a cura di Alessandro Mastromatteo, Benedetto Santacroce, Ettore Sbandi
Rivisitazione delle sanzioni correlate all’obbligo di fatturazione elettronica tra soggetti privati e nei confronti dei consumatori finali. Innanzitutto vengono sanzionati i contribuenti che non adempiono all’obbligo di emettere fatture nel formato xml strutturato veicolandole attraverso il Sistema di Interscambio. Collegato a questo comportamento, vi è quello dei cessionari e dei committenti che portano in detrazione l’Iva addebitata dai loro fornitori utilizzando fatture non elettroniche. Infine, si puniscono i soggetti che avendo realizzato operazioni transfrontaliere, omettono o trasmettono in maniera errata la comunicazione mensile richiesta.
Emissione. Una fattura non emessa in formato strutturato e non trasmessa tramite SdI, per espressa previsione normativa, si considera non emessa. Il mancato rispetto delle modalità di emissione in formato strutturato xml e della veicolazione della fattura tramite SdI finisce per costituire una violazione circa la documentazione dell’operazione rilevante Iva. Ciò determina in capo all’emittente l’applicazione delle sanzioni di cui all’articolo 6 del decreto legislativo n. 471 del 1997 con una sanzione che va dal 90 al 180 per cento dell’imposta relativa all’imponibile non correttamente documentato o registrato.
Detrazione. Dal lato passivo i cessionari o committenti, se intendono detrarre l’Iva addebitata dai fornitori senza avere ricevuto da questi ultimi una fattura elettronica, sono obbligati ad adempiere agli obblighi documentali previsti mediante il Sistema di Interscambio dall’articolo 6, comma 8 del decreto legislativo n. 471 del 1997, regolarizzando l’irregolare fatturazione, pena l’applicazione di una sanzione amministrativa pari al cento per cento dell'imposta, con un minimo di euro 250.
Operazioni transfrontaliere. Allo stato attuale il Sistema di Interscambio non può garantire emissione e ricezione di documenti correlati a operazioni transfrontaliere. La garanzia di conoscibilità al Fisco delle correlate informazioni è quindi assicurata dal nuovo obbligo di comunicazione telematica all’Agenzia delle entrate dei dati relativi alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, salvo quelle documentate con bolletta doganale e quelle per le quali siano state emesse o ricevute fatture elettroniche. La trasmissione telematica va effettuata entro l’ultimo giorno del mese successivo (rispetto al giorno 5 del mese successivo inizialmente previsto dal disegno di legge manovra 2018) a quello della data del documento emesso ovvero a quello della data di ricezione del documento comprovante l’operazione. In caso di omissione della trasmissione o di invio di dati incompleti o inesatti, si applica la nuova sanzione dettata dall’articolo 11, comma 2-quater, del decreto legislativo 471 del 1997. Tale norma prevede, in caso di omissione o di errata trasmissione dei dati delle operazioni transfrontaliere, la sanzione amministrativa di euro 2 per ciascuna fattura, entro il limite massimo di euro 1.000 per ciascun trimestre. E’ prevista la possibilità di un ravvedimento in quanto la sanzione viene ridotta alla metà, entro il limite massimo di euro 500, se la trasmissione è effettuata entro i quindici giorni successivi alla scadenza, ovvero se, nel medesimo termine, è effettuata la trasmissione corretta dei dati. Non trova invece applicazione l'articolo 12 del decreto 472 del 1997 e quindi la disposizione in tema di concorso di violazioni e di violazioni continuate.