di Michele Brusaterra, Benedetto Santacroce
Le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate da un soggetto stabilito nel territorio dello Stato ed appartenente ad un gruppo Iva, verso una propria stabile organizzazione all’estero, si considerano effettuate dal gruppo Iva nei confronti di un soggetto che non fa parte del gruppo stesso. In questo modo l’Italia, anche in assenza di una posizione comune del comitato Iva ha recepito l’orientamento fornito dalla Corte di Giustizia con la sentenza Skandia America (causa C-7/13).
E’ questa una delle precisazioni contenute nei cinque commi aggiunti, da 4-bis a 4-sexies, all’articolo 70-quinquies del DPR 633/72, rubricato “Operazioni effettuate dal gruppo IVA e nei confronti di esso”, dalla legge di bilancio per il 2018.
Il gruppo Iva, che è stato introdotto nel nostro ordinamento dalla legge di bilancio per il 2017, n. 232/2016, e risulta disciplinato dagli articoli da 70-bis a 70-duodecies sempre del DPR 633, prevede che tutti soggetti passivi d’imposta ai fini Iva, siano essi esercenti attività d’impresa che arti e professioni, possono optare per “divenire un unico soggetto passivo”, qualora ricorrano congiuntamente vincoli di carattere finanziario, economico e organizzativo, stabiliti dall’articolo 70-ter del DPR 633/72.
Qualora venga esercitata l’opzione, i singoli soggetti partecipanti al gruppo Iva perdono la loro individuale soggettività passiva ai fini Iva, soggettività che viene acquisita dal solo gruppo Iva. In altre parole, i soggetti partecipanti al gruppo non saranno più titolari di una singola partita Iva individuale, ma sarà solo il gruppo ad essere individuato da un autonomo numero di partita Iva.
Alla luce di ciò, le operazioni poste in essere tra i soggetti partecipanti al medesimo gruppo non si considerano cessioni di beni o prestazioni di servizi, di cui, rispettivamente, agli artt. 2 e 3 del DPR 633/72, ma operazioni fuori campo Iva.
Le operazioni effettuate, invece, da uno qualsiasi dei soggetti partecipanti al gruppo Iva nei confronti di un soggetto non partecipante al gruppo stesso, si considerano operazioni effettuate direttamente dal gruppo Iva. Viceversa, le operazioni effettuate da un soggetto esterno al gruppo verso uno dei soggetti facenti parte del gruppo, si considerano effettuate verso il gruppo stesso.
E’ a questo punto che si innestano le novità introdotte dalla legge di bilancio per il 2018.
Partendo da quanto disposto comunque dall’art. 70-bis del DPR 633, e cioè che non possono partecipare a un gruppo Iva le sedi e le stabili organizzazioni situate all'estero, i nuovi commi da 4-bis e in poi stabiliscono che non si tratta di operazioni effettuate all’interno del gruppo né quelle effettuate da una sede o una stabile organizzazione in Italia, che fa parte del gruppo, nei confronti della stabile organizzazione o sede situate all’estero, né quelle effettuate nei confronti di una sede o di una stabile organizzazione, facenti parte di un gruppo Iva nazionale, da una sua stabile organizzazione o sede, situate all’estero. Tali operazioni, quindi, rientrano nel campo di applicazione Iva e seguiranno le “normali” regole di tale imposta.
Le altre operazioni a cui devono essere applicate le “normali” regole Iva, sono quelle che coinvolgono sempre una stabile organizzazione o una sede, facenti parte di un gruppo Iva nazionale, e una sede o una stabile organizzazione, appartenenti, questa volta, ad un gruppo Iva estero.
Il nuovo comma 4-sexies dell’articolo 70-quinquies, stabilisce, infine, che in tutti i casi appena esposti la base imponibile su cui applicare l’imposta è determinata in base a quanto disposto dal primo comma dell’articolo 13 del DPR 633, ossia, sostanzialmente, facendo riferimento all’ammontare complessivo dei corrispettivi dovuti al cedente o prestatore secondo le condizioni contrattuali, ovvero al valore normale, nei casi previsti dal comma 3 del medesimo articolo 13.
I punti-chiave del gruppo Iva |
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L’opzione per il gruppo Iva |
L’esercizio dell’opzione per il gruppo Iva deve essere esercitata da tutti i soggetti, siano esse imprese che esercenti arti e professioni, per i quali ricorrono congiuntamente i vincoli di carattere finanziario, economico e organizzativo, stabiliti dall’articolo 70-ter del DPR 633/72. Non possono invece partecipare le sedi e le S.O. situate all'estero, le aziende sottoposte a sequestro giudiziario, i soggetti sottoposti a una procedura concorsuale e quelli in liquidazione ordinaria |
Operazioni tra soggetti facenti parte dello stesso gruppo Iva |
Le operazioni, cessioni di beni e prestazioni di servizi, effettuate tra soggetti facenti parte di uno stesso gruppo Iva si considerano fuori campo dell’applicazione dell’imposta alla luce del fatto che è il solo gruppo Iva ad essere titolare di partita Iva. I singoli partecipanti al gruppo, infatti, siano esse imprese che esercenti arti e professioni, con l’opzione per il gruppo perdono la loro individualità ossia perdono il loro singolo numero di partita Iva |
Operazioni da gruppo Iva a stabili organizzazioni o sedi estere, anche facenti parte di gruppi iva esteri |
Non rientrano tra le operazioni effettuate all’interno del gruppo Iva quelle poste in essere da sedi o stabili organizzazioni italiane, facenti parte del gruppo Iva, e stabili organizzazioni o sedi residenti in uno stato estero. In tale caso, quindi, si devono applicare le normali regole vigenti in materia di Iva che coinvolgono direttamente il gruppo Iva nazionale e la sede o stabile organizzazione estera, anche se queste ultime fanno parte di un gruppo Iva estero.
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Operazioni da stabili organizzazioni o sedi estere a sedi o stabili organizzazioni nazionali facenti parte di un gruppo Iva |
Non rientrano tra le operazioni effettuate all’interno del gruppo Iva quelle poste in essere da sedi o stabili organizzazioni estere, anche se facenti parte di gruppo Iva estero, verso proprie stabili organizzazioni o sedi residenti nel territorio dello Stato e facenti parte, a loro volta, di un gruppo Iva nazionale. In tale caso, infatti, si devono applicare le normali regole vigenti in materia di imposta sul valore aggiunto. |
La base imponibile |
Il co. 4-sexies dell’art. 70-quinquies, stabilisce che in tutti i casi in cui sono coinvolte sedi o stabili organizzazioni nazionali o estere, la base imponibile su cui applicare l’imposta è determinata in base a quanto disposto dal primo comma dell’art. 13 del DPR 633/72, data, sostanzialmente, dall’ammontare complessivo dei corrispettivi dovuti al cedente o prestatore secondo le condizioni contrattuali, ovvero dal valore normale, nei casi previsti dal co. 3 del medesimo art. 13 |
La revoca dell’opzione |
La norma contenuta nell’art. 70-novies del DPR 633/72, stabilisce che la revoca dell'opzione per il gruppo Iva, esercitata ai sensi dell'art. 70-quater, deve essere comunicata dal rappresentante del gruppo Iva stesso, attraverso una apposita dichiarazione, prevista dall'art. 70-duodecies, co. 5 del DPR 633, sottoscritta anche da tutti gli altri soggetti partecipanti al revocando gruppo IVA. La revoca, quindi, opera comunque nei confronti di tutti i soggetti partecipanti al gruppo IVA. |