Split payment: detrazione con tempi più lunghi

Split payment: detrazione con tempi più lunghi

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Rosario Farina

Benedetto Santacroce

Per le operazioni ad esigibilità differita e in particolare per le operazioni a split payment il diritto a detrazione scatta solo quando l’Iva diventa esigibile e possono non tener conto del limite di registrazione fissato dall’art. 25 del Dpr 633/72 del documento ricevuto.
Questi sono gli effetti che derivano dai chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate con la circolare 1/E/2018. In effetti, l’esercizio della detrazione Iva è collegato per il cessionario/committente a due elementi che si devono verificare: il primo costituito dall’esigibilità dell’imposta e il secondo dal possesso della fattura d’acquisto. Proprio per questo la detrazione può risultare ritardata ogni volta che l’esigibilità è differita rispetto al momento di effettuazione dell’operazione. Ad esempio, una fattura soggetta a split payment sarà soggetta alle nuove regole dell’art. 19 del Dpr 633/72 con riferimento non al momento di effettuazione dell’operazione, ma, in ragione delle scelte operate dal cliente, al momento del pagamento della fattura ovvero dalla sua ricezione o alla sua registrazione. Pertanto se un soggetto sottoposto a split payment (ad esempio una pubblica amministrazione ovvero una società quotata in borsa alla lista FTSE MIB) riceve una fattura in dicembre 2017 per una cessione dei beni la cui consegna è avvenuta a dicembre 2017 non sarà obbligato ad esercitare il diritto a detrazione entro la dichiarazione relativa al 2017 (da presentarsi entro il 30 aprile 2018), ma collegherà tale esercizio ad uno dei tre momenti sopra individuati. In particolare, se deciderà di collegare l’esigibilità alla registrazione della fattura e registrerà la fattura nel corso del mese di febbraio 2018 potrà effettuare la detrazione direttamente nel mese di febbraio 2018 ovvero conservare tale diritto fino al termine di presentazione della dichiarazione IVA 2019 relativa al periodo d’imposta 2018.

Questa situazione, come specificato dalla circolare 1/E/2018, risulta chiara solo se consideriamo il combinato disposto del nuovo art. 17 ter del Dpr 633/72 e del decreto attuativo del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 27 giugno scorso. In particolare, tale provvedimento evidenzia che le Pubbliche Amministrazioni e tutte le società sottoposte allo split payment possono per l’esigibilità dell’IVA (in deroga agli ordinari termini previsti dall’art. 6 del Dpr 633/72) o seguire il pagamento della fattura ricevuta ovvero la possono anticipare al momento della ricezione della fattura ovvero al momento della sua registrazione. Conseguentemente, come sopra esemplificato, se i soggetti destinatari delle prestazioni assoggettate allo split payment decideranno di ancorare l’esigibilità dell’imposta alla registrazione della fattura avranno la possibilità di fruire in modo meno complesso della facoltà prevista dal nuovo art. 19 del Dpr IVA di far partecipare la detrazione IVA nella dichiarazione relativa all’anno in cui l’esigibilità per il cessionario è sorta .

Attenzione si ribadisce che la circolare 1/E/2018 (come d’altronde aveva già evidenziato la circolare 27/E/2017) che i regimi opzionali della registrazione e ricezione del documento sono regimi che anticipano il regime naturale del pagamento della fattura. Pertanto anche nel caso in cui il contribuente abbia scelto quale momento in cui sorge l’esigibilità dell’imposta la registrazione del documento e prima di tale momento la fattura viene pagata. Il pagamento, a prescindere dal verificarsi della registrazione, determina l’esigibilità dell’imposta e fa scattare i termini per l’esercizio del relativo diritto.

Un altro aspetto da evidenziare è che la circolare 1/E/2018, oltre a consentire di superare gli obblighi temporali dell’art. 25 (vale a dire l’obbligo di registrazione entro il termine di presentazione della dichiarazione di ricezione della fattura d’acquisto, ha anche previsto che l’opzione di anticipazione dell’esigibilità potrà essere realizzata fattura per fattura essendo rilevante il comportamento concludente del contribuente.

Diritto a detrazione in caso di esigibilità differita

Presupposti dell’esercizio del diritto a detrazione Iva: regole generali  

Per esercitare il diritto a detrazione sulla base delle regole unionali previste dall’art. 167 e 178 della direttiva 2006/112/CE il cessionario committente deve rispettare due condizioni:

  • il cessionario/committente deve essere in possesso della fattura;
  • la fattura deve essere divenuta esigibile

Operazioni a split payment:

esigibilità ordinaria

In tutti i casi in cui l’esigibilità è differita il contribuente potrebbe essere in possesso della fattura ma non avere ancora l’esigibilità dell’imposta.

Un caso specifico sono le operazioni a split payment in cui l’acquirente può ricevere la fattura, ma l’esigibilità si verifica in un  momento successivo e in via ordinaria  al momento del pagamento della fattura stessa.

Operazioni a split payment

Esigibilità opzionale anticipata

Il contribuente può optare in via anticipata rispetto al momento del pagamento

  • o al momento della registrazione della fattura
  • ovvero al momento della ricezione della fattura

ovviamente se il pagamento si verifica prima degli altri due momenti (registrazione o ricezione del documento) il contribuente deve esercitare il diritto a detrazione con riferimento al pagamento della fattura

Momento dell’opzione

L’acquirente/committente può optare per l’esigibilità anticipata rispetto al momento del pagamento in relazione a ciascuna fattura  ricevuta o registrata.

In questo caso, l’accertamento da parte dell’amministrazione finanziaria dovrà verificare   il comportamento concludente del contribuente. Elemento che rileverà ai fini della esigibilità dell’imposta.

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