a cura di Alessandro Mastromatteo, Benedetto Santacroce, Ettore Sbandi
Dal 1° gennaio 2019 obbligo di fatturazione elettronica, anche avvalendosi di intermediari, sia nei rapporti tra privati (B2B) che nei confronti dei consumatori finali (B2C), indirizzando per questi ultimi il documento sui servizi telematici dell’Agenzia delle entrate. Con la medesima decorrenza verrà meno l’adempimento dello spesometro di cui all’articolo 21 del decreto-legge n. 78 del 2010, mentre continueranno a dover essere inviate le comunicazioni delle liquidazioni periodiche IVA di cui al successivo articolo 21-bis. Cessioni di beni e prestazioni di servizi da certificare con fattura elettronica sono tutte quelle poste in essere tra soggetti residenti, stabiliti o identificati a fini IVA nel territorio nazionale. Restano invece escluse le operazioni transfrontaliere e cioè tutte le cessioni e prestazioni effettuate o ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio, ad eccezione di quelle per le quali è stata emessa una bolletta doganale o una fattura elettronica. Per tali operazioni sarà necessario l’invio entro l’ultimo giorno del mese successivo delle relative informazioni pena l’applicazione di specifiche sanzioni. L’obbligo di fatturazione elettronica risulta comunque anticipato al 1° luglio 2018 per la certificazione delle operazioni relative a cessioni di benzina e gasolio e delle prestazioni rese da subappaltatori e subcontraenti negli appalti pubblici. Da tale ultimo termine la fattura elettronica sarà obbligatoria anche per le cessioni di carburante effettuate nei confronti di soggetti IVA presso gli impianti stradali di distribuzione, con esclusione dei soli acquisti effettuati al di fuori dell’esercizio di impresa o professione che saranno allo stesso modo tracciati mediante la trasmissione all’Agenzia delle entrate dei corrispettivi telematici secondo termini e modalità individuati con apposito provvedimento direttoriale. Parallelamente la deducibilità ai fini delle imposte dirette e la detraibilità IVA delle spese per carburante sono state subordinate all’utilizzo di strumenti di pagamento tracciabili con contestuale abolizione della scheda carburante. Risulta invece posticipato al 1° settembre 2018, rispetto all’originario termine del prossimo 1° gennaio, l’obbligo di fatturazione elettronica nelle operazioni cd. tax free shopping e cioè dall’esercente per le cessioni effettuate nei confronti di viaggiatori residenti fuori dell’UE di beni di valore complessivo pari almeno a 155 euro.
Consumatori finali.
La gestione dell’intero ciclo attivo e passivo dei contribuenti avverrà quindi obbligatoriamente attraverso l’utilizzo di documenti elettronici i quali, ai fini della loro opponibilità ai terzi, dovranno essere conservati a norma con le cautele e le regole richieste dalle disposizioni in materia. La fattura elettronica sarà emessa, analogamente a quanto accade per le fatture nei confronti delle pubbliche amministrazioni, utilizzando il formato strutturato xml ed il Sistema di Interscambio per la sua veicolazione, ovvero lo standard europeo che sarà stabilito con apposito decreto ministeriale in recepimento del model data core invoice da utilizzare per le fatture degli appalti pubblici europei obbligatorie dal 19 aprile 2018. Nei confronti dei consumatori finali, e cioè di tutti coloro che non acquistano nell’esercizio di imprese e professioni, le fatture saranno messe a disposizione degli stessi dai servizi telematici dell’Agenzia delle entrate. Al momento dell’acquisto, tuttavia, l’esercente dovrà mettere a disposizione dell’acquirente consumatore finale una copia della fattura in formato elettronico o in formato analogico, fatta salva la facoltà dei consumatori di rinunciare alla copia elettronica o cartacea della fattura. In questo senso si dovranno individuare modalità per acquisire l’indirizzo email del consumatore e, in ogni caso, prevedere una memorizzazione della scelta effettuata di rinunciare a ricevere una copia del documento.