di Michele Brusaterra e Benedetto Santacroce
Niente più indicazione delle liquidazioni Iva periodiche nel quadro VH, ove vanno solo indicate le eventuali modifiche delle comunicazioni effettuate durante l’anno, e opzione per la liquidazione Iva di gruppo attraverso il quadro VG. Queste due delle novità contenute nella bozza di dichiarazione Iva annuale 2018, relativa al 2017.
Scompare dal quadro VH l’elencazione dei risultati delle liquidazioni periodiche Iva, mensili o trimestrali, visto che a partire dal 2017, trimestralmente i contribuenti hanno già inviato le comunicazioni periodiche delle liquidazioni.
Il quadro VH, quindi, può essere utilizzato solo eventualmente per correggere le risultanze delle liquidazioni già comunicate in corso d’anno.
Per quanto concerne, invece, il così detto consolidato Iva, l’esercizio dell’opzione per tale tipologia di liquidazione cumulativa dell’imposta tra società controllate, deve essere esercitato attraverso il quadro VG denominato, appunto, “Adesione al regime previsto per le società controllanti e controllate”. La sezione I del predetto quadro, quindi, va utilizzata sia per comunicare l’ingresso che la fuoriuscita, a partire dal primo gennaio 2018, dalla procedura di liquidazione di gruppo, di una o più società controllate, quando la procedura risulta essere è già stata avviata.
Di conseguenza il modello Iva 26 può ancora essere utilizzato qualora si debba comunicare l’esercizio dell’opzione da parte della controllante e delle controllate, nel caso in cui non sia possibile utilizzare la dichiarazione annuale Iva relativa all’anno precedente rispetto all’anno da cui decorre l’esercizio dell’opzione.
Sempre in tema di consolidato Iva, nel quadro VX sono stati inseriti i righi VX7 e VX8 all’interno dei quali vanno indicati, rispettivamente, l’IVA dovuta o l’IVA a credito da trasferire alla controllante da parte delle controllate.
Nel quadro VE, invece, compare il rigo VE38 denominato “Operazioni effettuate nei confronti dei soggetti di cui all’art. 17-ter”, che è destinato a raccogliere le operazioni poste in essere applicando il particolare regime della scissione dei pagamenti che già dal 1 luglio 2017 coinvolge non solo le pubbliche amministrazioni, ma anche le società da esse controllate e le società quotate al FTSE MIB.
Per i cessionari in regime split payment, invece, le operazioni vanno inserite nel rigo VJ18, ove va riportato sia l’imponibile che l’imposta che è stata versata direttamente all’Erario.
Per quanto concerne, invece, la detrazione dell’Iva, che dopo il decreto-legge n. 50 del 2017 ha visto una modifica sia dei tempi che delle modalità per il suo esercizio, nulla viene detto nella bozza di istruzioni alla dichiarazione Iva annuale.
Si ricorda, infatti, che l’esercizio alla detrazione va esercitato, al più tardi, con riferimento alle operazioni effettuate nel 2017, all’interno della dichiarazione Iva 2018. Pertanto in presenza di una fattura datata 2018 ad un’Iva divenuta esigibile nel 2017, l’acquisto va rilevato all’interno della dichiarazione al fine di poter detrarre l’imposta.
Le istruzioni al quadro VF dispongono ancora che nel quadro in commento, “devono essere indicati l’imponibile e l’imposta relativi ai beni e servizi acquistati e importati nell’esercizio dell’impresa, arte o professione, risultanti dalle fatture e dalle bollette doganali di importazione annotate nell’anno 2017”. E’ bene fare attenzione, però, che possono essere inserite anche le fatture annotate nel 2018 se, come detto, si riferiscono ad operazioni effettuate nel 2017.