Telefisco 2018 - Quantificazione dei beni “significativi” ceduti nell’ambito degli interventi di recupero edilizio

Telefisco 2018 - Quantificazione dei beni “significativi” ceduti nell’ambito degli interventi di recupero edilizio

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Benedetto Santacroce

Anna Abagnale

La legge di Bilancio (L. 205/2017) ha rivisto l’interpretazione del meccanismo di applicazione dell’Iva nel settore delle riparazioni e ristrutturazioni delle abitazioni private. Il chiarimento riguarda nello specifico la quantificazione di quei beni definiti come “significativi” e ceduti nell’ambito degli interventi di recupero edilizio, per i quali, in base a quanto disposto dalla normativa unionale ed interna, è prevista l’applicazione dell’aliquota Iva agevolata del 10%.

La norma (art. 1, comma 19, della legge in commento) si pone rispetto alla disciplina previgente come interpretazione autentica di una disposizione (art. 7, comma 1, lett. b) L. 488/1999) che aveva causato in passato e che causa ancora non poche difficoltà applicative. È ora definitivamente chiarito che:

  • (i) nel calcolo del valore del bene significativo non devono essere considerate le parti staccate, le quali vanno individuate tenendo conto della loro autonomia funzionale rispetto al manufatto principale;
  • (ii) il valore dei beni significativi è quello risultante dall’accordo contrattuale tra le parti a patto che siano rispettati alcuni limiti;
  • (iii) la fattura emessa dal prestatore che realizza l’intervento di recupero agevolato deve indicare, oltre al servizio che costituisce oggetto della prestazione, anche i beni di valore significativo.

In particolare, per ciò che riguarda la quantificazione del bene significativo, l’intervento del legislatore sembra essere mirato ad arginare il rischio della discrezionalità delle parti contraenti. Sebbene il riferimento sia al valore indicato nell’accordo contrattuale, sono fissate delle “soglie” minime che esso non può oltrepassare. In riferimento all’ipotesi in cui il bene significativo fornito nell’ambito dell’intervento di ristrutturazione sia prodotto dal prestatore stesso, la predetta soglia sarebbe fissata nel valore di produzione del bene, ovvero materie prime e manodopera di produzione. Nel caso in cui, invece, il prestatore non produca il bene significativo che provvede ad installare, ma lo acquisti da terzi, il limite consiste nel valore di acquisto del bene.

In altre parole, sia nella prima fattispecie che nella seconda, bisogna far riferimento al valore del bene “a monte” dell’operazione (costo d’acquisto o costo di produzione), escludendo il mark-up applicato “a valle” al cliente. Il motivo di siffatta interpretazione autentica potrebbe a buon ragione fondarsi sulla considerazione che nel mondo Iva, come chiarito più volte dalla Corte di Giustizia, non è esclusa la possibilità che una prestazione di servizio od una cessione di bene avvenga ad un prezzo inferiore al prezzo di costo, sussistendo comunque il requisito dell’onerosità. Tuttavia, nel caso che ci occupa c’è un di più. È il riconoscimento di un’agevolazione in termini di una minore tassazione Iva, avente il fine di favorire settori ad alta intensità di lavoro, a richiedere che non sia fatturato ad un prezzo più basso rispetto al costo – d’acquisto o di produzione – del bene significativo. Occorre cioè evitare che un qualsiasi operatore nell’ambito della ristrutturazione edilizia, d’accordo col cliente, possa utilizzare in maniera abusiva il parametro normativo del valore contrattuale per determinare il bene significativo in modo da trarne un maggior beneficio in termini di Iva. La fissazione delle soglie anzidette dovrebbe escludere o quanto meno limitare tale eventualità.

Quanto alla richiesta della norma circa l’indicazione separata in fattura del valore del bene significativo, l’intervento è giustificato dal fatto che fino a questo momento, a prevedere l’obbligo era esclusivamente un documento di prassi (Circ. 71/E/2000), che – si ricorda – non costituisce fonte del diritto e quindi non ha da solo il potere di introdurre adempimenti, obblighi ed oneri aggiuntivi in capo al contribuente, rendendo di fatto più difficile l’esercizio di un suo diritto riconosciuto dalla legge.

Un’ultima cosa interessante dell’intervento del Legislatore è che «sono fatti salvi i comportamenti difformi tenuti fino alla data di entrata in vigore della legge». Ciò significa che la norma avrà effetti positivi sugli eventuali contenziosi pendenti ed eviterà per il passato l’elevazione di specifiche contestazioni. Al contrario, per ovvie ragioni, non è ammesso il rimborso dell’Iva applicata alle operazioni già effettuate secondo le modalità indicate dalla prassi.

<<ESEMPIO DI APPLICAZIONE ALIQUOTA IVA AL 10% IN UN INTERVENTO DI RIPARAZIONE/ RISTRUTTURAZIONE DI ABITAZIONE PRIVATA CHE COMPRENDE LA FORNITURA DI UN BENE SIGNIFICATIVO>>

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