenchi pubblicati definitivamente e dall'elenco IPA, non avendo più alcuna utilità per il fornitore, richiedere l'attestazione, con la conseguenza che l'eventuale rilascio da parte del committente, in contrasto con il contenuto degli elenchi definitivi, è priva di effetti giuridici.

La soluzione appare comprensibile dal punto di vista dell'operatività, ma mal si concilia con il fatto che la disposizione, prevista nella norma di riferimento primaria, possa assumere condizione di utilità transitoria solo in ragione dell'art. 5-ter del Decreto 23 gennaio 2015.

La norma posto che non ha, di fatto, fornito né può ormai fornire concreta utilità nel 2017 è destinata a non essere utile neppure in futuro. Infatti dal 2018 la definitività degli elenchi si dovrebbe realizzare, a regime, anteriormente all'inizio del periodo d'imposta di riferimento per l'applicabilità.

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