Benedetto Santacroce
Detrazione Iva arrivano i chiarimenti che guideranno i contribuenti per recuperare l’Iva sugli acquisti con le nuove regole imposte dal 1 gennaio dell’anno scorso dal Dl 50/2017. Con l’attesa circolare n di ieri l’Agenzia delle Entrate, infatti, affrontando i diversi problemi che si determinano con la riduzione dei termini di esercizio della detrazione Iva, fornisce la sua chiave di lettura del sistema.
Liquidazione dell’imposta
L’agenzia coordinando la lettura dell’art. 19 e dell’art. 25 del Dpr 633/72 chiarisce definitivamente che il diritto a detrazione Iva relativo alle operazioni a esigibilità 2017 va esercitato entro la dichiarazione del 2018 relativa al periodo d’imposta 2017 vale a dire entro il 30 aprile 2018. Viene, però, specificato che il diritto a detrazione non si perde perché è sempre ammessa la dichiarazione integrativa secondo le regole, modificate nel 2016, e previste dal Dpr 322/98. Quindi, come già evidenziato da queste stesse pagine, per le fatture a esigibilità 2017 ricevute nel 2018 è possibile avere tre situazioni, la prima per le fatture ricevute prima del 16 gennaio (per i mensili) o del 16 marzo (per i trimestrali) è possibile registrare le fatture nel 2018 e portare in detrazione le fatture entro le suddette date. Per le fatture ricevute successivamente alle date indicate, ma prima della dichiarazione annuale è possibile effettuare la liquidazione inserendo le fatture nella dichiarazione annuale ovvero per fatture ricevute, ma non registrate entro il termine della dichiarazione annuale iva (si pensi ad ipotesi di controversia con il fornitore) con una dichiarazione integrativa entro il termine di decadenza degli accertamenti.
La circolare ribadisce che in caso di regolarizzazione di fatture non ricevute, il termine per l’esercizio della detrazione scatta dal momento in cui si effettua il versamento dell’imposta con l’emissione dell’autofattura.
Gestione delle fatture
Per la gestione delle fatture l’Agenzia evidenzia che la creazione di un sezionale potrebbe essere una soluzione preferibile anche se è possibile utilizzare una reportistica. Attenzione però per le fatture differite ex art. 21 4 comma del Dpr 633/72 perché le stesse, per le quali il momento di esigibilità si è verificato nel 2017 con, ad esempio, consegna dei beni con DDT in dicembre 2017 e emissione della fattura nel 2018 con data 2018, la stessa deve essere riepilogata tra gli acquisti 2017 entro il 30 aprile 2018.
Fatture intracomunitarie
Entrando più in dettaglio delle singole operazioni molto importanti sono i chiarimenti relativi alle fatture per gli acquisti intracomunitari per le quali l’Agenzia chiarisce che, anche se l’esigibilità si determina in base alla partenza dei beni da un altro Stato membro, l’esercizio a detrazione decorre dal periodo d’imposta in cui il cessionario è obbligato a registrare la fattura. Quindi un’operazione di dicembre 2017 la cui fattura è datata 2018 e ricevuta a gennaio del 2018 può essere registrata e liquidata direttamente a febbraio 2018 e riepilogata nella dichiarazione Iva 2019 relativa al 2018.
Note di variazione
Molto importanti anche i chiarimenti sulle note di variazione. In relazione allo specifico tema l’Agenzia chiarisce che le note di variazione sono direttamente collegate al presupposto che le genera. Pertanto se è stata emessa una fattura nel 2017 e il relativo contratto viene annullato nel 2019, la nota di variazione verrà emessa nel 2109. Attenzione però, come già indicato nella prassi precedente, se il presupposto, come nell’esempio, si genera nel 2019 la nota di variazione non potrà essere emessa dopo il termine di presentazione della dichiarazione Iva relativa allo stesso anno e vale a dire entro il 30 aprile 2020. Questo comporta qualche problema in caso di procedure concorsuali. Perché per le procedure per le quali il presupposto dell’emissione della nota di variazione si è determinato nel 2017 è necessario emettere la nota di credito entro il 30 aprile 2018.