Il diritto a detrazione dell’Iva: valutazione operazione per operazione

Il diritto a detrazione dell’Iva: valutazione operazione per operazione

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Considerato il quadro normativo cerchiamo ora di valutare gli effetti e gli impatti operativi di tali norme sulle singole operazioni con particolare riferimento a quelle che si verificano a cavallo d’anno.
Scendendo sul piano operativo in riferimento alle fatture del 2017. Potremmo trovarci in relazione ad operazioni il cui momento di effettuazione per le cessioni di beni o prestazioni di servizi si è realizzato a dicembre del 2017 (o per ragioni fisiologiche collegate all’imposta ovvero ad abitudini consolidate ovvero ad una organizzazione non adeguata) in tre situazioni diverse:

  • la fattura datata 2017 viene ricevuta dal cliente nel 2017 vale a dire prima del 31 dicembre 2017;
  • la fattura datata 2017 viene ricevuta dal cliente nel 2018;
  • la fattura datata 2017 e ricevuta dal cliente nel 2017, ma viene registrata dopo il 30 di aprile 2018.

Per l’effettivo esercizio della detrazione, come già evidenziato in precedenza bisogna considerare sia le norme come riformate dal Dl 50/2017, che dalla circolare 1/E/2018.

Nel primo caso, il cessionario/committente essendosi verificati i due presupposti (esigibilità dell’imposta e possesso della fattura) avrebbe dovuto registrare l’operazione nel registro acquisti nel dicembre del 2017 e avrebbe dovuto esercitare la detrazione nella liquidazione del 16 gennaio relativa a dicembre 2017. Nel caso in cui, non avesse operato in questo modo il contribuente avrà la possibilità di registrare le fatture in un apposito sezionale del 2018 relativo alle fatture del 2017 e potrà far partecipare le stesse nella dichiarazione Iva del 2018 relativa al 2017. Quindi, in questo caso il contribuente utilizzerà il credito nella liquidazione relativa alla dichiarazione annuale.
Per quanto riguarda l’obbligo dell’utilizzo di un sezionale si segnala che la circolare 1/E/2018 specifica che: “resta ferma la possibilità per ciascun soggetto passivo di adottare soluzioni gestionali e informatiche diverse dall’annotazione nel registro Iva sezionale a condizione che le stesse garantiscano tutti i requisiti richiesti per una corretta tenuta della contabilità consentendo, altresì un puntuale controllo nel tempo da parte dell’amministrazione finanziaria”.

Nel secondo caso, il contribuente dovrà considerare la fattura divenuta esigibile nel 2017, ma ricevuta nel 2018, come una fattura del 2018 e quindi potrà farla partecipare direttamente alla liquidazione periodica successiva alla ricezione del documento del 2018. In questo caso, la fattura verrà riepilogata nella dichiarazione Iva del 2019 relativa al 2018.

Infine per le fatture che il contribuente ha ricevuto nel 2017 e che registra dopo il 30 aprile 2018 (vuoi perché siamo in presenza di fatture che si sono perse all’interno dell’impresa del cliente ovvero di fatture contestate e quindi non ancora contabilizzate), il contribuente per garantire effettivo il diritto a detrazione, come chiarito definitivamente dall’Agenzia delle Entrate con la circolare 1/E/2018, può ancora utilizzare la dichiarazione integrativa a favore secondo le regole riformate nel 2016.

Ipotesi e conseguenze sull'esercizio del diritto a detrazione

L’esercizio a detrazione dell’Iva spetta per le operazioni la cui esigibilità si è verificata nel 2017  entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa allo stesso periodo d’imposta ( 30 aprile 2018), a condizione che entro il 31 dicembre del 2017 il contribuente sia in possesso della relativa fattura.

La fattura esigibile nel 2017 viene ricevuta dal cliente prima del 31 dicembre 2017

 

il contribuente potrà registrare la fattura nel registro Iva di dicembre del 2017 e portare la stessa in detrazione con la  liquidazione  di gennaio.

La fattura esigibile nel 2017 viene ricevuta dal cliente dopo il 31 dicembre 2017 (vale a dire nel 2018)

il contribuente contabilizzerà la fattura nel 2018, e potrà farla partecipare con la liquidazione periodica successiva alla data di ricezione del documento.

La fattura esigibile nel  2017 viene ricevuta dal cliente prima del 31 dicembre 2017,  ma viene contabilizzata dopo il 30 di aprile 2018

il contribuente potrà utilizzare una dichiarazione integrativa a favore per poter esercitare il diritto a detrazione.

 

Qui di seguito l'indice degli approfondimenti:

Introduzione - Diritto a detrazione dell’Iva alla luce della circolare 1/E/2018

Il diritto a detrazione dell'Iva

La data di ricezione della fattura e le sue conseguenze

La fattura differita e la nuova detrazione Iva

Fatture intracomunitarie e ipotesi di inversione contabile

Regolarizzazione fatture (art. 6, comma 8, Dlgs 471/97)

Variazioni art 26 dpr 633/72

Iva da accertamento (art. 60, comma 7, Dpr 633/72)

Regimi speciali

Iva per cassa

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